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Sentenza

Sentenza n. 2948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22847/2024.

Giustizia amministrativa202502106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato irricevibili i motivi aggiunti contro la graduatoria finale del concorso e improcedibile il ricorso contro l'esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato aveva impugnato il provvedimento con cui era stato escluso da un concorso interno per titoli ed esami per la copertura di posti di vice commissario della Polizia di Stato e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale. Il TAR aveva dichiarato irricevibili i motivi aggiunti perché notificati oltre il termine decorrente dalla pubblicazione della graduatoria, e improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. In appello, l'interessato ha sostenuto che, dopo l'impugnazione dell'esclusione, avrebbe avuto diritto a una comunicazione individuale della graduatoria; che il termine per impugnare avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione ministeriale del 9 novembre 2023; che non gli si poteva imporre il monitoraggio quotidiano del Bollettino ufficiale o del sito istituzionale; e che la graduatoria era stata resa disponibile soltanto sul portale riservato "doppiavela" della Polizia di Stato, non aperto alla ricerca esterna e accessibile mediante credenziali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. La graduatoria era stata approvata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/9 del 2 marzo 2023, mentre i motivi aggiunti erano stati notificati il 14 dicembre 2023, oltre il termine di impugnazione. Il bando, quale lex specialis, prevedeva espressamente che la graduatoria finale fosse pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione; pertanto, spettava all'interessato verificare tale pubblicazione. La circostanza che il bollettino fosse disponibile sul portale riservato al personale della Polizia di Stato non impediva la decorrenza del termine, poiché si trattava di un concorso interno riservato al personale dell'Amministrazione e l'accesso mediante credenziali era coerente con la platea dei destinatari. La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria determina inoltre la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l'esclusione, poiché l'eventuale annullamento dell'esclusione non avrebbe procurato alcun vantaggio a fronte del consolidamento della graduatoria nella quale il candidato non figurava tra i vincitori. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 del bando di concorso

    la graduatoria finale sarebbe stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione

    La previsione della lex specialis individua la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione quale modalità idonea a rendere conoscibile la graduatoria e a far decorrere il termine per impugnarla.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per l'azione di annullamento decorre dalla piena conoscenza dell'atto; nel caso concreto, la pubblicazione della graduatoria secondo la modalità prevista dal bando è stata ritenuta sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il bando di un concorso prevede espressamente la pubblicazione della graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione, tale pubblicazione costituisce il momento dal quale decorre il termine per impugnare la graduatoria, senza necessità di una comunicazione individuale ai candidati.
  • Nei concorsi interni rivolti al personale di un'Amministrazione, la pubblicazione della graduatoria su un portale informatico riservato agli appartenenti all'Amministrazione è idonea a rendere conoscibile l'atto, anche se il portale non è accessibile al pubblico esterno, quando tale modalità è coerente con la platea dei destinatari della procedura.
  • La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro l'esclusione dalla procedura concorsuale, poiché l'eventuale annullamento dell'esclusione non può procurare utilità concreta se la graduatoria si è ormai consolidata e il candidato non vi figura tra i vincitori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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