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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21656/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso IVA per l'anno 2019, richiesto sulla base di crediti IVA riferiti ad annualite0 pregresse (2005-2008) e ceduti alla banca da una societe0 poi fallita. I contribuenti sostenevano, da un lato, che il potere dell'Amministrazione di contestare quei crediti fosse decaduto per decorso dei termini di accertamento ex art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, sicche9 il credito doveva ritenersi "cristallizzato"; dall'altro, che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere contestabile anche l'IVA a debito sulle operazioni attive, nonostante la scadenza dei termini, e nel disconoscere il credito 2008 per asserito mancato pagamento di alcune fatture passive e per l'inattendibilite0 della contabilite0. Con il terzo motivo si denunciavano inoltre ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente in relazione al credito 2007; con il quarto motivo si contestava la negazione del rimborso per l'anno 2008, sostenendo che il mancato pagamento delle fatture non incide sul diritto alla detrazione e che l'eventuale omissione dichiarativa del fornitore non pregiudica il diritto del cessionario, in assenza di frode.

La decisione

La Corte ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato; ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, confermando che l'Agenzia puf2 contestare il credito IVA chiesto a rimborso anche oltre i termini decadenziali, perche9 tali termini operano solo per l'accertamento dei crediti dell'Amministrazione e non dei debiti del contribuente. Ha poi rigettato anche il quarto motivo, affermando che, in sede di domanda di rimborso dell'eccedenza IVA, incombe sul contribuente la prova documentale del credito e che il rimborso puf2 essere negato se non sia dimostrato il pagamento delle fatture e la spettanza dell'eccedenza. In conclusione il ricorso e8 stato respinto, con conferma del diniego di rimborso.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    i termini decadenziali di accertamento operano per il recupero dei crediti dell'Amministrazione, non impediscono la contestazione del credito IVA chiesto a rimborso e non determinano una "cristallizzazione" del credito del contribuente

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    il diritto alla detrazione va tenuto distinto dalla pretesa di rimborso dell'eccedenza IVA; nel giudizio sul rimborso resta centrale la prova del credito

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa della domanda di rimborso dell'eccedenza IVA

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale disciplina del rimborso IVA

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia e8 stata ritenuta inammissibile e comunque infondata perche9 la sentenza di merito aveva deciso entro il perimetro del devolutum

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato l'erronea deduzione del vizio di motivazione apparente sotto il n. 4 anziche9 il n. 5

  • art. 23 Cost.

    invocato per sostenere l'illegittimite0 della tesi della cristallizzazione del credito; la Corte lo richiama nel senso che la tesi avversaria violerebbe la riserva di legge

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite e della sentenza impugnata per escludere che l'inerzia dell'Amministrazione equivalga a riconoscimento di un credito mai esistito

  • art. 97 Cost.

    richiamato per negare che il silenzio dell'Amministrazione possa consolidare un credito non provato

  • art. 117, primo comma, Cost.

    invocato in combinato con il diritto UE e la CEDU a sostegno della tesi dei ricorrenti

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti in funzione del diritto a un termine certo e della tutela del contraddittorio

  • art. 267 TFUE

    richiamato per chiedere rinvio pregiudiziale alla CGUE, escluso perche9 la questione era gie0 risolta dalla giurisprudenza di legittimite0

Massime di principio

  • In tema di rimborso dell'eccedenza IVA, la scadenza dei termini di accertamento non impedisce all'Amministrazione di contestare il credito chiesto dal contribuente, quando la contestazione sia diretta a negare un esborso e non a recuperare un proprio credito ormai decaduto.
  • La domanda di rimborso IVA pone a carico del contribuente l'onere di provare con idonea documentazione l'esistenza e l'ammontare del credito, compresi i presupposti delle detrazioni e, ove rilevante, l'effettivo pagamento delle fatture su cui il credito si fonda.
  • Non esiste una simmetria necessaria tra IVA a debito e IVA a credito ai fini del rimborso: il mancato esercizio tempestivo del potere di accertamento non consolida un credito inesistente solo perche9 esposto in dichiarazione.
  • Il divieto per il fisco di restare indefinitamente nella posizione di potere accertativo riguarda la pretesa impositiva dell'Amministrazione; non si estende automaticamente alla diversa ipotesi in cui sia il contribuente ad agire per ottenere un rimborso.
  • Nel giudizio di legittimite0, la doglianza di ultrapetizione o di omessa pronuncia richiede una puntuale ricostruzione del thema decidendum e degli atti rilevanti; censure generiche o meramente fattuali sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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