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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10052/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di Roma Capitale, inquadrato come istruttore di polizia municipale, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive e maggiorazioni maturate tra il 2007 e il 2012, sostenendo di aver lavorato in regime di "settimana corta", con turni alternati dal lunedì al venerdì e inserimento nella squadra di lavoro deputata a garantire la copertura del servizio nei sabati, domeniche e festivi infrasettimanali. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione dell’ente; la Corte d’appello, invece, aveva parzialmente accolto il gravame dell’ente, revocando il decreto e ritenendo dovute solo alcune somme, detratte quelle già corrisposte a titolo di indennità ritenute compensative del medesimo disagio. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del CCNL Enti Locali 14.9.2000 e dell’art. 33 del CCNL 6.7.1995, assumendo che le indennità e incentivazioni già pagate per l’articolazione notturna e festiva del servizio avessero la stessa ratio della maggiorazione invocata dal lavoratore e non fossero quindi cumulabili. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità e rilievi amministrativo-contabili del MEF a sostegno dell’asserita sovrapposizione delle voci retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva distinto le indennità previste dall’art. 22, comma 5, del CCNL Enti Locali 14.9.2000 dalle somme riconosciute in forza dell’art. 33 del CCNL 1994-1997 e della delibera comunale attuativa, valorizzando la diversa funzione di tali emolumenti. La Corte ha anche osservato che il ricorso sollecitava in realtà una nuova interpretazione della delibera e del contratto integrativo, attività riservata al giudice di merito, e ha ribadito che la violazione di contratti integrativi non è censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. come per i contratti collettivi nazionali. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 CCNL Enti Locali 14.9.2000

    comma 5; richiamato anche l'art. 52, comma 2, lett. c)

    prevede indennità per la maggiore penosità del lavoro svolto in turno antimeridiano, pomeridiano, notturno, festivo o festivo notturno; tali indennità, secondo la Corte territoriale, sono cumulabili con emolumenti aventi diversa funzione e non con somme corrisposte per la medesima causale.

  • art. 33 CCNL 6.7.1995

    riguarda il fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi; le somme previste in attuazione di questa norma, nel caso concreto, erano incentivi legati a un progetto di efficienza del corpo di polizia municipale e non compensi omogenei a quelli dell'art. 22.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    la denuncia di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è ammessa solo per i contratti nazionali; i contratti integrativi restano affidati all'interpretazione del giudice di merito, salvo violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    il particolare regime di pubblicità riguarda i contratti collettivi nazionali e non si estende ai contratti integrativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa interpretazione di contratti integrativi; per questi vale il sindacato solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura sull'interpretazione del contratto integrativo può essere fatta valere, nei limiti applicabili ratione temporis, solo come vizio motivazionale.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    l'accertamento della volontà delle parti e dell'interpretazione del negozio è attività di fatto del giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione insufficiente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso, con onere di trascrizione e localizzazione delle clausole rilevanti.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito dei documenti richiamati nel ricorso per cassazione e il rispetto degli oneri di specificazione e allegazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge in cassazione non può essere usata per ottenere una rivalutazione dell'interpretazione di un contratto integrativo o di un atto attuativo: tale interpretazione è riservata al giudice di merito, salvo violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale.
  • La violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. solo con riguardo ai contratti collettivi nazionali; per i contratti integrativi opera un sindacato più ristretto, nei limiti della violazione delle regole interpretative e degli oneri di specifica allegazione e trascrizione.
  • Per stabilire la cumulabilità tra indennità retributive occorre verificare la diversa funzione compensativa delle singole voci: non è consentito cumulare somme che remunerano il medesimo disagio, mentre possono coesistere emolumenti aventi causali differenti.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la censura è inammissibile perché si traduce in una critica astratta o in una richiesta di riesame del merito.
  • L'interpretazione di clausole collettive o di delibere attuative richiede la specifica indicazione delle clausole asseritamente violate e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; altrimenti il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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