Cassazione Penale, Sentenza n. 29636/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Soriano impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7) relativa al furto di canalette di rame dal cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi (fatto del 4 aprile 2011). Ha proposto quattro motivi: 1) contraddittorietà della motivazione perché la sentenza avrebbe affermato la mancanza di denunce "nei giorni immediatamente precedenti" mentre un'ordinanza di convalida menzionerebbe una denuncia dell'11 marzo; 2) mancata assunzione di prova decisiva (perizia comparativa del rame per stabilire se la refurtiva fosse quella del 4 aprile o della denuncia dell'11 marzo); 3) vizio di motivazione sulla prova della violenza sulle cose (si sarebbe potuto trattare di danni anteriori o diversi); 4) rilevanza della sopravvenuta riforma (d.lgs. 150/2022) che renderebbe il reato procedibile a querela, incidendo sulla condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla contraddittorietà la Corte ha ritenuto assente la "manifesta illogicità": la data dell'11 marzo non è "immediatamente precedente" al 4 aprile e, soprattutto, il primo grado aveva già documentato la presentazione di querele da parte delle persone offese (tra marzo e il 4 aprile), sicché la condizione di procedibilità risultava verificata. La richiesta di perizia è stata considerata meramente esplorativa e non decisiva: l'esito (identità del materiale) non avrebbe mutato le conclusioni dei giudici di merito; una eventuale diversità sarebbe stata solo ipotetica e non adeguatamente prospettata. Quanto alla violenza sulle cose, la Corte ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione dei giudici di merito (danno alla recinzione, uso di attrezzi da scasso, detenzione della refurtiva e trasporto in più fasi). La sopravvenuta riforma processuale (d.lgs. 150/2022) non incide sul giudicato sostanziale del procedimento instaurato precedentemente e, inoltre, il furto aggravato per circostanze ricomprese nel numero 7 dell'art. 625 (es.: cose destinate a pubblico servizio/utile) resta procedibile d'ufficio; inoltre i giudici di primo grado avevano già annotato la presentazione delle querele. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)
La Corte valuta che il furto sia aggravato sia per la violenza sulle cose che per l'esposizione a pubblica fede o l'essere le cose destinate a pubblico servizio/utile: tali aggravanti giustificano la procedibilità d'ufficio del reato (o la persistenza della procedibilità d'ufficio almeno per alcune ipotesi previste dal n.7).
art. 624 cod. pen. (terzo comma) - disciplina procedibilità
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»
La novazione introdotta dal d.lgs. 150/2022 sposta la regola generale sulla procedibilità a querela ma prevede eccezioni (tra cui le circostanze di cui all'art. 625 n.7) che mantengono l'obbligatorietà dell'azione penale; la Corte afferma che questa modifica non annulla retroattivamente il giudicato del caso concreto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso deve essere delineato nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ne ha disposto l'applicazione.
art. 673 cod. proc. pen.
Richiamato a fronte della distinzione fra sopravvenuta abrogazione/abolitio criminis (che può giustificare revoca della sentenza anche in esecuzione) e modifiche sulla procedibilità che non incidono automaticamente sul giudicato sostanziale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
La Corte spiega che la riforma ha differito l'efficacia della modifica sulla procedibilità (entrata in vigore differita) e che, comunque, la sopravvenuta modificazione della procedibilità non comporta di per sé l'annullamento del giudicato penale già formato, salvo i casi di abolitio criminis.
Massime di principio
- In Cassazione il vizio di "manifesta illogicità" della motivazione richiede un difetto evidente ictu oculi: contestazioni fondate su diverse valutazioni di fatto sono normalmente inammissibili.
- Richiedere perizie in sede di impugnazione è efficace solo se si dimostra che l'accertamento sarebbe stato decisivo e non meramente esplorativo; il mancato ordine di perizia è eccezionale da censurare in cassazione.
- La presenza di strumenti da scasso, detenzione della refurtiva e incongruità della versione dell'imputato sono elementi che possono legittimare la qualificazione come furto aggravato con uso di violenza sulle cose o con esposizione a pubblica fede.
- Una modifica legislativa della procedibilità intervenuta dopo fatti e giudizi già formati non annulla automaticamente il giudicato: solo l'abolitio criminis o disposizioni espressamente retroattive incidono sul giudicato sostanziale.
- Il principio della doppia conforme (conferma tra primo e secondo grado) rende più difficile la censura in Cassazione: quando le decisioni di merito sono concordi la Corte tende a limitare il sindacato di fatto.
- Ricorrere in Cassazione comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: valutare attentamente la fondatezza giuridica e la novità dei motivi prima di proporre ricorso.
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