Cassazione Penale, Sentenza n. 1693/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ronsisvalle ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Con tre motivi di ricorso denunciava vizi di motivazione, erronea applicazione della normativa penale e inosservanza di norme processuali, articolando la censura sulla mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sull'assenza delle esigenze cautelari e sulla non congruità della misura cautelare scelta.
La decisione
Dopo la presentazione del ricorso, l'indagato ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso senza specificarne i motivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende. La pronuncia di inammissibilità impedisce l'esame nel merito delle censure presentate.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d
La Corte ha ritenuto che la rinuncia rituale al ricorso determini l'inammissibilità dello stesso secondo questa disposizione; la rinuncia del ricorrente priva il giudice della cognizione sulla domanda di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per imporre la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente e disporre le spese processuali; la Corte sottolinea che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità nel determinare l'applicazione della sanzione.
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato indirettamente nella motivazione con riferimento alla non distinzione tra ipotesi di inammissibilità; la Corte osserva che l'art. 616 non opera discriminazioni tra le forme di inammissibilità previste dall'art. 606 e quelle previste dall'art. 591.
Massime di principio
- La rinuncia formale (rituale) al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., con esclusione dell'esame del merito delle censure.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta, di regola, l'imputazione delle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a norma dell'art. 616 c.p.p.; la misura della sanzione può essere fissata anche quando l'inammissibilità dipende dalla rinuncia.
- L'inammissibilità per rinuncia è una pronuncia di carattere processuale e non equivale a una decisione sulle questioni di merito (es.: sussistenza dei gravi indizi o esigenze cautelari).
- Se si valuta la possibilità di rinunciare a un ricorso, occorre considerare le conseguenze economiche (spese e sanzioni) e il fatto che la rinuncia impedisce il riesame della decisione gravata.
- La Corte può applicare uniformemente la sanzione prevista dall'art. 616 indipendentemente dalla causa specifica di inammissibilità: non è rilevante, ai fini della sanzione, se l'inammissibilità derivi da vizi sostanziali o da rinuncia formale.
- Per evitare l'inammissibilità pur intendendo ritirare un ricorso, è opportuno valutare tempestivamente con il difensore eventuali alternative procedurali o spiegare formalmente i motivi della rinuncia quando ciò possa avere rilevanza processuale; comunque la semplice mancata motivazione della rinuncia non impedisce l'inammissibilità e l'applicazione della sanzione.
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