Cassazione Penale, Sentenza n. 32711/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 28/01/2022: Morandini deduceva errata qualificazione e calcolo degli effetti della recidiva specifica infraquinquennale (art. 99 c.2-3 c.p.), errore nel calcolo dei termini di prescrizione con mancata applicazione del criterio moderatore dell'art. 99 c.6 c.p., carenza di motivazione sugli aumenti per i reati satellite (Sez. Un. Pizzone) e violazioni connesse alla determinazione della pena; Alberti deduceva violazione dell'art. 495 c.p.p. per impropria utilizzazione di prove testimoniali la cui lista sarebbe stata depositata oltre il termine, con conseguente violazione del diritto di difesa (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Morandini: ha ritenuto corretta la contestazione e la qualificazione della recidiva specifica e infraquinquennale sulla base dei precedenti risultanti, ha dichiarato corretti i calcoli della Corte d'appello sul termine di prescrizione (anche alla luce delle Sez. Un. n. 30046/2022) e ha ritenuto infondate le censure relative al superamento del criterio moderatore e alla motivazione degli aumenti per i reati satellite. Ha però rilevato e rettificato un errore di calcolo (pena base per il capo c) nella motivazione senza che ciò produca estinzione dei reati; complessivamente i reati non risultano prescritti alla data odierna. Il ricorso di Alberti è dichiarato inammissibile: la lista testi era tempestiva rispetto all'apertura del dibattimento e non sussiste violazione dell'art. 495 c.p.p.; entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese; per Alberti è disposta anche una somma in via equitativa (provvedimento parzialmente riportato).
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La recidiva specifica e infraquinquennale può essere contestata e, se ritenuta, incide come circostanza ad effetto speciale sul calcolo del termine di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161; il limite moderatore previsto dal sesto comma non incide sulla qualificazione della recidiva e sul calcolo della prescrizione (richiamata giurisprudenza di Sezioni Unite, in particolare SU n. 30046/2022).
art. 157 cod. pen.
Il termine ordinario di prescrizione deve tener conto, ai sensi del comma 2, della recidiva come circostanza ad effetto speciale al fine di determinare il termine-base.
art. 161 cod. pen.
In presenza di atti interruttivi il termine massimo di prescrizione va calcolato tenendo conto degli aumenti dovuti alla recidiva (art. 161 c.2 combinato con art. 99).
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato unitario il cui termine di prescrizione decorre dall'ultimo episodio; pertanto il calcolo della prescrizione va fatto a partire dall'ultimo atto.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato per il reato contestato (omessi versamenti) e per il relativo calcolo prescrizionale nel caso concreto.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato per il capo c); la corretta determinazione della pena base ratione temporis è rilevante per il calcolo della prescrizione.
art. 217 legge fallimentare
Precedente di condanna per bancarotta semplice valutato come precedente: in mancanza di prova che fosse stata ritenuta colpa, è stato ritenuto valutabile ai fini della recidiva.
art. 495 cod. proc. pen.
Termine per il deposito della lista dei testimoni va riferito all'apertura del dibattimento; rimesse in termini possono autorizzare il deposito e l'utilizzo delle liste presentate nel rispetto dei criteri giurisprudenziali.
art. 6 CEDU
Riferimento al diritto ad un equo processo e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione nel caso di specie.
art. 111 Cost.
Richiamato connessamente al diritto di difesa; le censure difensive non hanno prodotto una violazione costituzionale accertabile nel caso concreto.
Sez. U. n. 30046 del 23/06/2022 (Cirelli)
Stabilisce che il limite dell'art. 99 c.6 non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sui termini di prescrizione determinati dagli artt. 157 e 161; principio centrale per rigettare la censura sulla prescrizione.
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Stabilisce l'obbligo di motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nel reato continuato; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e sufficiente.
Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Principio che la recidiva, se contestata, deve essere valutata dal giudice in concreto sulla base della maggiore pericolosità; la Corte ha applicato tale principio confermando la valutazione dell'appello.
Massime di principio
- La recidiva specifica e infraquinquennale va contestata e, se ritenuta dal giudice, incide come circostanza ad effetto speciale sul calcolo della prescrizione (art. 157 e 161 c.p.), indipendentemente dal limite moderatore dell'art. 99 c.6 per la qualificazione della recidiva (SU 30046/2022).
- Il limite moderatore dell'art. 99 c.6 può ridurre l'aumento concreto della pena ma non toglie alla recidiva la natura di circostanza ad effetto speciale ai fini prescrizionali, salvo prova che i precedenti valutati siano esclusivamente colposi.
- Il giudice, quando la recidiva è contestata, deve motivare in concreto la maggiore pericolosità del reo (natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale, qualità della condotta), non bastando il mero elenco formale dei precedenti.
- Nel reato di emissione di fatture inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dall'ultimo episodio contestato; per reati continuati occorre calcolare la decorrenza sull'ultima fattura/episodio.
- Per la determinazione della pena nei reati continuati il giudice deve indicare reato più grave, pena base e motivare distintamente gli aumenti attribuiti ai reati satellite, con un grado di motivazione proporzionale all'entità degli aumenti (Sez. U. Pizzone).
- Il termine per il deposito della lista testi per il dibattimento va riferito all'apertura del dibattimento; rimesse in termini possono rendere tempestivi depositi precedenti all'effettiva apertura del dibattimento rinnovato.
- Se un ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile non sempre può conseguire automaticamente la declaratoria di prescrizione sopravvenuta: l'inammissibilità o il rigetto non crea un 'valido rapporto di impugnazione' che consenta di far decorrere retroattivamente effetti; occorre verificare i termini concreti e le sospensioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →