Cassazione Penale, Sentenza n. 10823/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d\'Appello di Palermo del 21/02/2022 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese (reato ex art. 640 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Successivamente, durante il pendente ricorso per cassazione, è pervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa, regolarmente accettata dall\'imputato; la questione giuridica centrale è dunque l\'effetto estintivo della remissione di querela intervenuta prima della decisione della Corte di legittimità e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l\'estinzione del reato per remissione di querela, accertando che la remissione, intervenuta il 9/12/2022 e accettata dall\'imputato, determina l\'estinzione del reato anche in pendenza del ricorso per cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. In assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4, c.p.p., la Corte ha disposto la condanna dell\'imputato al pagamento delle spese processuali. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
Norma sostanziale che definisce il reato contestato al ricorrente; la sentenza di merito si fondava su questa fattispecie, ma il reato è stato poi estinto per remissione di querela.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina sulla pattuizione relativa alle spese: in assenza di diversa pattuizione ai sensi di questa norma, le spese processuali seguono la disciplina ordinaria e l\'imputato può essere condannato al loro pagamento.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e altre pronunce rilevanti (Sez. U., n. 24246/2004; Sez. 3, n. 9154/2020; Sez. 4, n. 49226/2016)
Secondo questi precedenti, la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata provoca l\'estinzione del reato; la remissione prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, con annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La remissione della querela, se rilasciata dalla persona offesa e accettata dall\'imputato durante il pendente ricorso, estingue il reato e il giudice di cassazione deve dichiarare tale estinzione, annullando la sentenza senza rinvio.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche se l\'unico scopo è introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza di merito e prima della scadenza del termine di impugnazione.
- La remissione, una volta accettata, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata d\'ufficio dal giudice di legittimità quando sussiste.
- La remissione estingue l\'azione penale ma non incide automaticamente sulle eventuali pretese di natura civile: il danneggiato può comunque esperire azioni civili salvo limiti di legge diversi.
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l\'accettazione dell\'imputato; una remissione non accettata non determina l\'estinzione del reato.
- Sulle spese processuali: in assenza di pattuizione diversa ai sensi dell\'art. 340, comma 4, c.p.p., il processo estinto per remissione comporta comunque la regolazione delle spese secondo la disciplina ordinaria, con possibile condanna dell\'imputato al pagamento.
- Tempestività e forma: è importante che la remissione sia inserita nel processo in modo formale e che il ricorso sia stato presentato nei termini, perché la giurisprudenza richiede che il ricorso sia tempestivamente proposto affinché il giudice di legittimità possa rilevare l\'estinzione.
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