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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29636/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Soriano impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7) relativa al furto di canalette di rame dal cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi (fatto del 4 aprile 2011). Ha proposto quattro motivi: 1) contraddittorietà della motivazione perché la sentenza avrebbe affermato la mancanza di denunce "nei giorni immediatamente precedenti" mentre un'ordinanza di convalida menzionerebbe una denuncia dell'11 marzo; 2) mancata assunzione di prova decisiva (perizia comparativa del rame per stabilire se la refurtiva fosse quella del 4 aprile o della denuncia dell'11 marzo); 3) vizio di motivazione sulla prova della violenza sulle cose (si sarebbe potuto trattare di danni anteriori o diversi); 4) rilevanza della sopravvenuta riforma (d.lgs. 150/2022) che renderebbe il reato procedibile a querela, incidendo sulla condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla contraddittorietà la Corte ha ritenuto assente la "manifesta illogicità": la data dell'11 marzo non è "immediatamente precedente" al 4 aprile e, soprattutto, il primo grado aveva già documentato la presentazione di querele da parte delle persone offese (tra marzo e il 4 aprile), sicché la condizione di procedibilità risultava verificata. La richiesta di perizia è stata considerata meramente esplorativa e non decisiva: l'esito (identità del materiale) non avrebbe mutato le conclusioni dei giudici di merito; una eventuale diversità sarebbe stata solo ipotetica e non adeguatamente prospettata. Quanto alla violenza sulle cose, la Corte ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione dei giudici di merito (danno alla recinzione, uso di attrezzi da scasso, detenzione della refurtiva e trasporto in più fasi). La sopravvenuta riforma processuale (d.lgs. 150/2022) non incide sul giudicato sostanziale del procedimento instaurato precedentemente e, inoltre, il furto aggravato per circostanze ricomprese nel numero 7 dell'art. 625 (es.: cose destinate a pubblico servizio/utile) resta procedibile d'ufficio; inoltre i giudici di primo grado avevano già annotato la presentazione delle querele. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)

    La Corte valuta che il furto sia aggravato sia per la violenza sulle cose che per l'esposizione a pubblica fede o l'essere le cose destinate a pubblico servizio/utile: tali aggravanti giustificano la procedibilità d'ufficio del reato (o la persistenza della procedibilità d'ufficio almeno per alcune ipotesi previste dal n.7).

  • art. 624 cod. pen. (terzo comma) - disciplina procedibilità

    «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»

    La novazione introdotta dal d.lgs. 150/2022 sposta la regola generale sulla procedibilità a querela ma prevede eccezioni (tra cui le circostanze di cui all'art. 625 n.7) che mantengono l'obbligatorietà dell'azione penale; la Corte afferma che questa modifica non annulla retroattivamente il giudicato del caso concreto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso deve essere delineato nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ne ha disposto l'applicazione.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato a fronte della distinzione fra sopravvenuta abrogazione/abolitio criminis (che può giustificare revoca della sentenza anche in esecuzione) e modifiche sulla procedibilità che non incidono automaticamente sul giudicato sostanziale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

    La Corte spiega che la riforma ha differito l'efficacia della modifica sulla procedibilità (entrata in vigore differita) e che, comunque, la sopravvenuta modificazione della procedibilità non comporta di per sé l'annullamento del giudicato penale già formato, salvo i casi di abolitio criminis.

Massime di principio

  • In Cassazione il vizio di "manifesta illogicità" della motivazione richiede un difetto evidente ictu oculi: contestazioni fondate su diverse valutazioni di fatto sono normalmente inammissibili.
  • Richiedere perizie in sede di impugnazione è efficace solo se si dimostra che l'accertamento sarebbe stato decisivo e non meramente esplorativo; il mancato ordine di perizia è eccezionale da censurare in cassazione.
  • La presenza di strumenti da scasso, detenzione della refurtiva e incongruità della versione dell'imputato sono elementi che possono legittimare la qualificazione come furto aggravato con uso di violenza sulle cose o con esposizione a pubblica fede.
  • Una modifica legislativa della procedibilità intervenuta dopo fatti e giudizi già formati non annulla automaticamente il giudicato: solo l'abolitio criminis o disposizioni espressamente retroattive incidono sul giudicato sostanziale.
  • Il principio della doppia conforme (conferma tra primo e secondo grado) rende più difficile la censura in Cassazione: quando le decisioni di merito sono concordi la Corte tende a limitare il sindacato di fatto.
  • Ricorrere in Cassazione comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: valutare attentamente la fondatezza giuridica e la novità dei motivi prima di proporre ricorso.

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