Sentenza n. 15736/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Supporto Amministrativo – Appalti e Concessioni, Ufficio Supporto Amministrativo, 1° aprile 2026, rep. n. CP/627/2026 e prot. n. CP/41265/2026, avente ad oggetto “Aggiudicazione relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 187, c. 1 e 71, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di n. 2 bar-punto ristoro all’intero dei Parchi Tevere Marconi e Magliana, comprensivo di servizi della durata di 5 anni. CIG: B86E6BD958”, per un valore di concessione complessivo di euro 3.834.756,37, al netto dell’IVA, Lotto Unico, nella quale l’odierna Società ricorrente si è posizionata al secondo posto, comunicata a mezzo piattaforma telematica in pari data; - della presupposta Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Supporto Amministrativo – Appalti e Concessioni, Ufficio Supporto Amministrativo, 18 marzo 2026, rep. n. CP/540/2026 e prot. n. CP/34932/2026 di aggiudicazione della gara mai comunicata in alcun modo alla Società ricorrente, in quanto riportante la erronea indicazione del nominativo del RUP (Michele Vajuso, al posto dell’ing. Mauro Lenti), poi rettificata con la sopra indicata determinazione dirigenziale del 1° aprile 2026, pubblicata in pari data; - della presupposta Determinazione Dirigenziale del 30 settembre 2025, rep. n. CP/1611/2025 e prot. n. CP/115609/2025, di Roma Capitale, Municipio Roma XI, di Determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta e approvazione dei relativi allegati per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 187, c. 1 e 71, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di n. 2 bar-punto ristoro all’intero dei Parchi Tevere Marconi e Magliana, della Nota 18 febbraio 2026, prot. n. RI/2026/0006355, del Presidente della Commissione di trasmissione al Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XI del verbale di gara, con proposta di aggiudicazione, e relativi quattro allegati; - del Verbale del RUP 19 febbraio 2025, prot. n. CP/20189, con il quale, preso atto delle valutazioni istruttorie, il RUP ha valutato che si sarebbe dato seguito all’aggiudicazione a favore della GMA Services s.r.l., previa verifica dei requisiti; - della Nota 26 febbraio 2026, di Roma Capitale, Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, prot. n. CP/23855/2026, di avvio della verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, laddove ciò sia necessario, dell’art. 15 del Disciplinare di gara; - del Piano Economico Finanziario sottoscritto in data 29 settembre 2025 e costituente atto della gara sopra indicata; - dell’eventuale verbale/atto di consegna in via d’urgenza del servizio disposto dal Municipio XI di Roma Capitale a favore della GMA Services s.r.l.; - nonché di ogni altro atto e provvedimento, connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile nonché per l’accertamento del diritto di accesso, ex artt. 35 e 36 c.p.a., all’offerta tecnica della aggiudicataria GMA Services s.r.l. in versione non oscurata, in quanto invece trasmessa da Roma Capitale, in data 22-24 aprile 2026, in una versione oscurata sostanzialmente in via integrale, previo annullamento in parte qua delle relative comunicazioni di riscontro in pari data nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con efficacia ex tunc o, in subordine, ex nunc, nonché per il risarcimento del danno o tutela in forma specifica, con domanda di subentro nel contratto, ex art. 124 c.p.a., con riserva di proposizione di domanda risarcitoria per equivalente per la parte di contratto eventualmente non eseguito; quanto ai motivi aggiunti presentati l’11 maggio 2026: della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Supporto Amministrativo – Appalti e Concessioni, Ufficio Supporto Amministrativo, 4 maggio 2026, Rep. n. CP/783/2026 e prot. n. CP/55304/2026, avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art.187 c.1 e 71 c.1 del D.Lgs. 36/2023 del servizio di n.2 bar-punto ristoro all’interno dei Parchi Tevere Marconi e Magliana, comprensivo di servizi della durata di 5 anni. CIG: B86E6BD958 idTuttogare: 7447”, per un valore di concessione complessivo di euro 3.834.756,37, al netto dell’IVA, Lotto Unico, nella quale l’odierna Società ricorrente si è posizionata al secondo posto, comunicata a mezzo piattaforma telematica in pari data quanto ai motivi aggiunti presentati in data 8 giugno 2026: degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti quanto ai motivi aggiunti presentati in data 8 luglio 2026: - del nuovo (quarto) provvedimento di aggiudicazione, a favore della GMA Services s.r.l., di Roma Capitale pubblicata sul sito “tuttogare” con Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XI, Direzione tecnica, E.Q. Servizio Supporto Amministrativo – Appalti e Concessioni, del 2 luglio 2026 Rep. CP/1145/2026 E prot. CP/82019/2026 (D.D. 2 luglio 2026), avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 187 c.1 e 71 c.1 del D.Lgs.36/2023 del servizio di n. 2 bar-punto ristoro all’interno dei Parchi Tevere Marconi e Magliana, comprensivo di servizi della durata di 5 anni. CIG: B86E6BD958 idTuttogare: 7447”; - del successivo (quinto) provvedimento di aggiudicazione, in rettifica del precedente del 2 luglio 2026, ovvero la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XI, Direzione tecnica, E.Q. Servizio Supporto Amministrativo – Appalti e Concessioni, del 6 luglio 2026 Rep. n. CP/1156/2026 e prot. n. CP/82663/2026 (D.D. 6 luglio 2026); - ove possa occorrere, ancorché non conosciuta, della nota del 30 giugno 2026 (prot. RF 43107/2026), assunta al prot. CP 80696/2026, con cui l’avvocatura capitolina avrebbe comunicato l’esito della Camera di Consiglio del 24 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazioni della concessione quinquennale per la gestione di due bar-punti ristoro nei parchi Tevere Marconi e Magliana, comprese le determinazioni del 4 maggio, 2 luglio e 6 luglio 2026; contestati anche gli atti di gara e la gestione in via d’urgenza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore uscente e seconda classificata nella gara a procedura aperta per una concessione del valore di € 3.834.756,37 al netto dell’IVA e della durata di cinque anni, ha impugnato l’aggiudicazione a GMA Services, dapprima provvisoria e poi definitiva, proponendo successivi motivi aggiunti contro le nuove determinazioni di aggiudicazione del 2 e 6 luglio 2026. Ha dedotto: che l’aggiudicataria non avesse presentato un proprio piano economico-finanziario (PEF), impedendo la verifica della sostenibilità delle migliorie offerte e imponendone l’esclusione; che i ricavi storici riportati nel PEF di gara fossero inattendibili perché aggregavano dati anteriori e posteriori all’installazione, il 12 luglio 2024, di un nuovo chiosco asseritamente meno produttivo, alterando la parità competitiva; che l’aggiudicazione fosse stata disposta senza acquisire la specifica autocertificazione richiesta dall’art. 99, comma 3-bis, del d.lgs. 36/2023 in ragione del malfunzionamento del FVOE; che fosse illegittimo il ricorso alla consegna urgente o al subentro; e che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non rispettasse requisiti minimi del capitolato, quanto a orari e continuità del servizio, prezzi, noleggio di biciclette e monopattini, gestione dei giochi d’acqua e degli impianti, apertura e chiusura dei cancelli e vigilanza. Nei motivi aggiunti successivi la ricorrente ha riproposto tali censure contro i nuovi atti e contestato nuovamente l’assenza dell’autocertificazione. Con il ricorso introduttivo aveva inoltre chiesto accesso alla versione non oscurata dell’offerta tecnica, inefficacia del contratto, subentro o risarcimento.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché l’aggiudicazione inizialmente contestata era provvisoria e non conclusiva; le successive aggiudicazioni sono state impugnate con motivi aggiunti. È stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché l’offerta tecnica non oscurata è stata prodotta in giudizio. I primi motivi aggiunti sono stati respinti: il disciplinare non imponeva ai concorrenti di presentare un proprio PEF; la coerenza delle migliorie doveva essere valutata rispetto al PEF predisposto dall’Amministrazione, e l’eventuale mancata eseguibilità delle migliorie poteva comportare decadenza dall’aggiudicazione, non l’esclusione dalla gara. Il PEF di gara riportava dati medi da gennaio 2023 ad agosto 2025, includendo quindi il periodo successivo all’installazione del nuovo chiosco; inoltre, la ricorrente, quale gestore uscente, disponeva di informazioni ulteriori rispetto agli altri concorrenti, sicché non risultava alterata la parità competitiva. Quanto ai controlli dei requisiti, il malfunzionamento del FVOE aveva condotto il RUP ad avviare verifiche autonome: prima dell’aggiudicazione erano stati verificati i requisiti speciali e acquisiti, tra l’altro, DURC, regolarità fiscale, autocertificazioni antimafia e controlli anti-pantouflage; il ricorso al silenzio-assenso riguardava soltanto i certificati richiesti alla Procura. L’aggiudicazione del 4 maggio non aveva disposto l’immissione immediata in possesso: il servizio sarebbe iniziato dopo la stipula e il completamento delle verifiche, secondo la sequenza ordinaria di subentro. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti perché l’aggiudicataria aveva accettato senza riserve la documentazione di gara e assunto gli obblighi del capitolato; le specifiche contestazioni risultavano inoltre smentite dall’offerta, che indicava orari di apertura, listino, attività di noleggio «nei pressi» dei chioschi e non all’interno dell’area concessa, nonché misure e servizi di gestione e vigilanza. Anche i terzi motivi aggiunti sono stati respinti: l’autocertificazione ex d.P.R. 445/2000 era stata presentata da tutti i concorrenti ed era già nella disponibilità dell’Amministrazione; GMA aveva inoltre prodotto in giudizio certificati del casellario e dei carichi pendenti. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite.
