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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17870/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di presa in carico notificato da Riscossione Sicilia nel 2016, sul presupposto che l'atto richiamasse un avviso di accertamento che il contribuente assumeva non regolarmente conosciuto. La CTR aveva invece ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato notificato a mezzo posta: spedizione del 25.11.2015, immissione dell'atto in cassetta per assenza del destinatario, invio della raccomandata informativa (CAD), ulteriore assenza del destinatario alla consegna della CAD e compiuta giacenza decorsi dieci giorni. La CTR aveva quindi dichiarato tardiva l'impugnazione dell'atto presupposto, con conseguente definitività. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973, 26 d.P.R. 633/1972 e 8 l. 890/1982, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse irregolare perché egli ne aveva avuto conoscenza solo con la notifica dell'avviso di presa in carico e perché mancava prova certa della consegna delle raccomandate di ritorno. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., in combinato con l'art. 294 c.p.c. e con l'art. 60 d.P.R. 600/1973, lamentando l'omessa motivazione sul diniego della rimessione in termini per asserita decadenza non imputabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha confermato la correttezza della decisione di merito sulla ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, osservando che, in caso di notifica a mezzo posta con destinatario assente, la prova del perfezionamento può risultare dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e che, nel caso concreto, dalla documentazione prodotta emergeva la consegna della raccomandata informativa all'indirizzo del contribuente, la nuova assenza del destinatario e la successiva compiuta giacenza. Ha quindi escluso che fosse necessaria una conoscenza effettiva dell'atto, essendo sufficiente la conoscenza legale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva comunque rigettato implicitamente l'istanza di rimessione in termini e che, comunque, il motivo era formulato in modo non conforme al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., perché non indicava un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come disciplina della notificazione degli atti impositivi, in combinato con la disciplina postale; non richiede conoscenza effettiva ma perfezionamento secondo le forme di legge.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base normativa della notificazione degli atti tributari, in coordinamento con le regole della notificazione postale.

  • art. 8 l. 890/1982

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato: la prova del perfezionamento della notifica, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, può essere data mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la CAD.

  • art. 14 l. 890/1982

    Indicato come norma applicata alla notifica dell'atto a mezzo posta.

  • art. 1335 c.c.

    Applicato il principio di presunzione di conoscenza quando l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario; la presunzione è superabile solo provando senza colpa l'impossibilità di prendere cognizione del plico.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di rimessione in termini, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse un autonomo rilievo decisivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma di deduzione del vizio di violazione di legge utilizzata per il primo motivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o l'insufficienza motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per i requisiti di specificità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per gli oneri di deposito e specificazione degli atti rilevanti nel giudizio di legittimità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., per l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per valorizzare il diritto di difesa nell'interpretazione della disciplina notificatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, quando il destinatario sia assente e l'atto sia stato depositato con invio della raccomandata informativa, il perfezionamento della notifica può essere provato dal notificante mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD; non è sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa.
  • La conoscenza richiesta ai fini del perfezionamento della notificazione è conoscenza legale e non conoscenza effettiva: è sufficiente che l'atto o la raccomandata informativa siano pervenuti nella sfera di conoscibilità del destinatario secondo le forme di legge.
  • Quando la raccomandata informativa sia stata recapitata al domicilio del destinatario e questi non ritiri il plico depositato, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità, senza colpa, di prendere cognizione dell'atto.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è deducibile per contestare la mancata considerazione di singoli elementi probatori o una motivazione ritenuta insufficiente.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito comporti implicitamente il rigetto della domanda o dell'eccezione proposta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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