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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21702/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena per il reato di tentato furto con l'aggravante prevista per il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). Minguzzi ha contestato che i locali della ditta "Nova Dec" non costituiscono privata dimora perché in essi si svolgevano solo occasionalmente atti della vita privata (sia per la sporadicità del consumo dei pasti sia per la struttura aperta dell'azienda), e ha altresì dedotto errore nella valutazione dell'insussistenza della desistenza volontaria. De Barre ha sollevato analogo vizio circa la qualificazione come furto in abitazione, deducendo che la porta forzata era la porta principale di una azienda accessibile a terzi e, inoltre, ha chiesto la concessione dell'attenuante per danno di scarsa entità (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente alla questione della qualificazione giuridica ex art. 624-bis c.p., ritenendo che la Corte territoriale non abbia adeguatamente accertato se i locali aziendali avessero le caratteristiche richieste per rientrare nella nozione di "privata dimora" (atti della vita privata svolti in modo non occasionale e preclusione dell'accesso a terzi). Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla qualificazione ex art. 624-bis e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame su quel punto. Sono invece rigettati gli altri motivi: la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sulla mancata configurabilità della desistenza volontaria (gli atti idonei a produrre l'evento erano già stati posti in essere) e ha confermato la valutazione negativa sulla richiesta dell'attenuante per danno di speciale tenuità, ritenendo il danno non trascurabile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato in relazione al concorso di persone nell'azione criminosa; non oggetto di approfondimento specifico nella motivazione della Cassazione

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla configurazione del tentativo; la Corte ha confermato che gli atti posti in essere rilevano come atti idonei e iniziativi del tentativo

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte osserva che per riconoscere il reato di furto in abitazione è necessario che il luogo (anche se destinato ad attività lavorativa) presenti caratteristiche analoghe all'abitazione: ivi si devono svolgere atti della vita privata non occasionalmente e l'accesso a terzi deve essere precluso senza consenso del titolare. La qualificazione spetta ai giudici di merito e in questo caso va riesaminata

  • art. 624 cod. pen.

    Norma alternativa cui la vicenda potrebbe essere ricondotta qualora i requisiti dell'art. 624-bis non risultassero assorbenti; la Cassazione ha disposto il rinvio per valutare questa qualificazione

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Richiamato come parte dell'imputazione originaria (aggravante); la decisione di merito aveva considerato l'aggravante, non è stata specificamente annullata dalla Cassazione

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Attenuante per danno di speciale tenuità: la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede che il danno sia lievissimo e complessivamente irrilevante; nel caso di specie i giudici di merito hanno motivatamente escluso che il danno fosse di tal genere

  • Sez. Un., n. 31345 del 23 marzo 2017, D'Amico (Rv. 270076)

    Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento restrittivo che interpreta l'art. 624-bis come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione

    La sentenza è utilizzata per precisare che luoghi di lavoro possono integrare la nozione di "privata dimora" solo se in essi si svolgono in modo non occasionale atti della vita privata e se esistono aree riservate non accessibili a terzi

  • Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer (Rv. 271435)

    Giurisprudenza richiamata in tema di desistenza volontaria: la desistenza non è configurabile se gli atti idonei al produrre l'evento sono già stati compiuti

  • Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari (Rv. 262450)

    Giurisprudenza richiamata sui criteri per riconoscere l'attenuante per danno di speciale tenuità: il danno deve essere lievissimo e va valutato anche con riferimento ai danni complessivi subiti dalla vittima

Massime di principio

  • Per qualificare un furto come "in abitazione" ai sensi dell'art. 624-bis c.p. non basta la mera chiusura temporanea dei locali o la presenza di persone che in quel momento compiono atti privati: è necessario che i luoghi, anche se adibiti a lavoro, siano effettivamente utilizzati per atti della vita privata in modo non occasionale e che vi sia una preclusione dell'accesso a terzi senza consenso
  • La verifica sulla natura del luogo (privata dimora vs luogo di lavoro accessibile) è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e richiede motivazione puntuale sulle abitudini di uso del luogo e sulla sua accessibilità
  • La semplice consumazione di un pasto in azienda in un'occasione non costituisce automaticamente trasformazione del luogo in "privata dimora"; rileva la stabilità e la riservatezza dell'utilizzo nel tempo e la preclusione all'accesso esterno
  • La desistenza volontaria non è configurabile se l'autore ha già posto in essere gli atti idonei a produrre l'evento: la fuga dopo aver rovistato nei cassetti non equivale a desistenza se gli atti materiali del delitto sono stati compiuti
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede che il danno sia oggettivamente e complessivamente trascurabile; anche un danno economico di modesta entità può non essere sufficiente se concatena pregiudizi ulteriori o non è valutabile come irrilevante in relazione alla situazione complessiva della vittima

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