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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32455/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda il reclamo proposto dalla società poi fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale su istanza di un creditore. In appello la società aveva sostenuto di non trovarsi in stato di insolvenza, valorizzando soprattutto una consulenza tecnica d'ufficio contabile che, secondo la sua prospettazione, avrebbe escluso la sussistenza di indici di insolvenza sulla base di bilanci, crediti, debiti, affidamenti bancari e valore del magazzino. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) omesso o apparente esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., delle risultanze della CTU e dei dati contabili rilevanti per accertare la capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni; 2) omesso esame di un mezzo di prova, costituito da visure della Centrale Rischi della Banca d'Italia, asseritamente dimostrative di affidamenti e liquidità tali da escludere l'insolvenza; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inattendibili i bilanci e disatteso la CTU nonostante la mancata contestazione dei dati contabili da parte della curatela e del creditore istante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTU non è "fatto storico" censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato i fatti rilevanti, motivando in modo non apparente il dissenso dalle conclusioni del consulente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che le visure della Centrale Rischi avevano un arco temporale non decisivo rispetto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dovendosi l'insolvenza valutare con riferimento a tale data e non al momento della domanda. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che il creditore istante aveva comunque contestato l'attendibilità probatoria dei bilanci, sicché non operava il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario; non consente di censurare la consulenza tecnica d'ufficio come tale né la diversa valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o mancante; non basta il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia comunque contestato la valenza probatoria dei documenti e dei dati allegati, anche eccependone l'irrilevanza probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso la violazione, ritenendo corretta la valutazione critica dei bilanci e delle risultanze istruttorie.

  • art. 33 l. fall.

    Richiamato come fonte della relazione del curatore da cui emergeva la riduzione dei crediti rispetto al bilancio e la loro gran parte inesigibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo la disciplina sulle spese processuali.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio e non integra, di per sé, un "fatto storico" ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c.; il dissenso del giudice rispetto alla CTU è legittimo se sorretto da motivazione critica adeguata.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste dell'omesso esame, quando i fatti rilevanti siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito.
  • Nel fallimento delle imprese non in liquidazione, lo stato di insolvenza va desunto dall'incapacità strutturale e non solo transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, valutata alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
  • Documenti contabili o finanziari privi di decisività rispetto al momento rilevante dell'accertamento non possono fondare una censura di omesso esame, anche se astrattamente idonei a descrivere una diversa situazione in epoca anteriore o posteriore.
  • Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia specificamente messo in discussione l'attendibilità o l'efficacia probatoria dei documenti prodotti, anche senza contestare ogni singolo dato numerico.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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