Sentenza n. 4164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00115/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Liguria n. 115/2026 che aveva parzialmente accolto l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta da JE s.r.l. nell’ambito della controversia sulla procedura comparativa per l’organizzazione e trasmissione del Festival di Sanremo 2026-2028
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha proposto appello contro l’ordinanza che aveva parzialmente accolto la domanda di accesso proposta da JE s.r.l. in relazione agli atti della procedura comparativa indetta dal Comune di Sanremo per l’organizzazione e trasmissione del Festival di Sanremo. Nel corso del giudizio d’appello, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione dell’evoluzione della vicenda: il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento di rigetto della richiesta di accesso di JE s.r.l., non impugnato da quest’ultima.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., valorizzando la dichiarazione dell’appellante e il sopravvenuto nuovo rigetto della richiesta di accesso non impugnato. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, considerata la posizione sostanzialmente adesiva di Rai Pubblicità s.p.a.; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale dell’accesso agli atti proposta nel corso di un giudizio pendente; la disposizione è richiamata con riferimento all’istanza di accesso originaria.
art. 38 c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’appellante dichiari di non avere più interesse alla decisione e la sopravvenienza renda non più utile una pronuncia sul merito.
- L’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo non impugnato dall’interessato può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione di un precedente provvedimento relativo alla medesima vicenda.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando la posizione processuale della parte costituita sia sostanzialmente adesiva all’impugnazione; nei confronti delle parti non costituite non occorre adottare statuizioni sulle spese.
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