Ordinanza n. 229/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 250/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'informativa antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare contestando il rigetto, da parte del TAR, della domanda di sospensione dell'informativa antimafia. Ha dedotto l'insufficienza degli elementi valorizzati dalla Prefettura, anche in considerazione dell'annullamento della misura cautelare adottata nei confronti di uno dei soggetti coinvolti e dell'assoluzione intervenuta in un procedimento penale. Ha inoltre contestato il diniego delle misure collaborative previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Gli elementi posti a fondamento dell'informativa consistevano, in particolare, nella consegna, dalla sede della società, di una busta contenente 35.000 euro da parte di un dipendente dell'impresa, fratello convivente delle socie, a un dipendente pubblico successivamente fermato in possesso della somma; tale episodio era inserito in un più ampio contesto investigativo riguardante corruzione e turbativa d'asta, il rinvenimento di ingenti somme di denaro nella disponibilità di componenti del nucleo familiare e il ruolo operativo svolto da un soggetto privo di cariche formali nella gestione societaria.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris. Ha ritenuto corretta la valutazione del TAR secondo cui gli elementi valorizzati dalla Prefettura erano, allo stato, idonei a sostenere il giudizio di permeabilità dell'impresa. Il fatto corruttivo della consegna di 35.000 euro è stato considerato centrale e inserito in un quadro investigativo più ampio, dal quale emergevano sia la riconducibilità sostanziale della gestione societaria a soggetti diversi da quelli formalmente titolari delle cariche, sia un concreto rischio di condizionamento mafioso dell'attività d'impresa. L'annullamento della misura cautelare e l'assoluzione penale non sono stati ritenuti decisivi, poiché non eliminavano gli ulteriori elementi autonomamente posti a fondamento dell'informativa, in applicazione del principio di autonomia tra accertamento penale e prevenzione amministrativa. È stato ritenuto infondato anche il motivo relativo al diniego delle misure collaborative ex art. 94-bis, essendo non implausibile la valutazione prefettizia circa il carattere strutturale e non occasionale dell'infiltrazione. Quanto al periculum in mora, l'interesse economico dell'impresa è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell'ordine pubblico economico. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede le misure collaborative, il cui diniego è stato ritenuto non irragionevole in presenza di un fenomeno infiltrativo valutato come strutturale e non occasionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudizio di permeabilità mafiosa può essere ritenuto sorretto da un complesso unitario di elementi indiziari, anche quando uno di essi consiste in un episodio corruttivo documentato e gli altri riguardano la gestione sostanziale dell'impresa da parte di soggetti privi di formali cariche sociali.
- L'annullamento di una misura cautelare penale o l'assoluzione in un procedimento penale non eliminano automaticamente gli elementi autonomamente valorizzati in un'informativa antimafia, poiché l'accertamento penale e il giudizio amministrativo di prevenzione operano secondo criteri e finalità distinti.
- Il diniego delle misure collaborative previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 è cautelarmente sostenibile quando la Prefettura motivi, senza implausibilità, che il fenomeno infiltrativo presenta carattere strutturale e non meramente occasionale.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un'informativa antimafia interdittiva, l'interesse economico dell'impresa può risultare recessivo rispetto all'esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico, con conseguente esclusione della sospensione dell'efficacia della misura in assenza di sufficiente fumus boni iuris e periculum prevalente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →