Sentenza del 08/06/2018 n. 14920 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato un accertamento d’ufficio relativo all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. I cinque motivi riguardavano: l’utilizzo di segnalazioni dell’anagrafe tributaria e di movimentazioni bancarie per determinare il reddito; il difetto di motivazione dell’avviso e della sentenza; presunti vizi della relata di notifica; la notifica eseguita da soggetto asseritamente privo della necessaria qualifica; e la conseguente decadenza dell’Amministrazione dall’attività impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può procedere all’accertamento d’ufficio ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, utilizzando qualsiasi elemento probatorio, comprese presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. In tale situazione spetta al contribuente dimostrare che le somme risultanti dai conti bancari non sono imponibili o che il reddito è inferiore a quello accertato. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza; il quinto è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre precisato che l’inesistenza della notifica ricorre solo in casi estremi, mentre le altre irregolarità sono normalmente riconducibili alla nullità, sanabile se la notifica raggiunge il proprio scopo. Non sono state liquidate spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 41
In caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.
L’Amministrazione può procedere ad accertamento d’ufficio e utilizzare ogni elemento probatorio disponibile, anche mediante metodo induttivo e presunzioni cosiddette supersemplici. L’onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 3
Presunzioni gravi, precise e concordanti
La Corte richiama la norma per chiarire che, nell’accertamento ex art. 41 conseguente a omessa dichiarazione, possono essere utilizzate presunzioni anche prive dei requisiti ordinariamente richiesti dall’art. 38, purché il contribuente possa fornire elementi contrari.
Codice di procedura civile, art. 156
Sanatoria degli atti processuali nulli
La disciplina della sanatoria per raggiungimento dello scopo è applicabile anche agli atti tributari: una notifica viziata ma idonea a raggiungere il destinatario è normalmente nulla e sanabile, non inesistente.
Cass., n. 12301/2014
La notificazione è inesistente soltanto quando la sua abnormità non consenta in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo.
La notifica è inesistente solo se effettuata a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario; negli altri casi di irregolarità può ricorrere la nullità sanabile.
Cass., Sezioni Unite, n. 14916/2016
L’inesistenza della notificazione ricorre, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali della notificazione.
Sono essenziali l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e una fase di consegna che produca uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Le difformità dal modello legale che non eliminano tali elementi comportano, di regola, nullità e non inesistenza.
Massime di principio
- Quando il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione può determinare il reddito d’ufficio sulla base di dati bancari, segnalazioni e altri elementi, anche tramite presunzioni non particolarmente qualificate.
- In un accertamento d’ufficio, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell’irrilevanza fiscale delle somme contestate o della loro diversa origine; mere spiegazioni generiche possono non essere sufficienti.
- La contestazione del difetto di motivazione deve indicare specificamente quali elementi non siano stati esaminati dall’Ufficio o dal giudice: una censura generica rischia di essere respinta.
- Per sostenere in cassazione un vizio di notifica è necessario descrivere in modo completo gli atti e le circostanze rilevanti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L’inesistenza della notifica è una categoria eccezionale e ricorre solo quando mancano gli elementi minimi dell’attività notificatoria o l’atto è totalmente estraneo al destinatario; la maggior parte delle irregolarità integra invece una nullità sanabile.
- La deduzione della decadenza dell’Amministrazione dipende dalla previa dimostrazione del vizio dell’atto o della notifica: se tale vizio non è provato o il motivo è inammissibile, anche la relativa censura sulla decadenza non può essere accolta.
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