Cassazione Civile, Ordinanza n. 13984/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Tre lavoratori, dipendenti di una società concessionaria autostradale con qualifica di capi squadra servizio manutenzioni e assunti a tempo indeterminato con orario part-time, avevano agito per ottenere l'indennità prevista dall'art. 43, lett. b), del CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, nella stessa misura spettante ai lavoratori full time, per ogni giorno in cui avevano svolto la prestazione su turno spezzato nei periodi invernali dal 2011 al 2017. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'orario effettivo fosse articolato in turni spezzati, che la prestazione resa fosse sostanzialmente sovrapponibile a quella dei full time e che il mancato riconoscimento dell'indennità integrasse una discriminazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per mancata ammissione di prove decisive e per avere i giudici di merito ritenuto, senza adeguata istruttoria, che la prestazione fosse difforme da quella contrattualmente prevista; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e degli artt. 3, 9 e 43, lett. b), del CCNL, sostenendo che l'indennità spetta solo a chi svolga ordinariamente turni continui e avvicendati e sia chiamato solo occasionalmente, per esigenze di servizio, a effettuare turni spezzati, presupposti che nella fattispecie non sarebbero stati provati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della clausola collettiva seguita dalla corte territoriale. Ha affermato che l'art. 43, lett. b), del CCNL riconosce l'indennità solo quando il lavoratore, normalmente addetto a turni continui e avvicendati, sia chiamato eccezionalmente o occasionalmente, per esigenze di servizio, a rendere la prestazione in due soluzioni, così da compensare il disagio derivante dalla modifica non ordinaria dell'orario di lavoro. Non è quindi sufficiente verificare che la programmazione oraria contrattuale originaria fosse diversa da quella effettivamente osservata; occorre accertare in concreto se la prestazione su turno spezzato costituisca una modifica eccezionale rispetto all'orario normalmente svolto e se vi sia il disagio compensabile. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di clausole collettive.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Invocati per censurare la decisione di merito nella parte in cui avrebbe ritenuto un fatto senza adeguata istruttoria e con errata valutazione del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato ai fini della ripartizione dell'onere della prova sulla sussistenza dei presupposti dell'indennità rivendicata.
artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
Utilizzati per contestare e per interpretare la clausola del CCNL secondo i canoni ermeneutici del contratto.
artt. 3, 9 e 43, lett. b), CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
"Indennità turni spezzati"
La clausola riconosce l'indennità al lavoratore normalmente addetto a turni continui e avvicendati che, per esigenze di servizio, sia chiamato eccezionalmente o occasionalmente a svolgere il turno giornaliero in due soluzioni; la ratio è compensare il disagio derivante dalla modifica non ordinaria dell'orario di lavoro.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale in Cassazione ai fini della decisione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Le clausole del contratto collettivo si interpretano secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c., applicati in modo coordinato e circolare, valorizzando insieme il dato letterale e la ratio della previsione, senza subordinare rigidamente l'uno all'altra.
- Quando una previsione collettiva attribuisce un'indennità per turni spezzati, il presupposto non è la mera presenza di un orario frazionato, ma l'eccezionalità della modifica rispetto al turno normalmente svolto e il disagio che ne deriva.
- Per riconoscere un trattamento economico aggiuntivo previsto per la variazione occasionale dell'orario, il giudice deve accertare in concreto se la prestazione frazionata costituisca un'alterazione non ordinaria dell'organizzazione del lavoro, non essendo sufficiente il solo confronto con la programmazione contrattuale originaria.
- La verifica della spettanza di un'indennità contrattuale richiede l'accertamento dei presupposti fattuali specificamente richiesti dalla clausola, con eventuale necessità di istruttoria ove il dato non sia già acquisito o incontestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13924/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13927/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13931/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13941/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13957/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →