Cassazione Penale, Ordinanza n. 28120/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sia sull'omessa riqualificazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere diversamente qualificata e che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano reiterativi di censure già affrontate e disattese in modo adeguato dalla corte territoriale. È stato valorizzato il contributo rilevante dell'imputato alla realizzazione del proposito criminoso della precedente amministratrice, contributo che aveva impedito, a danno dei creditori, la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società. La Corte ha ritenuto provata la sussistenza del dolo specifico di arrecare danno ai creditori e, perciò, corretta la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale e non come bancarotta semplice documentale. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista dalla legge.
Norme richiamate
norma implicata dalla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale, ritenuta corretta per la presenza del dolo specifico di arrecare danno ai creditori
richiamata implicitamente come fattispecie meno grave invocata dal ricorrente, ma esclusa perché incompatibile con il dolo specifico accertato
i motivi fondati su vizio di motivazione sono stati reputati inammissibili perché meramente reiterativi e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate in modo adeguato dal giudice d'appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale, assume rilievo decisivo l'accertamento del dolo specifico di arrecare danno ai creditori e dell'idoneità della condotta a impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società.
- La sussistenza di un contributo rilevante dell'imputato al progetto criminoso e all'alterazione della tracciabilità contabile può fondare la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale, escludendo la riqualificazione nel reato meno grave.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e agli ulteriori oneri pecuniari previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
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