Cassazione Penale, Sentenza n. 13395/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 04/04/2025 per vari motivi: 1) censurano l'inammissibilita dei motivi nuovi ritenuti tardivi dalla Corte d'appello; 2) contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche per avere esercitato il diritto al silenzio e 'non collaborazione'; 3) deducono errato trattamento della prescrizione relativamente ai capi 3) e 16) (contestando che la Corte abbia computato come dies a quo pagamenti non oggetto di contestazione); 4) criticano la mancata riduzione degli aumenti di pena per continuazione, in particolare per il capo 15); 5) chiedono la revoca delle statuizioni civili. Inoltre hanno depositato tre motivi nuovi (assoluzione per il capo 1), mancata procedibilita per i capi 3) e 6) per mancanza o tardivita della querela, e ulteriore deduzione di prescrizione per i capi 3) e 16)).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ma ha accolto parzialmente il terzo motivo principale, ritenendo che i reati indicati nei capi 3) e 16) si siano prescritti. In concreto: - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 3) e 16) per estinzione per prescrizione ed ha eliminato i relativi aumenti di pena; - ha rideterminato la pena complessiva: per Davide Cuccato anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 750,00 di multa; per Marco Bertoli rideterminato l'aumento per continuazione in mesi 9 di reclusione (in relazione alla continuazione sulla sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. di Padova). La Corte ha invece respinto le doglianze su inammissibilita e tardivita dei motivi nuovi di appello, confermato il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (motivando con la gravita e l'organizzazione delle condotte, i precedenti e il ruolo degli imputati), dichiarato infondati i profili relativi alla mancata riduzione degli aumenti di pena (tenuto conto che gli aumenti applicati erano contenuti e in alcuni casi prossimi al minimo edittale) e confermato le statuizioni civili insofferite, essendo fondate sulla confermata responsabilita penale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i ricorrenti l'hanno invocata per censurare violazioni di legge e carenza di motivazione; la Corte l'ha utilizzata per inquadrare i motivi dedotti.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine 'fino a quindici giorni prima dell'udienza' per la presentazione dei motivi nuovi in appello; la Corte ha richiamato la regola di computo che esclude dies a quo e dies ad quem facendo ritenere tardivo il deposito anche se materialmente anticipato.
art. 172, comma 5 (e comma 3), cod. proc. pen.
Regole di computo dei termini processuali: quando è indicato solo il momento finale le unita di tempo si computano intere escludendo dies a quo e dies ad quem; il comma 3 disciplina la proroga per festività. Applicata per dichiarare tardivo il deposito dei motivi nuovi sia in appello sia in Cassazione.
art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.
Norma analoga a quella di cui all'art. 584 per il procedimento davanti alla Corte di cassazione: conferma il termine dei 15 giorni per presentare motivi nuovi, e la Corte ha ritenuto tardivi i motivi nuovi di cassazione per il medesimo principio di computo.
art. 584, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata come disposizione parallela all'art. 611 per la disciplina dei motivi nuovi nel procedimento di impugnazione, utilizzata per i criteri di tempestivita.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte di merito ha richiamato tale articolo per motivare la quantificazione delle pene e degli aumenti per continuazione; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione quando gli aumenti sono contenuti e la pena si avvicina al minimo.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che impone al giudice di riconoscere d'ufficio la mancanza di una condizione di procedibilita. I ricorrenti l'hanno invocata per sostenere che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la non procedibilita per mancanza della querela; la Corte di cassazione non ha accolto tale doglianza perché la questione era assorbita o non risultava condivisibile nel modo prospettato.
art. 124 cod. pen.
Norma sul termine per la querela. Richiamata dai ricorrenti per sostenere la tardivita delle querela/denuncia; la Corte ha valutato la questione alla luce della documentazione e degli atti contestuali.
Massime di principio
- I motivi nuovi in appello e in cassazione devono essere depositati entro 15 giorni prima dell'udienza; ai fini del computo si escludono dies a quo e dies ad quem, salvo festività: depositi che non rispettano tale computo possono essere dichiarati tardivi e inammissibili.
- Per il calcolo della prescrizione il dies a quo è la data indicata nel capo d'imputazione; eventuali fatti probatori posteriori (es. versamenti successivi) non possono essere utilizzati per posticipare il decorso della prescrizione se non sono stati formalmente contestati o modificati nell'imputazione.
- La scelta dell'imputato di avvalersi del diritto al silenzio non costituisce di per sé motivo assoluto per negare le circostanze attenuanti generiche; tuttavia il tribunale può rifiutarle se sussistono elementi concreti di particolare gravità, reiterazione o capacità a delinquere che prevalgono nella valutazione ex art. 133 c.p.
- La mancata motivazione analitica degli aumenti per continuazione è meno rigorosamente censurabile quando gli aumenti stessi sono di entità contenuta e la pena complessiva risulta prossima al minimo edittale; resta comunque obbligo di indicare il reato piu grave, l'aumento complessivo e i criteri valutativi.
- I motivi nuovi di cassazione sono inammissibili se non riguardano punti o capi della decisione già investiti dal ricorso originario in Corte d'appello; inoltre la tardiva proposizione dei motivi nuovi davanti alla Cassazione comporta inammissibilita.
- Se la Corte di merito conferma la responsabilità penale, le statuizioni civili conseguenti vengono in genere confermate salvo che emergano specifiche ragioni che ne giustifichino la revoca.
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