Cassazione Civile, Ordinanza n. 08652/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del compenso spettante al presidente del collegio sindacale per gli anni 2017-2022. Il giudice delegato aveva ammesso solo il credito per il 2017 limitatamente al capitale, escludendo gli interessi, e aveva negato gli altri compensi perché la curatela aveva eccepito l’inadempimento del sindaco ai doveri di vigilanza, rilevando asserite omissioni: mancata percezione della perdita del capitale sociale, sopravvalutazione del magazzino e di un fabbricato, trascuratezza di problematiche ambientali, mancata vigilanza sul sistematico mancato pagamento di imposte e contributi. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha rigettato l’opposizione del creditore. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1460 c.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova in presenza di eccezione d’inadempimento; (2) omessa motivazione sul profilo relativo al mancato pagamento di imposte e contributi, in realtà ritenuto assorbito; (3) violazione degli artt. 2403, 2407 e 2409-bis c.c. per avere imputato al sindaco omissioni relative ad attività ascritte alla società di revisione; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. per aver valorizzato documenti e dichiarazioni di terzi e per mancata ammissione di c.t.u.; (5) violazione degli artt. 329 e 336 c.p.c. e degli artt. 820 e 1282 c.c. per l’esclusione degli interessi sul credito 2017 nonostante il passaggio in giudicato del capo sul capitale; (6) ulteriore violazione degli artt. 2403 e 2407 c.c. quanto alla pretesa di compenso per il 2022, sostenendo di aver diligentemente adempiuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l’eccezione di tardività, affermando che il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini, poiché la regola opera per il tipo di giudizio e non solo per la fase. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i primi, terzo, quarto e sesto motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo perché il tribunale aveva considerato assorbita la questione del mancato pagamento di imposte e contributi, essendo sufficiente un diverso profilo di inadempimento a sorreggere l’eccezione ex art. 1460 c.c.; ha respinto il quinto motivo, richiamando il principio secondo cui il credito agli interessi moratori ha causa petendi autonoma rispetto al capitale e non può estendere su di esso il giudicato endofallimentare, salvo che gli interessi siano mera componente del credito già azionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 207, comma 14, CCII
"le impugnazioni di cui all’articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742"
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto reso in sede di opposizione allo stato passivo beneficia della sospensione feriale, perché la sospensione opera per il tipo di procedimento di impugnazione e non solo per una specifica fase.
art. 206 CCII
Richiamato come norma che individua le impugnazioni dello stato passivo cui si riferisce il regime di sospensione feriale.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini si applica alle impugnazioni di cui al procedimento di verifica del passivo, compreso il ricorso per cassazione previsto dal CCII.
art. 2697 c.c.
La violazione della regola sull’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio o l’accertamento di fatto.
art. 1460 c.c.
L’eccezione di inadempimento richiede un’allegazione specifica dell’altrui inadempimento; una volta dedotto con precisione il fatto storico, spetta alla controparte dimostrare il corretto adempimento.
art. 2407 c.c.
Il sindaco può essere chiamato a rispondere per mancata vigilanza sui doveri di controllo inerenti alla carica; in sede di opposizione al passivo il curatore può opporre l’inadempimento del sindaco al credito professionale.
art. 2403 c.c.
È richiamato come fonte dei doveri di vigilanza dell’organo di controllo societario.
art. 2409-bis c.c.
È richiamato nel confronto tra vigilanza del collegio sindacale e attività della società di revisione.
art. 2486 c.c.
La prosecuzione dell’attività in presenza di perdita del capitale sociale deve essere gestita in modo conservativo; il tribunale ha ritenuto che la mancata vigilanza abbia consentito una prosecuzione non conservativa.
art. 329 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’acquiescenza della curatela sul capo capitale e l’effetto preclusivo sugli accessori.
art. 336 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la dipendenza del capo sugli interessi dal capo sul capitale.
art. 820 c.c.
Richiamato in tema di decorrenza e disciplina degli interessi.
art. 1282 c.c.
Richiamato per la debenza degli interessi su crediti liquidi ed esigibili.
art. 2233 c.c.
Richiamato dalle Sezioni Unite per distinguere la determinazione del compenso professionale dal progressivo maturare degli interessi moratori.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’ambito delle impugnazioni dello stato passivo, la sospensione feriale dei termini si applica anche al ricorso per cassazione previsto dal codice della crisi, poiché il rinvio normativo riguarda il tipo di procedimento e non la sola fase interna dell’impugnazione.
- In tema di eccezione di inadempimento opposta dalla procedura concorsuale al credito del professionista, il curatore deve allegare con specificità i fatti storici da cui desume l’inadempimento o l’inesatto adempimento; solo dopo tale allegazione il creditore deve dimostrare il proprio esatto adempimento.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; non lo è se il motivo mira in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie o alla scelta delle prove ritenute più attendibili dal giudice di merito.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il giudice può ritenere assorbite le ulteriori contestazioni quando un solo autonomo profilo di inadempimento sia già sufficiente a sorreggere l’eccezione ex art. 1460 c.c.
- Il credito agli interessi moratori ha causa petendi autonoma rispetto al credito principale e il giudicato formatosi sul capitale non si estende automaticamente agli interessi, salvo che questi costituiscano mera componente interna della medesima pretesa già azionata.
- La disciplina del giudicato endofallimentare va letta in coerenza con la diversa natura del credito principale e degli accessori: l’ammissione del capitale non implica, di per sé, l’ammissione degli interessi.
- Le censure che richiedono una nuova valutazione del merito, una diversa lettura dei documenti o una rivalutazione tecnica delle prove sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
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