Cassazione Civile, Ordinanza n. 21656/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso IVA per l'anno 2019, richiesto sulla base di crediti IVA riferiti ad annualit e0 pregresse (2005-2008) e ceduti alla banca da una societ e0 poi fallita. I contribuenti sostenevano, da un lato, che il potere dell'Amministrazione di contestare quei crediti fosse decaduto per decorso dei termini di accertamento ex art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, sicch e9 il credito doveva ritenersi "cristallizzato"; dall'altro, che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere contestabile anche l'IVA a debito sulle operazioni attive, nonostante la scadenza dei termini, e nel disconoscere il credito 2008 per asserito mancato pagamento di alcune fatture passive e per l'inattendibilit e0 della contabilit e0. Con il terzo motivo si denunciavano inoltre ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente in relazione al credito 2007; con il quarto motivo si contestava la negazione del rimborso per l'anno 2008, sostenendo che il mancato pagamento delle fatture non incide sul diritto alla detrazione e che l'eventuale omissione dichiarativa del fornitore non pregiudica il diritto del cessionario, in assenza di frode.
La decisione
La Corte ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato; ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, confermando che l'Agenzia pu f2 contestare il credito IVA chiesto a rimborso anche oltre i termini decadenziali, perch e9 tali termini operano solo per l'accertamento dei crediti dell'Amministrazione e non dei debiti del contribuente. Ha poi rigettato anche il quarto motivo, affermando che, in sede di domanda di rimborso dell'eccedenza IVA, incombe sul contribuente la prova documentale del credito e che il rimborso pu f2 essere negato se non sia dimostrato il pagamento delle fatture e la spettanza dell'eccedenza. In conclusione il ricorso e8 stato respinto, con conferma del diniego di rimborso.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
i termini decadenziali di accertamento operano per il recupero dei crediti dell'Amministrazione, non impediscono la contestazione del credito IVA chiesto a rimborso e non determinano una "cristallizzazione" del credito del contribuente
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
il diritto alla detrazione va tenuto distinto dalla pretesa di rimborso dell'eccedenza IVA; nel giudizio sul rimborso resta centrale la prova del credito
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa della domanda di rimborso dell'eccedenza IVA
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale disciplina del rimborso IVA
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia e8 stata ritenuta inammissibile e comunque infondata perch e9 la sentenza di merito aveva deciso entro il perimetro del devolutum
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato l'erronea deduzione del vizio di motivazione apparente sotto il n. 4 anzich e9 il n. 5
art. 23 Cost.
invocato per sostenere l'illegittimit e0 della tesi della cristallizzazione del credito; la Corte lo richiama nel senso che la tesi avversaria violerebbe la riserva di legge
art. 53 Cost.
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite e della sentenza impugnata per escludere che l'inerzia dell'Amministrazione equivalga a riconoscimento di un credito mai esistito
art. 97 Cost.
richiamato per negare che il silenzio dell'Amministrazione possa consolidare un credito non provato
art. 117, primo comma, Cost.
invocato in combinato con il diritto UE e la CEDU a sostegno della tesi dei ricorrenti
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti in funzione del diritto a un termine certo e della tutela del contraddittorio
art. 267 TFUE
richiamato per chiedere rinvio pregiudiziale alla CGUE, escluso perch e9 la questione era gi e0 risolta dalla giurisprudenza di legittimit e0
Massime di principio
- In tema di rimborso dell'eccedenza IVA, la scadenza dei termini di accertamento non impedisce all'Amministrazione di contestare il credito chiesto dal contribuente, quando la contestazione sia diretta a negare un esborso e non a recuperare un proprio credito ormai decaduto.
- La domanda di rimborso IVA pone a carico del contribuente l'onere di provare con idonea documentazione l'esistenza e l'ammontare del credito, compresi i presupposti delle detrazioni e, ove rilevante, l'effettivo pagamento delle fatture su cui il credito si fonda.
- Non esiste una simmetria necessaria tra IVA a debito e IVA a credito ai fini del rimborso: il mancato esercizio tempestivo del potere di accertamento non consolida un credito inesistente solo perch e9 esposto in dichiarazione.
- Il divieto per il fisco di restare indefinitamente nella posizione di potere accertativo riguarda la pretesa impositiva dell'Amministrazione; non si estende automaticamente alla diversa ipotesi in cui sia il contribuente ad agire per ottenere un rimborso.
- Nel giudizio di legittimit e0, la doglianza di ultrapetizione o di omessa pronuncia richiede una puntuale ricostruzione del thema decidendum e degli atti rilevanti; censure generiche o meramente fattuali sono inammissibili.
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