Sentenza n. 1294/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento denominato “Diniego n. -OMISSIS-” dell'11.11.2021, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di -OMISSIS- ha determinato “il diniego della domanda di concessione Edilizia in Sanatoria presentata ai sensi dell'Art. 31 Legge n. 47 del 28/02/1985 da Sig.ra -OMISSIS- in qualità di amministratore condominiale in data 29.09.1986 e registrata con protocollo -OMISSIS-, per opere abusive realizzate in Via -OMISSIS- … per carenza del Nulla Osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo architettonico”; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego edilizio né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, individuati nella complessità della vicenda.
Atto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria per carenza del nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo architettonico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato il diniego comunale dell'11 novembre 2021 relativo a una domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985 per opere abusive realizzate in un immobile soggetto a vincolo architettonico, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. Con memoria depositata il 5 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 31 legge n. 47/1985
La domanda di concessione edilizia in sanatoria era stata presentata ai sensi di tale disposizione; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza; il provvedimento definisce il giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza in relazione alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l'esame dei motivi di ricorso e della legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
- In presenza di giusti motivi, tra cui la complessità della vicenda, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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