Sentenza n. 9266/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente l'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di Medico - Chirurgo, in possesso dell'odierna parte ricorrente, conseguito presso l'Università “Universidad Nacional de Cordoba - Facultad de Ciencias Medicas” di Pabellon Argentina (Argentina), denominato “titulo de Medica”, presentata al fine di esercitare la professione di Medico - Chirurgo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della salute sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero all'esercizio della professione di medico-chirurgo
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, del titolo abilitativo all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito presso un'università argentina. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 per la conclusione del procedimento amministrativo.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero della salute ha adottato il provvedimento richiesto, definendo l'istanza di riconoscimento del titolo professionale. Poiché l'amministrazione ha provveduto sull'istanza nelle more del processo, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il giudice ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale; il ricorso è stato proposto per il mancato rispetto di tale termine.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto nel corso del giudizio il provvedimento richiesto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adozione tardiva del provvedimento richiesto durante il giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, ove il comportamento dell'amministrazione abbia reso necessario il ricorso giurisdizionale.
Come è indicizzato
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