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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13395/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 04/04/2025 per vari motivi: 1) censurano l'inammissibilita dei motivi nuovi ritenuti tardivi dalla Corte d'appello; 2) contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche per avere esercitato il diritto al silenzio e 'non collaborazione'; 3) deducono errato trattamento della prescrizione relativamente ai capi 3) e 16) (contestando che la Corte abbia computato come dies a quo pagamenti non oggetto di contestazione); 4) criticano la mancata riduzione degli aumenti di pena per continuazione, in particolare per il capo 15); 5) chiedono la revoca delle statuizioni civili. Inoltre hanno depositato tre motivi nuovi (assoluzione per il capo 1), mancata procedibilita per i capi 3) e 6) per mancanza o tardivita della querela, e ulteriore deduzione di prescrizione per i capi 3) e 16)).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ma ha accolto parzialmente il terzo motivo principale, ritenendo che i reati indicati nei capi 3) e 16) si siano prescritti. In concreto: - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 3) e 16) per estinzione per prescrizione ed ha eliminato i relativi aumenti di pena; - ha rideterminato la pena complessiva: per Davide Cuccato anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 750,00 di multa; per Marco Bertoli rideterminato l'aumento per continuazione in mesi 9 di reclusione (in relazione alla continuazione sulla sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. di Padova). La Corte ha invece respinto le doglianze su inammissibilita e tardivita dei motivi nuovi di appello, confermato il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (motivando con la gravita e l'organizzazione delle condotte, i precedenti e il ruolo degli imputati), dichiarato infondati i profili relativi alla mancata riduzione degli aumenti di pena (tenuto conto che gli aumenti applicati erano contenuti e in alcuni casi prossimi al minimo edittale) e confermato le statuizioni civili insofferite, essendo fondate sulla confermata responsabilita penale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i ricorrenti l'hanno invocata per censurare violazioni di legge e carenza di motivazione; la Corte l'ha utilizzata per inquadrare i motivi dedotti.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine 'fino a quindici giorni prima dell'udienza' per la presentazione dei motivi nuovi in appello; la Corte ha richiamato la regola di computo che esclude dies a quo e dies ad quem facendo ritenere tardivo il deposito anche se materialmente anticipato.

  • art. 172, comma 5 (e comma 3), cod. proc. pen.

    Regole di computo dei termini processuali: quando è indicato solo il momento finale le unita di tempo si computano intere escludendo dies a quo e dies ad quem; il comma 3 disciplina la proroga per festività. Applicata per dichiarare tardivo il deposito dei motivi nuovi sia in appello sia in Cassazione.

  • art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.

    Norma analoga a quella di cui all'art. 584 per il procedimento davanti alla Corte di cassazione: conferma il termine dei 15 giorni per presentare motivi nuovi, e la Corte ha ritenuto tardivi i motivi nuovi di cassazione per il medesimo principio di computo.

  • art. 584, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata come disposizione parallela all'art. 611 per la disciplina dei motivi nuovi nel procedimento di impugnazione, utilizzata per i criteri di tempestivita.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte di merito ha richiamato tale articolo per motivare la quantificazione delle pene e degli aumenti per continuazione; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione quando gli aumenti sono contenuti e la pena si avvicina al minimo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice di riconoscere d'ufficio la mancanza di una condizione di procedibilita. I ricorrenti l'hanno invocata per sostenere che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la non procedibilita per mancanza della querela; la Corte di cassazione non ha accolto tale doglianza perché la questione era assorbita o non risultava condivisibile nel modo prospettato.

  • art. 124 cod. pen.

    Norma sul termine per la querela. Richiamata dai ricorrenti per sostenere la tardivita delle querela/denuncia; la Corte ha valutato la questione alla luce della documentazione e degli atti contestuali.

Massime di principio

  • I motivi nuovi in appello e in cassazione devono essere depositati entro 15 giorni prima dell'udienza; ai fini del computo si escludono dies a quo e dies ad quem, salvo festività: depositi che non rispettano tale computo possono essere dichiarati tardivi e inammissibili.
  • Per il calcolo della prescrizione il dies a quo è la data indicata nel capo d'imputazione; eventuali fatti probatori posteriori (es. versamenti successivi) non possono essere utilizzati per posticipare il decorso della prescrizione se non sono stati formalmente contestati o modificati nell'imputazione.
  • La scelta dell'imputato di avvalersi del diritto al silenzio non costituisce di per sé motivo assoluto per negare le circostanze attenuanti generiche; tuttavia il tribunale può rifiutarle se sussistono elementi concreti di particolare gravità, reiterazione o capacità a delinquere che prevalgono nella valutazione ex art. 133 c.p.
  • La mancata motivazione analitica degli aumenti per continuazione è meno rigorosamente censurabile quando gli aumenti stessi sono di entità contenuta e la pena complessiva risulta prossima al minimo edittale; resta comunque obbligo di indicare il reato piu grave, l'aumento complessivo e i criteri valutativi.
  • I motivi nuovi di cassazione sono inammissibili se non riguardano punti o capi della decisione già investiti dal ricorso originario in Corte d'appello; inoltre la tardiva proposizione dei motivi nuovi davanti alla Cassazione comporta inammissibilita.
  • Se la Corte di merito conferma la responsabilità penale, le statuizioni civili conseguenti vengono in genere confermate salvo che emergano specifiche ragioni che ne giustifichino la revoca.

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