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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40296/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Varesi ha impugnato la riforma operata dalla Corte d'appello di Torino che, accogliendo una richiesta di concordato con riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti giudicati dalla Corte d'appello di Milano, ha aumentato la durata della pena accessoria ex art. 216, ult. comma, legge fall., da anni 3 e mesi 6 (fissati in primo grado) a anni 4 e mesi 3 senza indicare i criteri adottati, senza una motivazione personalizzata come imposto dalla giurisprudenza (Corte Cost. 222/2018 e Sez. U. 28910/2019) e senza chiarire se la nuova durata comprendeva o meno la misura già inflitta con la sentenza collegata.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata motivazione dei criteri di determinazione della pena accessoria e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio alla Corte d'appello di Torino per una nuova determinazione motivata, dovendo il giudice applicare la valutazione concreta prevista dalla giurisprudenza (artt. 132, 133 c.p.) e chiarire l'eventuale cumulazione con le misure già inflitte con la sentenza connessa.

Norme richiamate

  • R.d. 16/3/1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, ultimo comma

    testo dichiarato incostituzionale in parte: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" anziche' "importa l'inabilitazione ... fino a dieci anni"

    Dopo la pronuncia della Corte costituzionale non vige piu' una durata fissa e automatica di 10 anni; la pena accessoria deve essere determinata caso per caso entro il limite massimo di dieci anni.

  • Corte Cost. sent. n. 222 del 5/12/2018

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della parte dell'art. 216 che prevedeva durata fissa di dieci anni, imponendo che la durata sia valutata fino a dieci anni e determinata in concreto.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    "La durata delle pene accessorie ... deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata ... alla durata della pena principale"

    Ha chiarito che le pene accessorie fallimentari devono essere commisurate concretamente secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e non in funzione della pena principale (art. 37 c.p.).

  • Codice penale, art. 133

    Fornisce i criteri generali per la determinazione della pena in concreto (personalita' del colpevole, gravita' del reato, finalita' della pena, ecc.), che devono essere applicati anche alle pene accessorie.

  • Codice penale, art. 132

    Disciplina la commisurazione della pena e i limiti edittali, richiamata per il corretto calcolo e la motivazione della misura delle pene accessorie.

  • Codice penale, art. 37

    Evita che la determinazione della pena accessoria sia automaticamente rapportata alla durata della pena principale; richiede valutazione autonoma.

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Regola il procedimento di concordato per la determinazione della pena; sebbene la pena concordata goda di particolare tutela, ogni modifica autonoma del giudice alla pena deve essere motivata e non puo' violare i principi di legalita' e motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente, rispettivamente per violazione di legge e vizi di motivazione.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie ex art. 216 L.F. non hanno piu' durata automatica di 10 anni ma devono essere determinate in concreto entro il limite massimo di 10 anni.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie deve essere motivata applicando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; non e' ammissibile un aumento non motivato e non personalizzato della pena accessoria.
  • Nei procedimenti di concordato (art. 599-bis c.p.p.) la misura della pena concordata e' tutelata, ma se il giudice opera onere di riforma o aumento autonomo delle pene accessorie deve fornire adeguata motivazione e rispettare i limiti di legge.
  • Se la decisione d'appello riconosce la continuazione con precedenti condanne, il giudice deve esplicitare come venga trattata la durata delle pene accessorie: se cumulata con quelle gia' inflitte o determinata indipendentemente.
  • La Corte di Cassazione annulla con rinvio quando riscontra insufficiente motivazione sulla determinazione concreta delle pene accessorie, imponendo al giudice di merito un nuovo esame motivato.

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