Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30399/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato per reati in materia di stupefacenti che, in sede esecutiva, ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta sull'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, nella parte in cui prevedeva un minimo edittale superiore. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che la pena originaria di anni 8 di reclusione non fosse stata determinata sul minimo edittale, ma fosse giustificata dalla gravità del fatto, dai consistenti quantitativi di droga (circa 50 kg di hashish) e dalla pluralità delle cessioni. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza rescindente con rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe correttamente applicato i criteri fissati per la rideterminazione della pena dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione, in sede di rideterminazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, deve sì tener conto del nuovo quadro normativo, ma non è vincolato a mantenere una proporzione matematica tra la pena inflitta e la nuova cornice edittale, né è tenuto a considerare la pena base originaria come automaticamente ancorata al minimo edittale. Nel caso concreto, ha ritenuto che la pena di anni 8 non fosse stata fissata sul minimo legale al tempo della condanna e che la motivazione sulla gravità del fatto fosse adeguata. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La pena per il reato di stupefacenti deve essere rideterminata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha abbassato il minimo edittale per le c.d. droghe pesanti; tuttavia la rideterminazione non comporta automatica revisione di tutti i segmenti della commisurazione della pena.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del previgente minimo edittale, imponendo al giudice dell'esecuzione di ricondurre la pena alla legalità nel nuovo quadro sanzionatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La doglianza del ricorrente è stata veicolata come violazione di legge per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente decisione rescindente.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata nella sentenza di condanna originaria quale titolo di concorso di persone nel reato.

  • art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in l. 21 febbraio 2006, n. 49

    Ha modificato la cornice edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, portando il minimo da otto a sei anni di reclusione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare il contenuto della prospettazione difensiva nel ricorso.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, quando una condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 sia incisa da una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del minimo edittale, il giudice deve rideterminare la pena nel rispetto del nuovo quadro normativo ma senza essere vincolato a una riduzione automatica proporzionale della pena originaria.
  • Il giudice dell'esecuzione è vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione che attengono a circostanze, giudizio di comparazione e riduzioni per il rito, ma non alle valutazioni sulla pena base e sull'entità concreta della commisurazione, che possono essere rivalutate entro i limiti del mandato rescissorio.
  • Non può presumersi che la pena base pari al minimo astratto vigente al momento della condanna sia stata necessariamente ancorata al minimo edittale solo perché coincidente con esso; occorre verificare la motivazione della sentenza di cognizione e gli indici di gravità valorizzati dal giudice.
  • Una motivazione che richiami la rilevante gravità del fatto, la consistenza dei quantitativi di stupefacente e l'ampiezza del traffico è sufficiente a giustificare una pena che, pur successivamente rapportata al nuovo minimo edittale, resti superiore al minimo.
  • Il ricorso per cassazione avverso la rideterminazione della pena è infondato quando si limiti a dedurre una violazione del principio rescissorio senza dimostrare che il giudice dell'esecuzione abbia travalicato i limiti fissati dalla precedente decisione o abbia omesso una congrua motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.