Cassazione Penale, Sentenza n. 45437/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava plurimi vizi dell'ordinanza di riesame: 1) vizio di motivazione rispetto alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.), posto che i fatti contestati nella seconda ordinanza erano anteriori e desumibili dagli atti già disponibili al tempo della prima ordinanza; 2) carenza di autonoma e critica valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari da parte del GIP e del Tribunale, con mera ripetizione della richiesta cautelare; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa e della gravità indiziaria circa la partecipazione al sodalizio; 4) insufficiente motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, considerata la distanza temporale dei fatti (evidenze principalmente risalenti al 2019) e l'assenza di elementi recenti che dimostrino la persistenza del pericolo di fuga o di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla retrodatazione (e in parte il motivo sulle esigenze cautelari) ritenendo la motivazione del Tribunale carente: mancava una spiegazione soddisfacente su perché il medesimo materiale indiziario non fosse già idoneo a giustificare la prima ordinanza o perché le nuove acquisizioni fossero decisive; inoltre non è stata adeguatamente valutata l'attualità delle esigenze cautelari rispetto al consistente intervallo temporale privo di condotte successive. Gli altri motivi sono stati ritenuti generici o preclusi (la Corte non ha riesaminato nel merito la consistenza degli indizi o l'aggravante mafiosa, quando le censure erano di fatto un riesame di merito). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame esclusivamente sui profili della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare e dell'attualità delle esigenze cautelari; la Cancelleria provvederà agli adempimenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la necessità di indizi specifici e, in caso di fatti datati, della dimostrazione dell'attualità delle esigenze cautelari rispetto a tale contestazione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma relativa alla fattispecie di traffico di stupefacenti, citata in relazione alle condotte addebitate all'indagato
Codice penale, art. 416-bis
Riferimento alla rilevanza del vincolo associativo mafioso come aggravante/elemento contestato: la Corte distingue il controllo della motivazione (possibile in Cassazione) dalla valutazione di merito sulla consistenza effettiva degli indizi (no)
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Norma sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare; la Corte ricorda i limiti e le condizioni per poter dedurre la retrodatazione in sede di riesame e in cassazione
Codice di procedura penale, art. 309
Norme procedurali richiamate nei profili di deducibilità e dei termini della custodia cautelare; la Corte richiama l'intervento della Corte Costituzionale che ha inciso sull'interpretazione di tali disposizioni
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Norma che impone al giudice della cautela di valutare le esigenze cautelari: la Corte sottolinea l'obbligo di considerare l'elemento temporale e l'eventuale silenzio comportamentale dell'indagato come fattore idoneo a indebolire la presunzione ex lege delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 292, 125, 311
Norme richiamate nella discussione sulle forme e limiti della motivazione, sulle impugnazioni e sui mezzi istruttori: la Corte evidenzia i limiti di spazio di una censura generica e la preclusione dei riesami di merito in cassazione
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare può essere rilevata anche in sede di riesame e Cassazione, ma chi la invoca deve dimostrare che il termine originario è interamente scaduto e che gli elementi giustificativi del secondo provvedimento erano desumibili dagli atti precedenti o spiegare perché nuove acquisizioni siano effettivamente decisive
- Il giudice della cautela deve fornire una motivazione autonoma e critica sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, evitando il mero 'copia-incolla' della richiesta del pubblico ministero e indicando in modo specifico la rilevanza delle acquisizioni più recenti
- In presenza di fatti su cui sono trascorsi anni senza condotte recenti dell'indagato, il giudice deve esaminare in modo esplicito l'attualità del pericolo di fuga o di reiterazione: un lungo periodo 'silente' può indebolire la presunzione delle esigenze cautelari e giustificare la revoca o il temperamento della misura
- La Cassazione non procede a un riesame libero della consistenza degli indizi; controlla invece la completezza, la logicità e la fondatezza della motivazione del giudice di merito rispetto ai principi di diritto
- Quando più procedimenti sono pendenti davanti alla stessa autorità, la separazione della trattazione non deve essere utilizzata per eludere la deducibilità della retrodatazione: occorre spiegare perché elementi presenti negli atti originari non giustificassero già la misura cautelare o perché siano emerse nuove acquisizioni decisive
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