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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16521/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata dalla Corte di appello di Napoli contestando: 1) il riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" (art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.), sostenendo di non aver partecipato al progetto criminoso e che la persona offesa non avrebbe percepito la presenza di altri partecipanti; 2) la ritenuta equivalenza tra l'aggravante contestata e le attenuanti generiche, chiedendo che le attenuanti prevalessero e determinassero la pena in misura minima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e per vizi di devoluzione: il primo motivo non poteva essere esaminato perché non era stato proposto in appello (violazione dell'art. 609, comma 2 cod. proc. pen.) e i motivi presentavano scarsa specificità e mancata correlazione con la motivazione impugnata. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito (sia di primo grado che d'appello) fosse coerente, logica e immune da vizi tali da giustificare intervento in sede di legittimità; la doppia conforme rafforzava la motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110; art. 628, commi primo, secondo e terzo, n. 1; artt. 132 e 133

    Art. 628 e relative aggravanti: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante delle "più persone riunite" alla luce della motivazione di merito; artt. 132-133 (criteri di determinazione della pena): la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena è stata rispettata e non sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica.

  • Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att.; art. 591, co. 1, lett. c); art. 609, co. 2; art. 606, co. 1, lett. e); art. 616

    Art. 173 disp. att.: limiti alla motivazione del ricorso in cassazione; art. 591(1)(c): inammissibilità per mancanza di specificità; art. 609(2): limiti alle questioni deducibili in Cassazione che non siano state devolute all'appello; art. 606(1)(e): criterio di censura relativo alla motivazione; art. 616: condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria per inammissibilità con colpa.

Massime di principio

  • Motivi generici e mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; il ricorso deve specificare punti di doglianza in relazione alle ragioni del giudice.
  • Non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state proposte in appello salvo che siano rilevabili d'ufficio o improrogabili; quindi è essenziale sollevare in appello tutte le questioni rilevanti che si intendono portare in suprema sede.
  • La doppia conforme (decisioni di primo grado e appello convergenti) costituisce un corpo motivazionale unitario e rafforza la valutazione di merito, rendendo più difficile la censura in Cassazione.
  • La determinazione della pena e la valutazione sulla prevalenza o equivalenza tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo vizi logici o arbitrii, non semplici divergenze di apprezzamento.
  • Se si contesta l'applicazione di un'aggravante come quella "delle più persone riunite", bisogna specificare nei motivi e nei gradi precedenti quali elementi probatori sono assenti o valutati erroneamente, indicando alternative logiche alla ricostruzione del giudice.

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