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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15740/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori di un istituto di credito cedente agirono per ottenere l'accertamento della continuità del rapporto alle dipendenze della banca cessionaria ex art. 2112 c.c., deducendo la nullità dell'accordo sindacale del 6 giugno 2015 e degli accordi individuali successivi, nonché il diritto al ripristino delle condizioni normative e retributive pregresse e al pagamento delle differenze. Chiesero inoltre il riconoscimento di superiori inquadramenti sulla base di intese sindacali precedenti e dell'accordo del 6 giugno 2015. La banca ricorse per cassazione con sette motivi, contestando: l'inapplicabilità del termine di decadenza dell'art. 32 L. 183/2010; la sussistenza stessa di un trasferimento d'azienda; l'irrilevanza della revoca dell'autorizzazione bancaria della cedente; la qualificazione non derogatoria dell'accordo sindacale rispetto all'art. 2112 c.c. ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990; l'esclusione dell'art. 8 L. 148/2011; la nullità degli accordi individuali; e la qualificazione dell'intesa sugli inquadramenti come contratto a favore di terzo. I lavoratori resistettero e proposero ricorso incidentale, lamentando vizi di motivazione e di interpretazione delle intese sugli inquadramenti per la parte in cui avevano negato il riconoscimento dei livelli superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha confermato che l'azione dei lavoratori diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non era soggetta alla decadenza dell'art. 32 L. 183/2010; ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla sussistenza del trasferimento d'azienda; ha affermato che la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria in capo alla cedente è irrilevante ai fini dell'autonomia aziendale; ha escluso che l'accordo sindacale del 6 giugno 2015 fosse un accordo derogatorio ex art. 47 L. 428/1990 o rientrasse nell'art. 8 L. 148/2011; ha ritenuto assorbita o comunque infondata la censura sulla nullità degli accordi individuali; e ha dichiarato inammissibile la censura sulla qualificazione dell'intesa sugli inquadramenti. Sul ricorso incidentale ha affermato che la motivazione della corte territoriale era sufficiente e che le censure interpretative erano inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina del trasferimento d'azienda si applica quando vi sia trasferimento del complesso aziendale idoneo a conservare la propria autonomia; i lavoratori possono chiedere l'accertamento della continuità del rapporto con il cessionario. La norma è imperativa e non può essere elusa da accordi individuali contrari.

  • art. 32, co. 4, L. n. 183/2010

    Il termine di decadenza non si applica all'azione con cui il lavoratore chiede l'accertamento dell'operatività dell'art. 2112 c.c., perché la norma riguarda l'impugnazione di provvedimenti datoriali illegittimi.

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990

    Un accordo sindacale può derogare alla disciplina dell'art. 2112 c.c. solo nei casi e con i presupposti previsti dalla legge; nella fattispecie l'accordo del 6 giugno 2015 non è stato ritenuto derogatorio, anche per la mancata partecipazione della cedente e per il suo contenuto.

  • art. 8, co. 1, L. n. 148/2011

    È norma di stretta interpretazione e non è estensibile alla materia del trasferimento d'azienda, non espressamente compresa tra le materie derogabili.

  • art. 2113 c.c.

    Si riferisce alla rinuncia/transazione di diritti già sorti e disponibili nei limiti di legge; non legittima atti dismissivi che abbiano ad oggetto diritti futuri o che contrastino con una norma imperativa come l'art. 2112 c.c.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per escludere che gli accordi individuali potessero validamente operare come cessione del contratto di lavoro in funzione elusiva della disciplina inderogabile del trasferimento d'azienda.

  • art. 1411 c.c.

    La qualificazione dell'intesa sugli inquadramenti come contratto a favore di terzo è un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione e in assenza di censure sui criteri ermeneutici.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale criterio ermeneutico contrattuale, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale criterio sistematico di interpretazione del contratto, ma senza specifica deduzione di violazione ammissibile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla banca sulla valutazione delle prove e dei fatti, ma le doglianze sono state respinte perché dirette a ottenere un diverso apprezzamento del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile perché la censura mirava a rivalutare l'accertamento di fatto.

  • art. 111, co. 6, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per lamentare un vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto esistente una motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di sufficienza della motivazione, ma la Corte d'appello è stata ritenuta comunque adeguata, sia pure sinteticamente.

  • art. 14 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    Serve a evidenziare che il soggetto che acquista il compendio bancario deve munirsi di una propria autorizzazione, non potendo ricevere per trasferimento quella della cedente.

  • regolamento UE n. 1024/2013

    Richiamato per descrivere la funzione del procedimento autorizzatorio bancario e per escludere che l'autorizzazione sia un bene immateriale trasferibile dell'azienda.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda l'azione del lavoratore diretta ad accertare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è soggetta alla decadenza prevista per l'impugnazione di specifici atti datoriali illegittimi.
  • La verifica della sussistenza dei presupposti del trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizio di sussunzione o omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività regolamentata, come quella bancaria, attiene al soggetto abilitato e non costituisce un elemento trasferibile del compendio aziendale, sicché la sua revoca in capo al cedente non esclude di per sé il trasferimento d'azienda.
  • Un accordo sindacale può derogare alla disciplina inderogabile del trasferimento d'azienda solo nei limiti e con i presupposti espressamente previsti dalla legge; in difetto di tali presupposti resta soggetto all'art. 2112 c.c.
  • Gli accordi individuali che, dopo un trasferimento d'azienda o in funzione elusiva di esso, comportino una reformatio in peius del trattamento del lavoratore e incidano su diritti futuri o indisponibili sono nulli per contrasto con norma imperativa.
  • La qualificazione di un'intesa collettiva o individuale e la sua interpretazione appartengono al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione se sorrette da motivazione e non è denunciata specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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