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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22112/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione dal 3 maggio 2011 al 18 luglio 2014. Totino era stato sottoposto a custodia cautelare per accuse di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In appello è stato assolto relativamente agli artt. 416-bis e 74 d.P.R. 309/1990; per la residua imputazione la Corte di cassazione ha dichiarato la prescrizione con annullamento senza rinvio. Il ricorrente deduceva carenza e genericità della motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che non si era adeguatamente spiegata la "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, che la possibile riqualificazione ex art. 73 comma 5 avrebbe potuto ridurre la pena concreta e che la Corte d'appello non aveva valutato le gravi condizioni di salute (crisi epilettiche e ricoveri consigliati dal consulente d'ufficio) che avrebbero reso incompatibile la detenzione, lamentando omissione di motivazione sulla necessità della protrazione della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la prospettata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, fosse mera ipotesi non risultante da pronunzia giudiziale e che la dichiarazione di prescrizione da parte della Corte di cassazione ostasse a talune valutazioni invocate dal ricorrente. Ha valutato congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello la quale, oltre a rimarcare il mutamento della disciplina edittale dell'art. 73 (con conseguente possibile spiegazione della discrepanza tra pena inflitta e tempo di detenzione), aveva richiamato elementi probatori (intercettazione ambientale del 19 luglio 2008 e riferimenti della sentenza) che indicavano la contiguità dell'agire dell'imputato a ambienti 'ndranghetistici e di spaccio. Quanto al profilo sanitario e alla presunta colpa per la protrazione della misura, la Corte ha ritenuto che gli istituti invocati (artt. 314 e 315 c.p.p.) non consentono l'indennizzo per eventuali violazioni dell'art. 299 c.p.p. relative all'accertamento dell'incompatibilità con il regime carcerario e che, inoltre, la verifica di eventuale colpa avrebbe richiesto l'approfondimento sull'effettivo utilizzo delle facoltà difensive previste dagli artt. 299, 310 e 311 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.); nulla è dovuto al Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa all'istituto dell'equa riparazione; la Corte osserva che l'azione su questo titolo non consente di ottenere indennizzo per eventuali profili diversi (es. violazione degli obblighi di accertamento della compatibilità carceraria ex art. 299 c.p.p.).

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 314; contestualizzato quale disciplina dell'equa riparazione e dei limiti dell'azione risarcitoria per ingiusta detenzione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Menzionato nel ricorso come presunta violazione di legge; la decisione non riconosce violazione che giustifichi la riparazione, rigettando il motivo che invocava tale norma.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo di tipo mafioso; la Corte d'appello aveva assolto l'imputato da questo capo, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione sulla contiguità a fenomeni mafiosi fosse argomento idoneo a giustificare la misura e dunque non si è ravvisata colpa grave ostativa all'indennizzo.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sul traffico di stupefacenti; richiamato il comma 5 (possibile riqualificazione per fatto di lieve entità). La Corte ha osservato che la riqualificazione prospettata era ipotetica e non risultava pronunciata, e che il mutamento della cornice edittale nel tempo può giustificare la discrepanza tra pena inflitta e periodo di detenzione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come capo di imputazione assolto; la sentenza considera comunque l'insieme delle imputazioni nel valutare la congruità della misura.

  • artt. 299, 310 e 311 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in ordine alle facoltà difensive e agli strumenti processuali per sollevare profili di incompatibilità del regime carcerario; la Corte sottolinea che l'eventuale colpa nel mantenimento della misura richiederebbe approfondimento sull'effettivo ricorso a tali strumenti da parte della difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera speranza o prospettazione di una riqualificazione del fatto (es. ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente: è determinante l'esistenza di una pronuncia giudiziale certa che ridetermini il quadro incriminatorio.
  • La dichiarazione di prescrizione pronunciata dalla Corte di cassazione può influire negativamente sulla possibilità di ottenere il ristoro per ingiusta detenzione, poiché impedisce che certe questioni vengano valutate in senso migliorativo per l'imputato.
  • Per ottenere l'equa riparazione è necessario dimostrare non solo l'esito favorevole del processo (assoluzione o annullamento), ma anche l'assenza di 'colpa grave' nell'adozione o nella protrazione della custodia cautelare: la motivazione giudiziale che mostra elementi di pericolosità o contiguità con ambienti criminali ostacola il ristoro.
  • Le patologie personali e i rischi per la salute del detenuto non comportano automaticamente diritto al risarcimento: occorre dimostrare che vi sia stata una specifica violazione degli obblighi procedurali (es. mancato accertamento dell'incompatibilità ex art. 299 c.p.p.) e che le facoltà difensive non siano state esercitate quando disponibili.
  • Gli articoli che disciplinano l'equa riparazione (es. artt. 314-315 c.p.p.) hanno limiti: non costituiscono il canale per ogni lamentela relativa alla gestione della detenzione, specie se la questione attiene più propriamente ad omissioni procedurali o a responsabilità diverse dalla 'colpa grave' dello Stato nella custodia.
  • Chi invoca la riparazione deve curare l'istruttoria e dimostrare in modo puntuale la relazione causale tra condotta omissiva/colpevole dell'autorità e la durata ingiustificata della misura cautelare; argomentazioni generiche o basate su possibilità alternative difficilmente bastano.

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