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Sentenza

Sentenza n. 6805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego di accesso civico alle liste d'attesa per gli ormeggi e ai contratti di ormeggio relativi alle stagioni estive 2024 e 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR sotto due profili. Con il primo motivo sosteneva che l'attività relativa ai contratti di ormeggio fosse attività economica esercitata con metodo imprenditoriale e senza rilievo pubblicistico, non riconducibile alla gestione di un porto turistico o di un pubblico servizio. Deduceva quindi l'inapplicabilità degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 alle attività di impresa delle società partecipate, richiamando l'art. 2-bis, comma 3, del decreto e sostenendo che la mancata qualificazione come organismo di diritto pubblico escludesse l'assoggettamento agli obblighi di trasparenza. Contestava inoltre la qualificazione dell'approdo come porto turistico. Con il secondo motivo sosteneva che, anche ove fosse stata riconosciuta l'applicabilità della disciplina sulla trasparenza, il diniego sarebbe stato giustificato dalla tutela della privacy aziendale, degli interessi economici e dei segreti commerciali. La richiesta riguardava copia dei contratti di ormeggio stipulati per la stagione 2025 e della lista d'attesa, al fine di verificare i criteri seguiti dalla società nell'assegnazione degli ormeggi e la correttezza della mancata assegnazione alla richiedente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non decisiva la precedente pronuncia relativa alla qualificazione della società come organismo di diritto pubblico ai fini della disciplina sui contratti pubblici, poiché tale qualificazione è distinta dall'assoggettamento agli obblighi di trasparenza. Anche prescindendo dalla qualificazione formale dell'attività come gestione di un porto turistico, la società è concessionaria di un bene demaniale marittimo scarso e lo utilizza per offrire al pubblico un servizio di ormeggio, con fornitura di acqua ed energia elettrica. La natura del bene, l'apertura del servizio al mercato e l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra gli aspiranti integrano presupposti sufficienti per l'applicazione degli obblighi di trasparenza, almeno con riferimento alle prenotazioni e alla stipulazione dei contratti di ormeggio. Il Collegio ha inoltre condiviso la qualificazione dell'approdo come porto turistico ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 509/1997, rilevando che la fornitura di servizi complementari non è elemento necessario per tale qualificazione. Quanto alla privacy e ai segreti aziendali, la richiesta mirava a conoscere i criteri di gestione delle liste d'attesa e di assegnazione degli ormeggi, non già a ottenere informazioni commerciali nominative. I documenti potevano essere ostesi con oscuramento dei corrispettivi, dei nominativi dei titolari, delle caratteristiche delle imbarcazioni e degli altri dati sensibili o commercialmente riservati. Non sussisteva quindi una ragione sufficiente per negare integralmente l'accesso. La società appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale in materia di accesso; il ricorso della richiedente era stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 2-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013

    La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica ... che ... gestiscono servizi pubblici.

    Gli obblighi di trasparenza si applicano alle società partecipate, in quanto compatibili, limitatamente ai dati e documenti inerenti ad attività di pubblico interesse; la gestione di un servizio di ormeggio svolta mediante l'utilizzo di un bene demaniale in concessione rientra in tale ambito.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    L'accesso civico costituisce lo strumento di conoscibilità applicabile ai dati e documenti soggetti agli obblighi di trasparenza.

  • art. 5-bis d.lgs. 33/2013

    Le esigenze di tutela degli interessi economici, della privacy e dei segreti commerciali non giustificano il diniego integrale quando i documenti possono essere ostesi mediante oscuramento dei dati riservati.

  • art. 2 d.P.R. 509/1997

    Porto turistico è il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.

    La destinazione della struttura alla nautica da diporto e al diportista nautico è l'elemento definitorio necessario; i servizi complementari sono eventuali e non indispensabili per la qualificazione come porto turistico.

  • art. unico, n. 14, d.m. 31 dicembre 1983

    La gestione di un porto turistico è considerata servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale.

  • art. 3-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013

    Costituisce il fondamento dell'applicazione della disciplina della trasparenza alle attività di pubblico interesse svolte dai soggetti indicati dalla normativa.

Massime di principio

  • La qualificazione di una società come organismo di diritto pubblico ai fini della disciplina dei contratti pubblici è distinta dalla verifica della sua sottoposizione agli obblighi di trasparenza; l'assenza della prima qualificazione non esclude automaticamente la seconda.
  • Una società concessionaria di un bene demaniale marittimo che offre al pubblico un servizio di ormeggio è soggetta agli obblighi di trasparenza, almeno con riferimento alle attività di ricezione delle prenotazioni, gestione delle liste d'attesa e stipulazione dei contratti, quando rilevano la scarsità della risorsa pubblica e l'esigenza di parità di trattamento tra gli aspiranti.
  • La gestione di una struttura destinata a servire la nautica da diporto può essere qualificata come porto turistico anche quando i servizi complementari all'ormeggio non siano tutti presenti, poiché tali servizi hanno natura eventuale e non costituiscono elemento necessario della definizione normativa.
  • La tutela della privacy, degli interessi economici e dei segreti commerciali non impone il diniego integrale dell'accesso quando l'interesse conoscitivo riguarda i criteri di assegnazione di una risorsa demaniale e i dati riservati possono essere adeguatamente oscurati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoConcessioni demaniali marittimeTariffe e rapporti con gli utenti
RamiAccesso e trasparenzaDemanio e patrimonio pubblicoServizi pubblici
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela del terzo

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