Sentenza n. 909/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento 1) del provvedimento Prot. n. 2930/2025 del 31/12/2025 del Questore di Torino, notificato il 13/02/2026 con il quale comunica nei confronti del ricorrente che “rigetta l’istanza” finalizzato al rinnovo del permesso di soggiorno per studio, comunicando altresì che lo straniero dal momento della notifica non è più in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri in Italia e, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti alla valutazione della posizione amministrativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 286/98 e della Direttiva 115/2008 CE; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per studio, fondato sul superamento del numero massimo di anni fuori corso consentito dall’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 e sulla mancata iniziale produzione del bollettino attestante il pagamento del contributo previsto dall’art. 5, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998. L’amministrazione ha ritenuto che il ricorrente, immatricolato al primo anno di Ingegneria nell’anno accademico 2019/2020 e iscritto al quarto anno fuori corso, avesse esaurito il periodo massimo di rinnovi. Dopo il preavviso di rigetto, il ricorrente aveva prodotto il bollettino di pagamento e dedotto che il termine massimo dovesse essere calcolato considerando la durata massima di sei anni prevista dal regolamento didattico dell’ateneo, cui aggiungere i tre anni previsti dall’art. 46. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione del superamento di tredici esami e delle precarie condizioni di salute di familiari che lo avevano costretto a rientri periodici nel Paese d’origine. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 5, 6 e 39, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998, nonché degli artt. 12, 13 e 46 d.P.R. 394/1999, eccesso di potere per carenza o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto l’unico motivo di ricorso. Ha ritenuto decisiva la previsione dell’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999, secondo cui il permesso per studio non può essere rilasciato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Poiché il ricorrente risultava iscritto al quarto anno fuori corso, il limite era stato superato. Il Collegio ha escluso che il riferimento alla durata del corso potesse essere sostituito dalla durata massima di sei anni prevista dall’ateneo: tale termine riguarda la decadenza dallo status di studente e non può legittimare il rilascio del permesso a chi, una volta decorso, sarebbe decaduto dal corso; diversamente, si determinerebbe un’irragionevole estensione del soggiorno per studio. La disposizione è stata qualificata come vincolante e tale da non lasciare margini di ponderazione discrezionale all’amministrazione quando sia superato il limite temporale. Pertanto, era sufficiente il dato del superamento del termine massimo, senza necessità di valutare ulteriormente gli esami sostenuti o le vicende personali e familiari dedotte. Il TAR ha inoltre rilevato che l’ultimo esame, escludendo la mera idoneità linguistica, risaliva al 2023, rendendo poco verosimile la conclusione del corso in tempi ragionevoli. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
Il limite di tre anni oltre la durata del corso ha carattere vincolante; una volta superato, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali per rinnovare il permesso. La durata rilevante è quella ordinaria del corso e non il termine massimo stabilito dall’ateneo per evitare la decadenza dello studente.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare, previo avviso alle parti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare documentazione e osservazioni, ritenute idonee a superare soltanto il profilo relativo al pagamento del contributo, ma non il limite temporale per il rinnovo.
art. 5, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998
Il pagamento del contributo previsto per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno non è stato ritenuto sufficiente a superare l’autonomo ostacolo costituito dal superamento del termine massimo per il permesso per studio.
Massime di principio
- Il limite previsto dall’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999, secondo cui il permesso di soggiorno per studio non può essere rilasciato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, ha natura vincolante e, una volta superato, esclude margini di valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- Ai fini del limite massimo di rinnovo del permesso di soggiorno per studio deve considerarsi la durata ordinaria del corso universitario, non il diverso termine massimo eventualmente previsto dall’ateneo per evitare la decadenza dello studente; quest’ultimo termine non può legittimare il soggiorno per studio dopo la perdita dello status di studente.
- Quando il termine massimo per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio è stato superato, l’amministrazione può fondare il diniego su tale presupposto vincolante senza dover procedere a una ponderazione discrezionale delle circostanze personali, degli esami sostenuti o delle difficoltà familiari dedotte dall’interessato.
- La disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno per studio mira a tutelare il diritto allo studio dello straniero diligente, impedendo che la protrazione eccessiva del percorso universitario sia utilizzata strumentalmente per prolungare indefinitamente la permanenza nel territorio nazionale.
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