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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da rapporti convenzionali e da ordinanze commissariali intervenute nell’ambito dell’emergenza rifiuti. La società ricorrente aveva gestito, per incarico commissariale, vari impianti di selezione e smaltimento rifiuti e sosteneva di non aver ricevuto integralmente il rimborso dei costi di gestione pattuiti, sia per l’impianto di Giffoni Valle Piana/Sardone sia per altri impianti. In un diverso filone, era stata ingiunta dalla società ASI-DEV Ecologia S.r.l. al pagamento di costi di smaltimento relativi all’impianto di Ariano Irpino; la società ricorrente aveva opposto il decreto ingiuntivo e chiesto di essere manlevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte d’appello aveva riformato le decisioni di primo grado, negando che il Commissario fosse tenuto a pagare con risorse proprie oltre i limiti dei fondi disponibili e ritenendo, inoltre, non provata o comunque non correttamente dedotta la pretesa creditoria della società ricorrente; per il credito di ASI-DEV aveva invece ritenuto provato il credito e la legittimazione passiva della ricorrente. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi: errata interpretazione della Convenzione n. 103/2002 e delle ordinanze commissariali; omessa pronuncia sulle somme riconosciute con tali ordinanze; violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; errata esclusione della prova del rapporto di gestione dell’impianto di Sardone; errata valutazione del credito di ASI-DEV. Anche la gestione impianto di Sardone ha proposto ricorso incidentale adesivo, insistendo sulla lettura della convenzione e delle ordinanze che avrebbero imposto al Commissario l’obbligo di rimborso; la Presidenza del Consiglio ha resistito al gravame relativo alla manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale si risolvessero in una richiesta di diversa interpretazione della convenzione e delle ordinanze commissariali, censura non proponibile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione, qui non specificamente dedotti. Ha inoltre affermato che la Corte d’appello non aveva omesso di pronunciarsi: aveva invece ritenuto che né la convenzione né le ordinanze prevedessero un obbligo diretto del Commissario di coprire con denaro proprio l’eventuale differenza tra costi e disponibilità del fondo commissariale, con conseguente necessità di allegare e provare l’esistenza delle risorse. Anche le doglianze sulla prova della gestione dell’impianto e sul credito di ASI-DEV sono state reputate generiche o meramente fattuali. Il ricorso incidentale è stato egualmente ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio. Quanto alle spese, la Corte ha condannato la ricorrente principale e la ricorrente incidentale adesiva, in solido, al pagamento delle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nei rapporti con ASI-DEV ha disposto la compensazione delle spese per la prevalente adesione di quest’ultima al ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso deve denunciare in modo specifico i vizi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo; una censura generica o meramente sollecitatoria di una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    L’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata e chiarire il punto di contrasto, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 342 c.p.c.

    Le doglianze formulate in appello devono essere specifiche; censure generiche sulla prova del credito o sulla ricostruzione dei fatti possono essere dichiarate inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta la questione, sia pure escludendo che dagli atti derivi il preteso obbligo di pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa interpretazione degli atti negoziali e delle prove documentali.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L’interpretazione del contratto o della convenzione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione non adeguata, non per chiedere una lettura alternativa.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente non è configurabile quando la decisione esprima una ratio decidendi intelligibile, anche se sfavorevole alla parte.

Massime di principio

  • L’interpretazione di una convenzione o di un atto negoziale integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero errore di merito; il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo richiede specificità: occorre indicare la norma asseritamente violata, il contenuto precettivo, il punto della decisione in contrasto e il fatto decisivo discusso e non esaminato.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito affronta la questione sostanziale, anche implicitamente escludendo che dagli atti derivi il diritto fatto valere.
  • Non è consentito in sede di legittimità trasformare una censura sull’onere della prova in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o di diversa lettura delle risultanze documentali.
  • Quando la pretesa di pagamento è collegata alla disponibilità di specifiche risorse pubbliche o commissariali, l’esistenza di tali risorse può costituire elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata da chi agisce, salvo diverso titolo chiaro e univoco che imponga il pagamento integrale con mezzi propri.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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