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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32711/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 28/01/2022: Morandini deduceva errata qualificazione e calcolo degli effetti della recidiva specifica infraquinquennale (art. 99 c.2-3 c.p.), errore nel calcolo dei termini di prescrizione con mancata applicazione del criterio moderatore dell'art. 99 c.6 c.p., carenza di motivazione sugli aumenti per i reati satellite (Sez. Un. Pizzone) e violazioni connesse alla determinazione della pena; Alberti deduceva violazione dell'art. 495 c.p.p. per impropria utilizzazione di prove testimoniali la cui lista sarebbe stata depositata oltre il termine, con conseguente violazione del diritto di difesa (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Morandini: ha ritenuto corretta la contestazione e la qualificazione della recidiva specifica e infraquinquennale sulla base dei precedenti risultanti, ha dichiarato corretti i calcoli della Corte d'appello sul termine di prescrizione (anche alla luce delle Sez. Un. n. 30046/2022) e ha ritenuto infondate le censure relative al superamento del criterio moderatore e alla motivazione degli aumenti per i reati satellite. Ha però rilevato e rettificato un errore di calcolo (pena base per il capo c) nella motivazione senza che ciò produca estinzione dei reati; complessivamente i reati non risultano prescritti alla data odierna. Il ricorso di Alberti è dichiarato inammissibile: la lista testi era tempestiva rispetto all'apertura del dibattimento e non sussiste violazione dell'art. 495 c.p.p.; entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese; per Alberti è disposta anche una somma in via equitativa (provvedimento parzialmente riportato).

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva specifica e infraquinquennale può essere contestata e, se ritenuta, incide come circostanza ad effetto speciale sul calcolo del termine di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161; il limite moderatore previsto dal sesto comma non incide sulla qualificazione della recidiva e sul calcolo della prescrizione (richiamata giurisprudenza di Sezioni Unite, in particolare SU n. 30046/2022).

  • art. 157 cod. pen.

    Il termine ordinario di prescrizione deve tener conto, ai sensi del comma 2, della recidiva come circostanza ad effetto speciale al fine di determinare il termine-base.

  • art. 161 cod. pen.

    In presenza di atti interruttivi il termine massimo di prescrizione va calcolato tenendo conto degli aumenti dovuti alla recidiva (art. 161 c.2 combinato con art. 99).

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato unitario il cui termine di prescrizione decorre dall'ultimo episodio; pertanto il calcolo della prescrizione va fatto a partire dall'ultimo atto.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato per il reato contestato (omessi versamenti) e per il relativo calcolo prescrizionale nel caso concreto.

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato per il capo c); la corretta determinazione della pena base ratione temporis è rilevante per il calcolo della prescrizione.

  • art. 217 legge fallimentare

    Precedente di condanna per bancarotta semplice valutato come precedente: in mancanza di prova che fosse stata ritenuta colpa, è stato ritenuto valutabile ai fini della recidiva.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Termine per il deposito della lista dei testimoni va riferito all'apertura del dibattimento; rimesse in termini possono autorizzare il deposito e l'utilizzo delle liste presentate nel rispetto dei criteri giurisprudenziali.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto ad un equo processo e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione nel caso di specie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato connessamente al diritto di difesa; le censure difensive non hanno prodotto una violazione costituzionale accertabile nel caso concreto.

  • Sez. U. n. 30046 del 23/06/2022 (Cirelli)

    Stabilisce che il limite dell'art. 99 c.6 non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sui termini di prescrizione determinati dagli artt. 157 e 161; principio centrale per rigettare la censura sulla prescrizione.

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Stabilisce l'obbligo di motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nel reato continuato; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e sufficiente.

  • Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Principio che la recidiva, se contestata, deve essere valutata dal giudice in concreto sulla base della maggiore pericolosità; la Corte ha applicato tale principio confermando la valutazione dell'appello.

Massime di principio

  • La recidiva specifica e infraquinquennale va contestata e, se ritenuta dal giudice, incide come circostanza ad effetto speciale sul calcolo della prescrizione (art. 157 e 161 c.p.), indipendentemente dal limite moderatore dell'art. 99 c.6 per la qualificazione della recidiva (SU 30046/2022).
  • Il limite moderatore dell'art. 99 c.6 può ridurre l'aumento concreto della pena ma non toglie alla recidiva la natura di circostanza ad effetto speciale ai fini prescrizionali, salvo prova che i precedenti valutati siano esclusivamente colposi.
  • Il giudice, quando la recidiva è contestata, deve motivare in concreto la maggiore pericolosità del reo (natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale, qualità della condotta), non bastando il mero elenco formale dei precedenti.
  • Nel reato di emissione di fatture inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dall'ultimo episodio contestato; per reati continuati occorre calcolare la decorrenza sull'ultima fattura/episodio.
  • Per la determinazione della pena nei reati continuati il giudice deve indicare reato più grave, pena base e motivare distintamente gli aumenti attribuiti ai reati satellite, con un grado di motivazione proporzionale all'entità degli aumenti (Sez. U. Pizzone).
  • Il termine per il deposito della lista testi per il dibattimento va riferito all'apertura del dibattimento; rimesse in termini possono rendere tempestivi depositi precedenti all'effettiva apertura del dibattimento rinnovato.
  • Se un ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile non sempre può conseguire automaticamente la declaratoria di prescrizione sopravvenuta: l'inammissibilità o il rigetto non crea un 'valido rapporto di impugnazione' che consenta di far decorrere retroattivamente effetti; occorre verificare i termini concreti e le sospensioni.

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