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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1180/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (occupanti)

La controversia

Due ricorrenti, un ex dipendente della Polizia di Stato e la vedova di un dipendente, avevano impugnato davanti al TAR del Lazio i decreti prefettizi con cui era stato richiesto il pagamento di canoni arretrati per alloggi di servizio goduti in ragione del rapporto di lavoro proprio o del congiunto. Riferivano che in precedenza i canoni erano trattenuti direttamente dagli stipendi; cessate le trattenute, l’amministrazione non avrebbe comunicato le modalità e l’ufficio di pagamento. Nel 2004 l’Agenzia del Demanio aveva annunciato che avrebbe quantificato i canoni e solo nel 2012 ne era stato chiesto il pagamento. Il TAR, con sentenza n. 6876 del 2012, aveva declinato la giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario, in particolare il giudice del lavoro. Riproposta la domanda dinanzi al Tribunale di Roma, cui si era aggiunta una terza occupante, vedova di un agente di polizia, il Tribunale, con sentenza n. 14018 del 2013, aveva invece dichiarato la giurisdizione amministrativa. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5307 dell’11 novembre 2016, aveva confermato il difetto di giurisdizione ordinaria, valorizzando il regime pubblicistico del rapporto di impiego. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato il conflitto negativo di giurisdizione e sostenuto che la controversia riguardava esclusivamente la determinazione e la debenza dei canoni, materia patrimoniale sottratta alla giurisdizione esclusiva amministrativa. La terza ricorrente non era stata parte del giudizio davanti al TAR.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso della terza ricorrente, poiché nei suoi confronti mancava una doppia pronuncia declinatoria della giurisdizione: non essendo stata parte del giudizio amministrativo, non si era formato un conflitto reale negativo. Il suo ricorso ordinario contro la sentenza d’appello era comunque tardivo. Per gli altri due ricorrenti, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto reale negativo ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., proponibile in ogni tempo quando due giudici abbiano entrambi declinato la giurisdizione sulla medesima controversia. Nel merito ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario: la domanda prescindeva dal rapporto di impiego, rilevante solo quale occasione dell’assegnazione degli immobili, e investiva la quantificazione dei canoni e presunti inadempimenti di natura contrattuale, con contenuto meramente patrimoniale. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente alla controversia dei due ricorrenti e la causa è stata rimessa al Tribunale ordinario di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

    nel caso in cui il giudice adito all’esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resta ferma pertanto la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1), a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato.

    Il conflitto reale negativo di giurisdizione, risultante da due pronunce che declinano entrambe la giurisdizione sulla stessa controversia, può essere denunciato alle Sezioni Unite in ogni tempo, anche se una delle pronunce è passata in giudicato.

  • art. 133, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)

    La norma applicabile è, dunque, l’art. 133 CPA secondo cui sono devolute al G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite al Tribunale delle Acque.

    Le controversie relative alla quantificazione o debenza di canoni per la concessione o l’uso di beni pubblici, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono escluse dalla giurisdizione amministrativa esclusiva e spettano al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando due giudici, ordinario e amministrativo, declinano entrambi la giurisdizione sulla medesima controversia, ricorre un conflitto reale negativo denunciabile alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. in ogni tempo, anche se una o entrambe le pronunce non sono più impugnabili; la legittimazione presuppone però che la parte sia stata destinataria di entrambe le pronunce declinatorie.
  • Le controversie che riguardano esclusivamente la determinazione o la debenza dei canoni relativi a beni pubblici, quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non investono l’esercizio di poteri pubblicistici, sono attribuite al giudice ordinario in forza dell’esclusione prevista dall’art. 133 c.p.a. per le controversie concernenti canoni e altri corrispettivi.
  • La circostanza che la disponibilità di un alloggio pubblico sia stata originariamente ottenuta in ragione di un rapporto di pubblico impiego non radica, da sola, la giurisdizione amministrativa sulle controversie successive riguardanti l’entità dei canoni: occorre considerare petitum e causa petendi, e la giurisdizione sul rapporto di lavoro non si estende a una domanda che prescinde da esso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile

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