Sentenza n. 2435/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dal diritto alla nomina nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria, decreto di nomina degli altri componenti elettivi, successivi atti di indizione e conclusione di nuove elezioni e modifica statutaria relativa all’incompatibilità tra regime a tempo definito e cariche accademiche
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, professore ordinario a tempo definito, aveva impugnato il decreto con cui era stato dichiarato decaduto dal diritto alla nomina quale rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria, nonché il decreto di nomina degli altri componenti nella parte in cui ometteva la sua nomina. Sosteneva che il bando elettorale, il regolamento interno del Dipartimento e lo Statuto dell’Università riconoscessero l’elettorato passivo ai componenti del Consiglio di Dipartimento senza escludere i professori a tempo definito. Con il primo ricorso per motivi aggiunti contestava il nuovo bando elettorale per la copertura del posto, deducendo illegittimità derivata, difetto dei presupposti e illegittimità della clausola che escludeva la nomina dei professori a tempo definito. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti impugnava la proclamazione del nuovo componente eletto. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti contestava la modifica dell’art. 10, comma 2, dello Statuto universitario e gli atti presupposti, deducendo violazione dello Statuto, dell’art. 6, commi 9 e 12, della legge n. 168/1989 e della legge n. 240/2010, sviamento, violazione dello status del professore a tempo definito, del principio di proporzionalità e dell’autonomia universitaria. Il ricorrente sosteneva inoltre che l’elencazione statutaria delle cariche incompatibili con il regime a tempo definito fosse tassativa e non comprendesse la Giunta dipartimentale.
La decisione
Il TAR ha riunito e rigettato il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti, ritenendoli infondati. Ha interpretato l’art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010 nel senso che la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio delle cariche accademiche. Agli Atenei spetta disciplinare il regime dell’incompatibilità, ma non individuare autonomamente cariche accademiche sottratte al divieto previsto dalla legge. La Giunta del Dipartimento rientra tra le cariche accademiche, essendo esercitata all’interno di una struttura didattica e di ricerca. L’art. 10, comma 2, dello Statuto, nella parte in cui richiede l’opzione per il tempo pieno per l’elezione, designazione o nomina nelle cariche degli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca, ha portata generale; l’elencazione successiva delle cariche incompatibili è meramente esemplificativa. Di conseguenza, il bando e il regolamento dipartimentale dovevano essere interpretati in conformità alla norma primaria e il provvedimento di decadenza era legittimo. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato anch’esso rigettato. Il TAR ha escluso la violazione dell’art. 50 dello Statuto, poiché il Consiglio di amministrazione deve esprimere un parere favorevole, mentre i Dipartimenti e le Scuole devono soltanto essere sentiti. Ha escluso la violazione dell’art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010, ribadendo che l’autonomia universitaria non consente di derogare all’incompatibilità legislativa. Ha respinto anche la censura relativa al controllo ministeriale previsto dall’art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989: anche qualora il termine di sessanta giorni fosse decorso, l’Università avrebbe potuto conformarsi ai rilievi ministeriali, senza esservi obbligata. Infine, ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo che il giudice non possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nella scelta discrezionale, purché rispettosa della norma primaria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6, comma 12, l. 240/2010
I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità.
La disposizione primaria stabilisce l’incompatibilità generale tra regime a tempo definito ed esercizio di cariche accademiche; agli Atenei spetta disciplinare il regime dell’incompatibilità, non derogare al divieto o selezionare autonomamente le cariche escluse.
art. 10, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Palermo
Per l’elezione, la designazione e la nomina dei professori e dei ricercatori negli Organi di Governo e alle cariche nelle strutture didattiche e di ricerca è richiesta l’opzione per il regime a tempo pieno.
La previsione statutaria ha portata generale e comprende anche la carica di componente della Giunta di Dipartimento; l’elencazione successiva delle cariche deve ritenersi esemplificativa.
art. 26 Statuto dell’Università degli Studi di Palermo
Qualifica il Dipartimento come struttura di didattica e ricerca; pertanto la carica di componente della Giunta dipartimentale rientra nelle cariche esercitate presso strutture didattiche e di ricerca.
art. 50 Statuto dell’Università degli Studi di Palermo
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione approvato anch’esso a maggioranza assoluta, sentiti i Consigli di Dipartimento e le Scuole.
Il parere favorevole del Consiglio di amministrazione è necessario; per Dipartimenti e Scuole è sufficiente la loro audizione o consultazione.
art. 6, comma 9, l. 168/1989
Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
Il decorso del termine di sessanta giorni consuma il potere ministeriale di controllo e consolida l’atto, ma non impedisce agli organi universitari di conformarsi spontaneamente ai rilievi ministeriali.
art. 11 d.P.R. 382/1980
È richiamato quale disciplina previgente delle cariche incompatibili con il regime a tempo definito; la legge n. 240/2010 ha ampliato l’incompatibilità alla generalità delle cariche accademiche.
art. 6, comma 1, l. 240/2010
È richiamato dal ricorrente in relazione allo status del professore universitario a tempo definito, senza che il TAR ravvisi una violazione autonoma.
Massime di principio
- L’art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010 stabilisce un’incompatibilità generale tra la condizione di professore o ricercatore a tempo definito e l’esercizio di cariche accademiche; gli statuti universitari possono disciplinare il regime dell’incompatibilità, ma non possono derogare al divieto legislativo.
- La carica di componente della Giunta di Dipartimento rientra tra le cariche accademiche incompatibili con il regime a tempo definito, anche quando la normativa statutaria non la menzioni espressamente in un’elencazione di cariche incompatibili.
- Quando una disposizione statutaria stabilisce in termini generali che per le cariche negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca è richiesta l’opzione per il tempo pieno, l’eventuale elencazione successiva delle cariche incompatibili ha natura esemplificativa e non tassativa.
- Il bando elettorale e i regolamenti interni dell’Ateneo devono essere interpretati e applicati in conformità alla norma primaria sull’incompatibilità; il richiamo nel bando all’elettorato passivo dei componenti dell’organo non può attribuire una posizione incompatibile con la legge.
- Il decorso del termine perentorio previsto per il controllo ministeriale sugli statuti universitari consuma il potere di controllo e consolida l’atto, ma non impedisce all’Università di recepire volontariamente i rilievi ministeriali né rende illegittima, per ciò solo, la successiva modifica statutaria.
- Il principio di proporzionalità non consente al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nella scelta organizzativa, quando questa costituisca applicazione di un vincolo legislativo e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.
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