Cassazione Penale, Sentenza n. 22011/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, deducendo che il Tribunale aveva fondato il giudizio negativo su dati errati e su motivazione illogica: nell'ordinanza erano stati duplicati procedimenti/denunce risultanti dalle banche dati, non era stata considerata l'estinzione tramite messa alla prova di uno dei procedimenti citati, vi erano imprecisioni sulle date di disoccupazione (limitate a fine gennaio 2025), e non era stato valutato l'impegno di sostegno della sorella e la disponibilità concreta di attività lavorativa del condannato.
La decisione
Il giudice d'appello (consigliere relatore Carmine Russo) ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale di sorveglianza per manifesta illogicità e carenza di connessione tra premesse e conclusioni, rilevando che le condanne definitive effettive (una guida in stato di ebbrezza 2011 e un'omissione di soccorso 2015) non giustificano il giudizio di "spiccato spessore delinquenziale"; ha inoltre osservato che il procedimento pendente per furto 2023 non basta a provare l'incapacità ad abbandonare logiche criminali. Ne consegue l'annullamento, nella parte relativa al rigetto dell'affidamento in prova, e il rinvio per nuovo giudizio su tale punto.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiama l'obbligo di enunciare i motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari; nel caso è stato invocato come criterio formale per la limitazione dell'esposizione del motivo del ricorso.
Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016 (Sanfilippo)
Richiamata per il principio che integra manifesta illogicità della motivazione l'assenza di connessione tra premesse e conclusioni; la giurisprudenza consente annullamento quando il percorso logico è carente.
Sez. 4, Sentenza n. 12713 del 12/03/2025 (Biundo)
Conferma e aggiorna il principio di cui sopra: il rigetto di misure alternative richiede motivazione specifica e congrua relazione tra fatti (precedenti, abitudini, condotte recenti) e la valutazione negativa di reinserimento.
Massime di principio
- Il diniego di misure alternative alla detenzione (es. affidamento in prova) deve poggiare su una motivazione specifica e logicamente connessa alle premesse fattuali; mere affermazioni generiche su 'spiccato spessore delinquenziale' non reggono se non adeguatamente supportate da precedenti pertinenti e non sovrapposti.
- È essenziale distinguere fra denunce/segni di polizia (bank data) e condanne definitive: il giudizio di pericolosità va calibrato sulle condanne effettive e sulle vicende non estinte, evitando duplicazioni che aggravino artificiosamente il quadro.
- Procedimenti estinti (ad es. per messa alla prova) o inesattezze temporali sui fatti (es. date di disoccupazione) possono costituire vizio di motivazione se il Tribunale li trascura nel valutare la prognosi di reinserimento.
- La presenza di procedimenti pendenti può essere considerata, ma non basta da sola a provare che il soggetto 'fatica ad abbandonare logiche criminali'; è necessaria una valutazione complessiva e dettagliata delle circostanze personali (sostegno familiare, concrete prospettive lavorative, percorsi rieducativi).
- In presenza di motivazione viziata per manifesta illogicità o per errori fattuali rilevanti, il rimedio è l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo giudizio che corregga le carenze istruttorie e motivazionali.
- Per i difensori: contestare specificamente sovrapposizioni, estinzioni procedimentali e inesattezze temporali può essere strategico e può portare all'annullamento del rigetto; per il giudice di merito: documentare chiaramente quali precedenti si ritengono determinanti e perché.
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