Cassazione Penale, Sentenza n. 25960/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. Gallo contestava la carenza di prova del dolo specifico e la qualificazione come amministratore di fatto, sostenendo che le testimonianze descrivevano solo atti sporadici e non una gestione continuativa; contestava inoltre che il rinvenimento di documenti presso l'abitazione della Patierno non dimostrasse la sottrazione delle scritture. La Patierno denunciava di essere una "testa di legno", priva di poteri decisionali e di consapevolezza degli obblighi, rivendicando l'assenza di dolo specifico e la mancata dimostrazione della destinazione delle somme sottratte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, confermando di fatto le sentenze di merito: la condanna di entrambi gli imputati per bancarotta fraudolenta documentale (per sottrazione/omessa tenuta delle scritture) e per bancarotta per distrazione è stata ritenuta correttamente motivata. È stato affermato che la sottrazione/omessa tenuta delle scritture integra una fattispecie autonoma con dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; la Corte ha ritenuto provata la co-gestione e i poteri gestori di Gallo sulla società (amministratore di fatto) e ha confermato la responsabilità anche della Patierno quale amministratore formale, nonostante la sua contestata qualità di "testa di legno", per l'obbligo diretto di tenuta e conservazione della contabilità e per la mancata dimostrazione della destinazione dei beni sottratti. Sono state confermate le pene principali (tre anni e due mesi di reclusione per ciascuno), le statuizioni civili e alcune disposizioni sulle pene accessorie fallimentari; inoltre i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale - concorso di persone (art. 110 c.p.)
La sentenza fa riferimento al concorso di persone per ricondurre le condotte dei coimputati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, laddove risulta condivisa la responsabilità per le azioni poste in essere congiuntamente
Legge fallimentare - reato di bancarotta (art. 216 comma 1 e art. 223 e connessi)
artt. 223, 216, comma 1, n.2 e 1, legge fall.
La Corte distingue la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/omessa tenuta (fattispecie autonoma che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) dalla fraudolenta tenuta dei libri (che può richiedere dolo generico), e riconosce l'equivalenza tra mancata consegna, sottrazione, distruzione o omessa tenuta quando è sicura l'esistenza di una di queste condotte
Decreto-legge n.137/2020 (misure processuali COVID) e successiva normativa di conversione
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 1 del d.l. 1/04/2021, n. 44
Richiamato solo in ordine alla procedura (mancata richiesta di discussione orale) e all'istruttoria davanti alla Corte; non incide sul merito delle censure penali
Massime di principio
- La sottrazione, la distruzione o l'omessa tenuta delle scritture contabili sono tra loro equivalenti ai fini del reato di bancarotta documentale: non è necessario determinare quale delle fattispecie sia concretamente avvenuta se è certa l'una delle ipotesi
- La bancarotta documentale per sottrazione o omessa tenuta integra una fattispecie autonoma che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; la prova deve mostrare che l'assenza delle scritture ha impedito la ricostruzione del movimento degli affari
- L'amministratore di fatto può essere ritenuto penalmente responsabile sulla base di indicatori concreti (gestione continuativa, direzione di attività, riconoscimento da parte di dipendenti e terzi, interventi su strategie e atti gestori), anche se non figura formalmente come amministratore
- L'amministratore formale (anche se presunta 'testa di legno') risponde personalmente dell'obbligo di tenere e conservare la contabilità: la mancata dimostrazione da parte sua della destinazione dei beni sottratti o distratti è indice di responsabilità per bancarotta per distrazione
- In sede di legittimità la Cassazione sindaca la logicità, la completezza e la congruenza della motivazione dei giudici di merito; richieste di rivalutazione integrale delle prove o ricostruzioni alternative sono, di norma, inequivocabilmente precluse
- I motivi di ricorso generici o non specificamente riferiti alla posizione individuale dell'imputato sono inammissibili: le censure devono essere ben circostanziate e riferite alla singola posizione processuale
- Quando più condotte fraudolente (distrazione di beni e occultamento/sottrazione di scritture) risultano connesse, la motivazione può ricondurre l'una all'altra purché sia esplicitata la finalità comune di arrecare pregiudizio ai creditori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25802/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25805/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25808/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25811/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25812/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2022 del 06/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →