Cassazione Penale, Sentenza n. 16521/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata dalla Corte di appello di Napoli contestando: 1) il riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" (art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.), sostenendo di non aver partecipato al progetto criminoso e che la persona offesa non avrebbe percepito la presenza di altri partecipanti; 2) la ritenuta equivalenza tra l'aggravante contestata e le attenuanti generiche, chiedendo che le attenuanti prevalessero e determinassero la pena in misura minima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e per vizi di devoluzione: il primo motivo non poteva essere esaminato perché non era stato proposto in appello (violazione dell'art. 609, comma 2 cod. proc. pen.) e i motivi presentavano scarsa specificità e mancata correlazione con la motivazione impugnata. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito (sia di primo grado che d'appello) fosse coerente, logica e immune da vizi tali da giustificare intervento in sede di legittimità; la doppia conforme rafforzava la motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale
art. 110; art. 628, commi primo, secondo e terzo, n. 1; artt. 132 e 133
Art. 628 e relative aggravanti: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante delle "più persone riunite" alla luce della motivazione di merito; artt. 132-133 (criteri di determinazione della pena): la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena è stata rispettata e non sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica.
Codice di procedura penale
art. 173 disp. att.; art. 591, co. 1, lett. c); art. 609, co. 2; art. 606, co. 1, lett. e); art. 616
Art. 173 disp. att.: limiti alla motivazione del ricorso in cassazione; art. 591(1)(c): inammissibilità per mancanza di specificità; art. 609(2): limiti alle questioni deducibili in Cassazione che non siano state devolute all'appello; art. 606(1)(e): criterio di censura relativo alla motivazione; art. 616: condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria per inammissibilità con colpa.
Massime di principio
- Motivi generici e mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; il ricorso deve specificare punti di doglianza in relazione alle ragioni del giudice.
- Non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state proposte in appello salvo che siano rilevabili d'ufficio o improrogabili; quindi è essenziale sollevare in appello tutte le questioni rilevanti che si intendono portare in suprema sede.
- La doppia conforme (decisioni di primo grado e appello convergenti) costituisce un corpo motivazionale unitario e rafforza la valutazione di merito, rendendo più difficile la censura in Cassazione.
- La determinazione della pena e la valutazione sulla prevalenza o equivalenza tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo vizi logici o arbitrii, non semplici divergenze di apprezzamento.
- Se si contesta l'applicazione di un'aggravante come quella "delle più persone riunite", bisogna specificare nei motivi e nei gradi precedenti quali elementi probatori sono assenti o valutati erroneamente, indicando alternative logiche alla ricostruzione del giudice.
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