Cassazione Civile, Ordinanza n. 28423/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il mutuatario aveva stipulato con un istituto di credito un contratto di mutuo ipotecario, assistito da una polizza fideiussoria assicurativa prestata da una compagnia assicuratrice. A seguito della perdita incolpevole del lavoro, aveva convenuto in giudizio banca e assicurazione per ottenere il pagamento delle rate del mutuo da parte della compagnia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in primo grado e per l'impossibilità di disporla d'ufficio in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, ma le resistenti hanno eccepito in rito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle controricorrenti: ha rilevato la mancanza agli atti della copia notificata della sentenza impugnata e la mancata indicazione, nel ricorso, del relativo deposito, ritenendo violato l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il ricorrente che alleghi la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne la copia autentica munita di relata; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso
art. 327 c.p.c.
in assenza di allegazione della notificazione della sentenza si presume l'impugnazione proposta nel termine lungo
art. 325 c.p.c.
se la sentenza impugnata risulta notificata, opera il termine breve di impugnazione
art. 372, comma 2, c.p.c.
consente il deposito della copia autentica della sentenza notificata nei modi previsti
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o improcedibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione allega, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata, è suo onere depositare la copia autentica del provvedimento munita della relata di notificazione entro i termini di legge; la mancata osservanza determina l'improcedibilità del ricorso.
- Se non risulta allegata la notificazione della sentenza impugnata, la Corte può presumere applicabile il termine lungo di impugnazione; se invece la notificazione è dedotta o emerge dagli atti, opera il termine breve e si attiva l'onere documentale ex art. 369 c.p.c.
- L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata non è esclusa dalla mera produzione della copia autentica priva di relata, né dall'eventuale esame del merito del ricorso.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione in cassazione si fonda sulle allegazioni delle parti e sulla documentazione depositata; il difetto di tale documentazione impedisce il controllo richiesto dalla legge.
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