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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18719/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un'ingiunzione fiscale emessa dal Comune per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo all'anno 2015, riferito allo spazio antistante un esercizio commerciale ubicato nella Galleria San Babila a Milano. La società sosteneva che l'area non fosse soggetta a servitù di pubblico passaggio e che, quindi, non vi fosse base per l'imposizione del canone. In appello la società aveva contestato: l'interpretazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7339/2008, che a suo dire avrebbe accertato l'insussistenza della servitù pubblica di passaggio; l'omesso riconoscimento del giudicato esterno; l'erroneo riconoscimento della servitù pubblica sulla base di una convenzione comunale e dell'uso ultraventennale o dicatio ad patriam; la conseguente illegittimità dell'ingiunzione ai sensi della disciplina COSAP. In cassazione articolava quattro motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali per travisamento della sentenza del 2008; violazione degli artt. 34, 394 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato; violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 825, 1158 ss. e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la servitù pubblica; violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e del regolamento comunale COSAP per l'assoggettamento al canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi: la sentenza del 2008 non aveva deciso sulla insussistenza della servitù di pubblico passaggio, ma solo sulla proprietà dell'area e sulla legittimità delle opere contestate; pertanto non operava un giudicato esterno nel senso invocato dalla ricorrente. La Corte ha inoltre confermato che la servitù pubblica poteva essere accertata sulla base dell'uso generalizzato da parte della collettività, della idoneità dell'area al pubblico transito e del protrarsi di tale uso nel tempo, richiamando i criteri giurisprudenziali in tema di usucapione e dicatio ad patriam. Il riferimento della Corte d'appello alla convenzione del 1938 è stato letto come mero refuso, non incidente sulla decisione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito perché dipendente dall'accoglimento degli altri, non verificatosi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove non è stata accolta perché mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare travisamento delle prove, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione fattuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione coerente e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma ritenuto non violato.

  • art. 34 c.p.c.

    invocato per sostenere la rilevanza di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato; la Corte ha escluso che nel precedente giudizio la servitù fosse stata oggetto di accertamento autonomo.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di rinvio e agli effetti del giudicato, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 2909 c.c.

    la Corte ha negato che la sentenza del 2008 producesse giudicato esterno sulla inesistenza della servitù di pubblico passaggio.

  • art. 825 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di servitù e diritti reali, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in relazione all'usucapione della servitù pubblica, applicata secondo i criteri giurisprudenziali richiamati dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che il Comune avesse fornito elementi documentali e fattuali idonei a dimostrare la servitù.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    indicato quale base legale dell'ingiunzione per il canone di occupazione di suolo pubblico, ritenuta legittima in presenza della servitù pubblica.

  • art. 2, comma 4, Regolamento COSAP del Comune di Milano

    richiamato come disposizione regolamentare che giustificava la pretesa impositiva sull'area gravata da servitù di passaggio pubblico.

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio per la chiamata in causa del Comune, ma non rilevante ai fini del giudicato invocato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno va interpretato come elemento normativo: il giudice di legittimità può verificarne direttamente esistenza e portata, ma solo nei limiti in cui il precedente abbia effettivamente deciso, con efficacia autonoma, la questione dedotta.
  • Non c'è giudicato su un punto che nel precedente processo sia rimasto solo presupposto non controverso o questione meramente incidentale, priva di autonoma rilevanza e di attitudine a proiettare effetti oltre quel giudizio.
  • Per la costituzione di una servitù pubblica di passaggio per usucapione occorrono uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata uti cives, oggettiva idoneità del bene al pubblico interesse e protrazione dell'uso per il tempo richiesto.
  • La dicatio ad patriam presuppone un comportamento volontario e continuativo del proprietario che metta il bene a disposizione della collettività per l'uso pubblico, pur senza volontà negoziale di costituire formalmente il diritto.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
  • La motivazione è insindacabile quando sia coerente, intelligibile e logicamente sviluppata; il mero dissenso sulla ricostruzione fattuale non integra di per sé motivazione apparente o illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiudicatoServitùRiscossione
RamiProcesso civileDiritti realiTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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