Sentenza n. 5946/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 8074/2025, depositata e resa pubblica il 08.07.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 18182/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di euro 1.000,00 sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8074/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza eccepire l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull’inerzia. Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, ritualmente notificato e proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Roma era definitiva e che il Ministero non aveva adempiuto all’obbligo di conformarsi al relativo dictum, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme determinate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua comunicazione amministrativa se anteriore. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e subordinando il suo intervento alla richiesta della ricorrente e alla verifica preliminare dell’eventuale adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero in relazione alla situazione di reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal TAR.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, l’adozione di misure esecutive, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, con riserva di eventuale successiva valutazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza adempimento, il giudizio di ottemperanza è procedibile.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della funzione del giudizio di ottemperanza di verificare e assicurare la corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, cioè sul quomodo.
- L’inerzia dell’amministrazione, protratta dopo il passaggio in giudicato del titolo e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da pronunce giudiziali, integra inottemperanza e legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato e previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accoglimento dell’azione di ottemperanza, potendo essere negata quando allo stato non risultino integrati i presupposti per la sua applicazione, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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