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Sentenza

Sentenza n. 2371/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 20 novembre 2024, n. 5230, relativa al diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della precedente sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 13 marzo 2025. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione desse prova dell’adempimento. Il Ministero, inoltre, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali: la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava provata l’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, da esercitarsi entro ulteriori 60 giorni. Il commissario è stato individuato tra le risorse interne del Ministero, senza riconoscimento di compenso, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla distrazione in favore dei difensori antistatari e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, applicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche, deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava scaduto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l’amministrazione abbia provato l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione inadempiente deve dare prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e predeterminare le modalità sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente appartenente alla stessa amministrazione inadempiente, anche se diverso dall’organo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva, individuandolo secondo il proprio prudente apprezzamento.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della stessa amministrazione può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, in tal caso, non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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