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Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, reiterato con provvedimento del 9 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, Sovrintendente della Polizia penitenziaria, aveva chiesto il trasferimento presso un istituto penale minorile vicino alla madre, riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continuativa, dichiarando di possedere anche una specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni. Il primo diniego era stato fondato sull’assenza di posti disponibili presso la sede richiesta e sulla maggiore scopertura della sede di provenienza. A seguito dell’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame sulla base delle consistenze organiche aggiornate, l’Amministrazione adottava un nuovo diniego, indicando una scopertura del 48% presso la sede di provenienza e del 40% presso quella richiesta, il maggior numero di detenuti nella sede di provenienza e la partecipazione volontaria del dipendente alla procedura concorsuale per l’avanzamento al ruolo superiore. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduceva violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, dei principi di buon andamento, proporzionalità, trasparenza, buona fede e tutela dell’affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza, disparità di trattamento, contraddittorietà e sviamento. Contestava in particolare la genericità delle esigenze operative, l’inconferenza del dato relativo alla popolazione detenuta, la mancata considerazione della propria qualifica e specializzazione, l’omessa ponderazione della priorità della domanda e delle esigenze assistenziali, la rilevanza attribuita alla partecipazione al concorso e la violazione dell’ordinanza cautelare. Domandava inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal diniego e dal ritardo.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo diniego era stato sostituito da un nuovo provvedimento, espressione di autonome valutazioni amministrative e non di mera integrazione della motivazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto e il secondo diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che, pur trattandosi di un interesse legittimo pretensivo e pur spettando all’Amministrazione una valutazione discrezionale, il diniego ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 deve fondarsi su una verifica concreta e adeguatamente motivata della compatibilità del trasferimento con le esigenze di servizio. Nel caso concreto, il differenziale tra le scoperture organiche delle due sedi, pari all’8%, non costituiva un motivo autonomamente ostativo; il dato numerico della popolazione detenuta era inconferente rispetto alle percentuali di scopertura e non dimostrava specifiche criticità operative; mancava inoltre un’analisi delle effettive movimentazioni del personale, della priorità della domanda, della qualifica, della posizione e della specializzazione del richiedente, nonché della possibilità di utilizzarlo proficuamente nella sede richiesta. Il richiamo alla partecipazione volontaria al concorso interno è stato ritenuto arbitrario, non costituendo un criterio previsto dalla legge per negare il beneficio e non potendo imporre al dipendente una scelta tra avanzamento professionale e assistenza al disabile. Il giudice ha quindi ravvisato inadeguata istruttoria e difetto di motivazione, disponendo la riedizione del potere nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Sono state assorbite le censure sul contraddittorio procedimentale, sull’illegittimità derivata e sugli ulteriori profili. La domanda risarcitoria è stata respinta: l’annullamento per difetto di istruttoria e motivazione non dimostrava, in termini di certezza o probabilità prossima alla certezza, la spettanza del trasferimento, residuando attività discrezionale dell’Amministrazione. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione per Euro 4.000, oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il trasferimento presso la sede più vicina al disabile assistito coinvolge un interesse legittimo e richiede il bilanciamento tra interesse assistenziale e interessi pubblici. La clausola "ove possibile" impone di verificare la disponibilità di una posizione compatibile nella sede richiesta e l’assenza di effettiva infungibilità del dipendente nella sede di provenienza; le esigenze di servizio ostative devono essere concrete, specifiche e adeguatamente motivate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione della necessità del preavviso di rigetto nel riesame disposto in sede cautelare è stata assorbita e non decisa.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria richiede la prova dell’illegittimità colposa, del nesso causale, del danno ingiusto e, nel caso di interesse pretensivo, della certezza o probabilità prossima alla certezza della spettanza del bene della vita.

  • art. 7 d.P.R. 254/1999

    È stato richiamato dall’Amministrazione quale fondamento di possibili assegnazioni temporanee senza oneri; il TAR non ha ritenuto tale richiamo idoneo a giustificare il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    È stato richiamato in relazione ai benefici assistenziali fruiti dal ricorrente; il TAR ha evidenziato la non sovrapponibilità di tali istituti rispetto al trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992.

Massime di principio

  • Il trasferimento del dipendente pubblico richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 non è automatico, ma l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, deve effettuare un concreto bilanciamento tra le esigenze assistenziali del disabile e le esigenze organizzative e funzionali del servizio.
  • Per negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 non è sufficiente richiamare genericamente la scopertura di organico o le esigenze di buon andamento: l’Amministrazione deve indicare elementi concreti e specifici riferiti alla sede di provenienza e a quella richiesta, dimostrando l’effettivo pregiudizio derivante dalla movimentazione.
  • La motivazione del diniego deve confrontare le esigenze operative con la qualifica, la posizione di ruolo e le eventuali specializzazioni del dipendente, verificando se tali caratteristiche incidano sulla sua fungibilità nella sede di provenienza o sulla proficua utilizzabilità nella sede richiesta.
  • Il mero confronto percentuale tra scoperture organiche, specie quando il differenziale sia esiguo, non è autonomamente sufficiente a giustificare il diniego; il dato relativo alla popolazione detenuta non può essere utilizzato in modo generico se non è correlato a specifiche esigenze funzionali e alla posizione del dipendente.
  • La partecipazione volontaria a una procedura concorsuale o di avanzamento professionale non costituisce, di per sé, un criterio legale per negare il trasferimento assistenziale e non può imporre al dipendente una scelta tra tutela della disabilità e sviluppo professionale.
  • L’annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non comporta automaticamente il risarcimento del danno: per un interesse pretensivo occorre dimostrare, oltre agli altri presupposti della responsabilità amministrativa, la certezza o una probabilità prossima alla certezza dell’ottenimento del bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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