Sentenza n. 10193/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento 1) del provvedimento, denominato, comunicazione, del 13.12.2022 prot. -OMISSIS-, notificato via PEC in pari data, con il quale, in relazione alla vendita di una porzione immobiliare abitativa nel Comune di S. Marinella distinta in Catasto Fabbricati nel -OMISSIS-, ricevuta dal notaio -OMISSIS-, il giorno 1.8.2022 rep -OMISSIS-, il Direttore Generale del Ministero della Cultura ha ritenuto l'immobile “sottoposto a vincolo archeologico diretto con provvedimento imposto con DM 7.4.1953, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l.n.1089/39, ora parte II del d.lgs.42/2004 e la relativa compravendita è avvenuta in violazione degli artt. 59 e ss del citato decreto, così come da parere reso dalla Competente Soprintendenza con nota prot. -OMISSIS- del 21.11.2022, disponendo che “in pendenza del termine prescritto per l'esercizio del diritto di prelazione (art. 61 co. 2 D.lgs. 42/2004) l'atto di compravendita rimane condizionato sospensivamente al predetto esercizio e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa (doc.1); 2) del parere allegato all'impugnato provvedimento del 13.12.2022, adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale il 21.11.2022/prot.-OMISSIS- con il quale la Soprintendenza, in relazione alla citata compravendita, ha precisato che “i vincoli imposti con Decreto ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali sono emanati dal Ministero, che ne detta le prescrizioni e che ne è a tutti gli effetti il titolare. Tali Decreti, qualora interessino beni immobili, si riferiscono a tutto quanto è presente nella particella o nelle particelle riportate nel provvedimento e ricomprese nel grafico allegato al vincolo, fabbricati eventualmente compresi. Gli immobili così vincolati sono dunque soggetti tra l'altro alle disposizioni previste dal Capo II in merito alle misure di vigilanza, al Capo III che si riferisce alle misure di protezione, al Capo IV Sezione I in merito alla circolazione dei beni culturali ovvero l'obbligo di denuncia del trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene culturale e, in caso di alienazione a titolo oneroso o conferimento in società, alla Sezione II del Capo IV (Titolo I, Parte seconda d.lgs.42/04)”; e che “essendo titolare del vincolo, il Ministero ha dunque il diritto, sancito dagli artt. 60-62 di esercitare la prelazione anche sul fabbricato che è a tutti gli effetti vincolato in quanto parte integrante e non avulsa della particella [ …..]per eventualmente destinarlo ad usi culturali a favore della collettività”(doc.2); 3) del DM 7.4.1953 adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione di imposizione del vincolo archeologico sulle aree in questione (-OMISSIS- – su cui insiste il fabbricato - -OMISSIS-) in quanto “sorgeva la città romana di Castronovo”(doc.3); di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del Ministero della Cultura che assoggettava la compravendita alla prelazione culturale e vietava la consegna dell'immobile, nonché il parere della Soprintendenza e il vincolo archeologico del 1953
Esito
Favorevole al ricorrente (acquirente, alienante e notaio)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione ministeriale con cui, ritenendo ancora efficace il vincolo archeologico imposto nel 1953 sull'area, l'amministrazione ha affermato che la compravendita dell'appartamento era avvenuta in violazione degli obblighi di denuncia previsti dagli artt. 59 e seguenti del d.lgs. 42/2004, sottoponendo l'atto alla condizione sospensiva dell'esercizio della prelazione e vietando all'alienante la consegna del bene. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 e 43 della l. 1089/1939, nonché violazione del nulla-osta della Soprintendenza del 26 ottobre 1977 e della successiva nota del 17 novembre 1978, sostenendo il venir meno degli effetti del vincolo. In via subordinata, i ricorrenti deducevano l'inesistenza del bene culturale, violazione dell'art. 42 Cost., distorsione della funzione accertativa, illegittima imposizione di una misura esplorativa a tempo indeterminato, nullità per difetto assoluto di attribuzione e violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990. Era inoltre dedotta la violazione degli artt. 1, 3, 7, 8 e 9 l. 241/1990, per difetto di motivazione, mancata partecipazione e carenza di istruttoria in contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il provvedimento ministeriale. Il vincolo del 1953, pur formalmente riferito all'area, è stato qualificato come indiretto ed esplorativo e deve ritenersi inefficace rispetto al fabbricato e all'unità immobiliare oggetto della compravendita. La Soprintendenza, prima della costruzione, aveva eseguito o diretto gli scavi, accertato la sterilità archeologica dell'area e rilasciato il nulla-osta alla realizzazione del complesso residenziale; nel 1978 aveva inoltre confermato l'assenza di resti archeologici nel sito, localizzando i reperti del Castrum Novum altrove, a oltre un chilometro di distanza. Il nulla-osta e la successiva concessione edilizia hanno quindi comportato la radicale trasformazione del terreno, superando il presupposto materiale del vincolo e facendo venire meno la res da tutelare. Il vincolo non può espandersi sul fabbricato successivamente costruito quando l'area sia stata previamente accertata come archeologicamente sterile. Di conseguenza, mancava il presupposto per applicare alla compravendita il regime della denuncia e della prelazione culturale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
artt. 2 e 3 l. 1089/1939
Il vincolo archeologico imposto nel 1953 sulla base della normativa allora vigente è stato ritenuto successivamente inefficace rispetto al fabbricato, poiché l'accertamento archeologico dell'area ne aveva escluso il presupposto materiale.
artt. 59 e seguenti d.lgs. 42/2004
Gli obblighi di denuncia dei trasferimenti e il regime della prelazione culturale presuppongono l'esistenza di un bene culturale effettivamente tutelabile; non sono applicabili al fabbricato sorto su un'area definitivamente accertata come archeologicamente sterile.
artt. 60-62 d.lgs. 42/2004
Il diritto di prelazione del Ministero non può essere esercitato sulla compravendita di un immobile privo di interesse archeologico per il venir meno della res oggetto di tutela.
art. 61, comma 2, d.lgs. 42/2004
La sospensione degli effetti della compravendita e il divieto di consegna, collegati al termine per l'esercizio della prelazione, richiedono che il bene trasferito sia assoggettato a un vincolo culturale efficace.
artt. 1, 3, 10 e 43 l. 1089/1939
Le disposizioni sono state richiamate per sostenere il superamento del vincolo archeologico originario a seguito degli accertamenti successivi e dell'autorizzazione alla trasformazione dell'area.
artt. 1, 3, 7, 8 e 9 l. 241/1990
Le censure partecipative e motivazionali sono state assorbite, non essendo state esaminate dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità per difetto assoluto di attribuzione e mancanza degli elementi essenziali è stata formulata in via subordinata, ma non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando un vincolo archeologico indiretto ed esplorativo è stato seguito da indagini svolte sotto il controllo dell'amministrazione competente che abbiano accertato la sterilità archeologica dell'area, il vincolo non può essere considerato efficace rispetto al fabbricato successivamente realizzato sul sito.
- Il nulla-osta della Soprintendenza alla costruzione, fondato sull'accertata assenza di resti archeologici, e la successiva trasformazione edilizia dell'area possono determinare il superamento del presupposto materiale del vincolo archeologico originario.
- Il vincolo archeologico gravante sul terreno non si estende automaticamente al fabbricato costruito successivamente quando l'area sia stata previamente accertata come priva di reperti e di interesse archeologico.
- Gli obblighi di denuncia dell'alienazione e il diritto di prelazione culturale presuppongono l'esistenza attuale di un bene culturale effettivamente soggetto a tutela; in assenza della res culturale, non possono essere applicati alla compravendita dell'immobile.
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