Cassazione Penale, Sentenza n. 1821/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Riva Linda è stata condannata per distrazione di somme (otto assegni per complessivi circa €37.582,37) in qualità di amministratore della A+ S.r.l. nel periodo 10.09.2010-01.10.2012. Riva Gian Filippo è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale (omessa consegna/occultamento di scritture contabili) e per distrazione di beni in leasing (attrezzature) nel periodo di sua amministrazione (dal 01.10.2012 al fallimento). Entrambi hanno impugnato in cassazione sostenendo, tra l'altro, carenza probatoria, vizio di motivazione, inversione dell'onere della prova, erronea qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe dovuta configurare al più bancarotta semplice ai sensi dell'art.217 l.fall.) e mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche o già adeguatamente affrontate dai giudici di merito: per Linda l'assenza di documentazione giustificativa e l'inconferenza delle prove offerte non consentivano di ricondurre gli assegni a pagamenti legittimi; per Gian Filippo la condotta omissiva nella conservazione/consegna delle scritture e la sottrazione/occulamento di beni in leasing fornivano indicatori del dolo specifico e del pregiudizio alla massa fallimentare. Per legge è stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese e il pagamento di una somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.223 cod. pen.
Norma richiamata quale disposizione penale sulla bancarotta fraudolenta; i giudici l'hanno applicata per qualificare sia la distrazione di somme che l'omessa consegna/occultamento delle scritture contabili quando sussiste dolo specifico.
art.216 legge fallimentare
Indica le ipotesi di bancarotta (documentale e patrimoniale) richiamate nella qualificazione delle condotte contestate; i giudici lo hanno ritenuto integrato dalla sottrazione di scritture e dalla distrazione di beni in leasing.
art.217 legge fallimentare
Citato dalla difesa come norma alternativa (bancarotta semplice) ma la corte ha ritenuto che gli elementi indiziari e la condotta del ricorrente fossero idonei a integrare la più grave bancarotta fraudolenta.
art.33 legge fallimentare
Riferimento alla relazione del curatore; la sentenza valorizza la relazione come fonte probatoria sulle difficoltà di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
art.192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla parte ma i giudici hanno ritenuto la valutazione delle prove e l'onere di allegazione nei limiti del processo: l'assenza di documentazione contabile non è stata colmata da dichiarazioni non riscontrate.
art.62-bis cod. pen. / art.62 n.6 cod. pen.
Riferimenti alle circostanze attenuanti: la corte ha riconosciuto l'attenuante specifica per risarcimento (art.62 n.6) ma ha negato le generiche per la presenza di precedenti e per la scarsa collaborazione, giudizi che sono insindacabili in sede di legittimità se motivati.
art.133 cod. pen.
Norma che elenca i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la corte ha ritenuto che gli elementi a disposizione non giustificassero il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art.616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per la condanna alle spese e all'ammenda.
Massime di principio
- L'assenza di documentazione contabile giustificativa, se non adeguatamente comprovata dall'imputato, può essere valutata dai giudici come indizio forte a carico e non basta una mera dichiarazione non riscontrata per escludere la responsabilità.
- La sottrazione, distruzione o mancata consegna delle scritture contabili è elemento che può far presumere il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori, soprattutto se tale condotta impedisce la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari.
- La scomparsa o la dispersione di beni oggetto di leasing può integrare bancarotta patrimoniale qualora determini un concreto pregiudizio per la massa fallimentare, anche se il bene è formalmente di proprietà del concedente.
- La semplice parentela tra amministratori non basta, senza ulteriori indizi, a dimostrare automatica condivisione di interessi o comuni condotte fraudolente; tuttavia l'esistenza di rapporti familiari può essere valutata congiuntamente ad altri elementi probatori.
- Le questioni di fatto relative alla valutazione della prova e al riconoscimento delle attenuanti generiche sono in larga parte insindacabili in Cassazione se la motivazione dei giudici di merito è coerente e non contraddittoria.
- In appellazioni/cassazione che ripropongono argomentazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, il rischio di inammissibilità è elevato; il ricorrente deve formulare censure specifiche e non meramente generiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1684/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1710/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →