Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rapporti convenzionali e da ordinanze commissariali intervenute nell’ambito dell’emergenza rifiuti. La società ricorrente aveva gestito, per incarico commissariale, vari impianti di selezione e smaltimento rifiuti e sosteneva di non aver ricevuto integralmente il rimborso dei costi di gestione pattuiti, sia per l’impianto di Giffoni Valle Piana/Sardone sia per altri impianti. In un diverso filone, era stata ingiunta dalla società ASI-DEV Ecologia S.r.l. al pagamento di costi di smaltimento relativi all’impianto di Ariano Irpino; la società ricorrente aveva opposto il decreto ingiuntivo e chiesto di essere manlevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte d’appello aveva riformato le decisioni di primo grado, negando che il Commissario fosse tenuto a pagare con risorse proprie oltre i limiti dei fondi disponibili e ritenendo, inoltre, non provata o comunque non correttamente dedotta la pretesa creditoria della società ricorrente; per il credito di ASI-DEV aveva invece ritenuto provato il credito e la legittimazione passiva della ricorrente. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi: errata interpretazione della Convenzione n. 103/2002 e delle ordinanze commissariali; omessa pronuncia sulle somme riconosciute con tali ordinanze; violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; errata esclusione della prova del rapporto di gestione dell’impianto di Sardone; errata valutazione del credito di ASI-DEV. Anche la gestione impianto di Sardone ha proposto ricorso incidentale adesivo, insistendo sulla lettura della convenzione e delle ordinanze che avrebbero imposto al Commissario l’obbligo di rimborso; la Presidenza del Consiglio ha resistito al gravame relativo alla manleva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale si risolvessero in una richiesta di diversa interpretazione della convenzione e delle ordinanze commissariali, censura non proponibile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione, qui non specificamente dedotti. Ha inoltre affermato che la Corte d’appello non aveva omesso di pronunciarsi: aveva invece ritenuto che né la convenzione né le ordinanze prevedessero un obbligo diretto del Commissario di coprire con denaro proprio l’eventuale differenza tra costi e disponibilità del fondo commissariale, con conseguente necessità di allegare e provare l’esistenza delle risorse. Anche le doglianze sulla prova della gestione dell’impianto e sul credito di ASI-DEV sono state reputate generiche o meramente fattuali. Il ricorso incidentale è stato egualmente ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio. Quanto alle spese, la Corte ha condannato la ricorrente principale e la ricorrente incidentale adesiva, in solido, al pagamento delle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nei rapporti con ASI-DEV ha disposto la compensazione delle spese per la prevalente adesione di quest’ultima al ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso deve denunciare in modo specifico i vizi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo; una censura generica o meramente sollecitatoria di una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.
art. 366 c.p.c.
L’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata e chiarire il punto di contrasto, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
art. 342 c.p.c.
Le doglianze formulate in appello devono essere specifiche; censure generiche sulla prova del credito o sulla ricostruzione dei fatti possono essere dichiarate inammissibili.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta la questione, sia pure escludendo che dagli atti derivi il preteso obbligo di pagamento.
art. 2697 c.c.
La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa interpretazione degli atti negoziali e delle prove documentali.
artt. 1362 ss. c.c.
L’interpretazione del contratto o della convenzione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione non adeguata, non per chiedere una lettura alternativa.
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente non è configurabile quando la decisione esprima una ratio decidendi intelligibile, anche se sfavorevole alla parte.
Massime di principio
- L’interpretazione di una convenzione o di un atto negoziale integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero errore di merito; il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo richiede specificità: occorre indicare la norma asseritamente violata, il contenuto precettivo, il punto della decisione in contrasto e il fatto decisivo discusso e non esaminato.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito affronta la questione sostanziale, anche implicitamente escludendo che dagli atti derivi il diritto fatto valere.
- Non è consentito in sede di legittimità trasformare una censura sull’onere della prova in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o di diversa lettura delle risultanze documentali.
- Quando la pretesa di pagamento è collegata alla disponibilità di specifiche risorse pubbliche o commissariali, l’esistenza di tali risorse può costituire elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata da chi agisce, salvo diverso titolo chiaro e univoco che imponga il pagamento integrale con mezzi propri.
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