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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - della ordinanza di demolizione n. 35 del 10.04.2025 a firma del Dirigente del Servizio Tecnico comunale, notificata il successivo 11/04/2025; - in parte qua, della nota prot. 25953 del 13/11/2024, con cui è stato dato avvio al provvedimento sanzionatorio; - degli atti a queste presupposti, conseguenti e connessi, se lesivi, ancorché incogniti, tra cui la relazione sullo stato dei luoghi redatta dall’Ufficio Edilizia Privata in data 03/03/2025, prot. 6925/2025.

Giustizia amministrativa202501798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una tendostruttura industriale di circa 243 mq, connessa a un capannone, oltre agli atti presupposti del procedimento sanzionatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria e il comproprietario hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 35 del 10 aprile 2025, relativa a una tendostruttura in acciaio e PVC di 13,50 x 18 metri e alta 7,50 metri, realizzata senza titolo edilizio e in violazione delle distanze legali. La struttura era stata installata dalla società conduttrice dell'immobile per agevolare le operazioni di carico e scarico. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale e dei principi sulle sanzioni amministrative, sostenendo di essere proprietari incolpevoli e di non poter subire le conseguenze dell'inottemperanza, quali acquisizione dell'area e sanzione pecuniaria; 2) impossibilità di ottemperare tempestivamente perché la conduttrice deteneva qualificatamente l'immobile e sarebbe stata necessaria un'azione giudiziale per recuperare il possesso dell'area; 3) difetto di motivazione, per avere il Comune applicato automatismi sanzionatori senza distinguere la posizione dei diversi soggetti coinvolti; 4) violazione delle norme edilizie e del principio di proporzionalità, sostenendo la precarietà e amovibilità della struttura e, quindi, l'assenza dell'obbligo di permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha esaminato preliminarmente il quarto motivo e ha ritenuto che la struttura fosse soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), della l.r. Toscana n. 65/2014, poiché destinata stabilmente a esigenze produttive e idonea a creare superfici e volumi utili. La precarietà edilizia deve essere valutata secondo un criterio funzionale, considerando la temporaneità dell'esigenza soddisfatta, non la semplice smontabilità, amovibilità o mancanza di stabile infissione al suolo. Ha poi respinto congiuntamente i primi tre motivi. L'ordine di demolizione è una misura reale e ripristinatoria, non una sanzione in senso stretto, e può essere legittimamente rivolto al proprietario dell'area indipendentemente dall'accertamento della sua responsabilità personale o colpa. Diversamente, l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza, previste dall'art. 31, commi 4-bis e 5, del d.P.R. n. 380/2001, hanno natura sanzionatoria e richiedono l'imputabilità soggettiva dell'omissione. Il proprietario privo della materiale disponibilità dell'immobile può evitare tali conseguenze solo dimostrando di avere assunto iniziative concrete e serie per recuperare il possesso e consentire il ripristino. Tale questione rileva nella fase successiva all'eventuale accertamento dell'inottemperanza, non incide sulla legittimità dell'originario ordine demolitorio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria e può essere rivolto al proprietario indipendentemente dalla sua responsabilità; la sanzione pecuniaria e l'acquisizione dell'area conseguenti all'inottemperanza hanno invece natura sanzionatoria e richiedono l'imputabilità soggettiva dell'omissione.

  • art. 134, comma 1, lett. b), l.r. Toscana 65/2014

    Sono soggette a permesso di costruire le installazioni di manufatti e strutture utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini o simili quando non siano destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee.

  • art. 196 l.r. Toscana 65/2014

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al regime sanzionatorio edilizio, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sulla natura dell'ordine demolitorio e sulle disposizioni statali e regionali relative al titolo edilizio.

  • artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001

    Costituiscono il quadro normativo dell'esercizio del potere repressivo edilizio e consentono di ingiungere il ripristino al proprietario dell'area in ragione della natura reale della misura demolitoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto implicitamente, poiché l'ordinanza è stata ritenuta legittima quanto all'individuazione dell'abuso e all'ingiunzione rivolta ai comproprietari.

  • artt. 3 e 5 l. 689/1981

    Sono richiamati dai ricorrenti, ma il TAR distingue la demolizione, misura ripristinatoria non qualificabile come sanzione in senso stretto, dalle sanzioni successive all'inottemperanza, per le quali rileva l'imputabilità soggettiva.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è una misura reale e ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato; può pertanto essere legittimamente rivolto al proprietario dell'area anche senza accertare una sua responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso.
  • La sanzione pecuniaria e l'acquisizione gratuita dell'area conseguenti all'inottemperanza all'ordine di demolizione hanno natura sanzionatoria e richiedono l'accertamento dell'imputabilità soggettiva dell'omissione.
  • Il proprietario che non abbia la materiale disponibilità dell'immobile può sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza soltanto dimostrando di avere assunto iniziative concrete e serie per recuperare il possesso e rendere possibile la demolizione; tale profilo rileva nella fase successiva all'accertamento dell'inottemperanza e non esclude, di per sé, la legittimità dell'originario ordine demolitorio.
  • La precarietà di un manufatto edilizio si valuta secondo un criterio funzionale, avuto riguardo alla temporaneità dell'esigenza cui l'opera è destinata, e non alla sua amovibilità, smontabilità o mancata stabile infissione al suolo.
  • Una struttura destinata stabilmente a esigenze produttive e idonea a creare nuove superfici o volumi utili costituisce trasformazione urbanistico-edilizia del territorio ed è soggetta a permesso di costruire, anche se realizzata con materiali leggeri o strutture amovibili.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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