Norme richiamate
artt. 15 e 17.1 del Disciplinare di gara
Se, sulla base della piana lettura della riportata disposizione di lex specialis, non emergono indicazioni volte ad imporre ai partecipanti di corredare la propria offerta con la presentazione del piano economico-finanziario, deve allora, ragionevolmente, escludersi che la valutazione della congruità dell’offerta da parte della procedente Amministrazione possa dirsi preclusa dalla carenza di presentazione del PEF da parte dell’offerente.
Il disciplinare non imponeva di allegare all’offerta un PEF predisposto dal concorrente; la verifica di congruità non era quindi preclusa dalla sua mancata presentazione. La coerenza delle migliorie andava valutata rispetto al PEF predisposto dall’ente e, secondo la clausola di gara, la mancata eseguibilità poteva comportare decadenza dall’aggiudicazione.
art. 193 d.lgs. 36/2023
Nell’osservare come, del resto, la stessa ricorrente Habicura abbia omesso di corredare la propria offerta con la presentazione di un PEF, va ulteriormente rilevato come il citato art. 15 del Disciplinare di gara stabilisca che “tutte le proposte migliorative indicate dall’offerente per i criteri di valutazione della presente procedura, in caso di aggiudicazione, dovranno essere concretamente eseguibili dal contraente medesimo e coerenti con il relativo piano economico finanziario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima”.
La decisione richiama l’art. 193 per rilevare che il Codice prevede espressamente la presentazione necessaria di un PEF asseverato nelle proposte di finanza di progetto; tale previsione non stabilisce un obbligo generalizzato di presentazione del PEF per ogni concessione.
art. 99, comma 3-bis, d.lgs. 36/2023
Ciò premesso, va rilevato, quanto alla vicenda in esame, che al temporaneo blocco del FVOE subito dall’Amministrazione – suscettibile di integrare una fattispecie di impedimento oggettivo di carattere tecnico, evidentemente non ascrivibile a fatto proprio di quest’ultima e, men che meno, della controinteressata – ha fatto seguito la decisione del RUP di “avviare autonomamente i controlli extra FVOE 2.0”.
In caso di malfunzionamento del FVOE, il RUP può svolgere autonomamente i controlli non eseguibili tramite la piattaforma. Nel caso deciso l’Amministrazione aveva verificato i requisiti disponibili attraverso canali alternativi; il meccanismo del silenzio-assenso era stato utilizzato soltanto per i certificati richiesti alla Procura, non per l’intero insieme dei requisiti.
art. 99, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. 36/2023
Roma Capitale, quindi, al fine di non paralizzare l’attività amministrativa, si è avvalsa del silenzio-assenso solamente per i certificati del casellario e dei carichi pendenti richiesti alla Procura della Repubblica e non già per l’intero compendio dei controlli.
