Cassazione Penale, Sentenza n. 8321/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna del Tribunale di Asti (art. 648 c.p.). I motivi dedotti: 1) violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e art. 58 L. n. 689/1981 per mancata applicazione o mancata comunicazione della possibilità di pene sostitutive (assenza di sospensione condizionale/sostituzione della pena); 2) omessa motivazione circa la mancata trasmissione degli atti al P.M. di Torino e possibile nullità relativa; 3) vizio di motivazione e contraddittorietà nella individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Asti (richiamando audizione in MAE e contratto di locazione antecedente); 4) omissione e contraddittorietà nella valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, con riferimento a documentazione della Questura di Roma allegata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi sono stati ritenuti generici, non consentiti o manifestamente infondati. In particolare: 1) il primo motivo (pene sostitutive) è manifestamente infondato perché il ricorrente, pur presente in udienza d'appello, non aveva formulato la richiesta necessaria per l'applicazione delle pene sostitutive entro la discussione (giurisprudenza consolidata: richiesta dell'imputato necessaria, il giudice non è tenuto a informare); 2) il secondo motivo non è consentito perché non proposto in sede di appello (interruzione della catena devolutiva ai sensi dell'art. 609 c.p.p.); 3) il terzo motivo è reiterativo e generico, riproponendo censure già respinte in appello senza confutare criticamente la motivazione del giudice di merito; 4) il quarto motivo è generico e rappresenta una mera alternativa di lettura del merito non consentita in sede di legittimità. Esito processuale: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che indica il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la Cassazione non ha rivisto la valutazione di responsabilità sostanziale in questa sede di legittimità.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione: la censura di omessa motivazione circa l'applicazione di pene sostitutive è stata respinta perché mancava la richiesta dell'imputato in appello; la Corte ha ritenuto che, in assenza di tale richiesta, non sussisteva obbligo di motivare la mancata applicazione.
art. 58 della I. n. 689 del 1981
Riferita al regime delle pene sostitutive brevi; la Corte ha considerato che i profili richiamati non potevano produrre effetti in assenza della richiesta dell'imputato.
art. 59 della I. n. 689 del 1981
Richiamata dalla difesa come possibile condizione ostativa all'applicazione di benefici; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione in mancanza di richiesta dell'imputato e di specifica allegazione allegata al processo di merito in questa sede.
art. 20-bis cod. pen.
Norma sulle pene sostitutive brevi: la Corte ha affermato che, secondo la giurisprudenza citata, l'applicabilità in appello per processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma è subordinata a richiesta dell'imputato, da formulare al più tardi in udienza di discussione.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposizioni transitorie)
Richiamato per la disciplina transitoria della riforma (cd. riforma Cartabia) relativa alle pene sostitutive; la Corte ha applicato il principio che la disciplina transitoria richiede la richiesta dell'imputato per l'applicazione delle norme più favorevoli.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama il divieto di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello: la Corte l'ha invocata per escludere censure non proposte precedentemente e per ritenere "non consentito" il motivo relativo alla trasmissione degli atti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il limite alla esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione (sinteticità della relazione): la Corte si è attenuta ai limiti di motivazione strettamente necessari.
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione di pene sostitutive in appello è generalmente necessaria una richiesta esplicita dell'imputato entro l'udienza di discussione; il giudice non è tenuto ad informare l'imputato di tale facoltà.
- La Corte di cassazione non può esaminare questioni che non siano state devolute al giudice d'appello: censure non sollevate in appello sono inammissibili salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio o di questioni imprevedibili prima.
- Riproporre in cassazione gli stessi motivi già dedotti e respinti in appello, senza confutare criticamente la motivazione di merito, determina inammissibilità per reiterazione/genericità.
- Motivi vaghi, generici o aspecifici (mancanza di allegazioni puntuali o di collaborazione con il contenuto motivazionale della sentenza impugnata) sono ritenuti manifestamente infondati o non consentiti e comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Le questioni processuali relative alla competenza territoriale o a eventuali nullità formali devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente motivate nei gradi precedenti per poter essere valutate in cassazione.
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