La decisione considera legittimo, nella fattispecie, il ricorso al silenzio-assenso limitatamente ai certificati richiesti alla Procura, distinguendolo dall’accertamento degli altri requisiti, svolto mediante verifiche autonome e documenti acquisiti.
art. 191 d.lgs. 36/2023
Se va, quindi, escluso che stata disposta alcuna immediata immissione in possesso, va, piuttosto, rilevato come nella fattispecie si sia, legittimamente, fatto ricorso ad una sequenza procedimentale comportante l’avvio della gestione di seguito alla stipula del contratto, la quale a sua volta è stata preceduta dal completamento della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria.
Il richiamo al subentro non comporta di per sé un’immediata consegna del servizio: è legittima la sequenza che prevede il completamento della verifica dei requisiti, la stipula del contratto e, successivamente, l’avvio della gestione.
artt. 12.1 e 16 del Disciplinare di gara
Se le dichiarazioni rese da GMA integrano l’assunzione di un obbligo giuridico pieno e incondizionato rispetto a tutte le prescrizioni del Capitolato e del Disciplinare, senza alcun obbligo di trascrizione in offerta tecnica, va ulteriormente osservato come la Commissione, nel constatare “il rispetto delle caratteristiche minime stabilite nel progetto”, ha ritenuto l’offerta di GMA ammissibile e meritevole di aggiudicazione.
L’accettazione incondizionata degli atti di gara vincola il concorrente al rispetto delle prescrizioni del capitolato e del disciplinare anche senza riprodurre ciascun requisito nell’offerta tecnica, salvo che la lex specialis richieda espressamente tale indicazione.
art. 116 c.p.a.
Preliminarmente, rispetto alla disamina dei motivi di doglianza dalla parte ricorrente dedotti con i mezzi di tutela sopra descritti, il Collegio: - ribadisce l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, secondo quanto precedentemente indicato sub 2.; - dà atto della cessazione della materia del contendere relativamente all’azione ex art. 116 c.p.a., alla luce di quanto dalla stessa ricorrente dichiarato con i primi motivi aggiunti (cfr. precedente punto 3.5).
La domanda di accesso è stata definita per cessazione della materia del contendere, essendo stata prodotta in giudizio la versione non oscurata dell’offerta richiesta.
art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023
Tale questione, peraltro, come dalla stessa ricorrente ammesso (pag. 23 dei primi motivi aggiunti), è da ritenersi superata, in quanto, con Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XI, del 4 maggio 2026, in virtù dell’asserito intervenuto completamento dei requisiti, in capo alla società controinteressata, non è più stata prevista la consegna in via d’urgenza del servizio, operandosi un richiamo al meccanismo ordinario del subentro di cui all’art. 191 del D.Lgs. n. 36/2023.
La contestazione relativa alla consegna in via d’urgenza è stata ritenuta superata, poiché la determinazione successiva non disponeva più tale consegna e rinviava al subentro ordinario.
Massime di principio
- Nelle concessioni, l’obbligo di presentare un PEF a corredo dell’offerta non può presumersi: deve risultare dalla lex specialis o da una specifica previsione normativa applicabile. Se il disciplinare richiede soltanto che le migliorie siano coerenti con il PEF, la congruità può essere valutata con riferimento al PEF predisposto dall’ente concedente; l’eventuale mancata eseguibilità delle migliorie può produrre la decadenza dall’aggiudicazione, se così stabilito dalla lex specialis, e non comporta automaticamente l’esclusione.
- Il malfunzionamento del FVOE non impedisce alla stazione appaltante di proseguire le verifiche dei requisiti mediante canali alternativi. Il ricorso al meccanismo previsto dall’art. 99, comma 3-bis, deve essere valutato in relazione ai controlli effettivamente non eseguibili e non equivale, di per sé, a omettere l’intera verifica dei requisiti.
- Quando il capitolato e il disciplinare prevedono l’accettazione della documentazione di gara e il concorrente dichiara di accettarla senza riserve, tale assunzione lo vincola agli obblighi minimi anche se non li ripete analiticamente nell’offerta tecnica, purché la lex specialis non prescriva espressamente di riportarli nell’offerta.
- Il riferimento al subentro nell’esecuzione di una concessione non determina necessariamente la consegna immediata del servizio: è compatibile con una sequenza che subordina l’avvio della gestione alla verifica dei requisiti e alla previa stipula del contratto.
- L’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto non conclusivo del procedimento e privo di autonoma idoneità lesiva della pretesa sostanziale, non conserva interesse all’impugnazione quando sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, che può essere contestata con motivi aggiunti.
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