Cassazione Penale, Sentenza n. 42207/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena del 07/03/2023 per reati di furto (art. 624-bis c.p., ritenuti in continuazione). 1) Violazione dell'art. 444, comma 2 c.p.p.: mancata motivazione circa l'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. 2) e 3) Violazione di legge e illogicità della motivazione per aver disposto l'espulsione come misura di sicurezza, ritenuta non prevista e priva di adeguata motivazione circa la pericolosità sociale. 4) Violazione dell'art. 168 c.p.: illegittima revoca della sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del 5/7/2019, irrevocabile 10/11/2020) a causa della sentenza di patteggiamento; il ricorrente sostiene che il patteggiamento non può costituire causa di revoca del beneficio
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità in base all'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e ha comunque rilevato che il Tribunale di Alessandria ha motivato in modo puntuale, elencando numerosi atti di indagine che escludono l'assoluzione. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione (art. 235 c.p.) avendo il ricorrente riportato una pena superiore a due anni e sussistendo concreta prova di pericolosità sociale, evidenziata dalla serialità dei furti e dall'assenza di una lecita e stabile fonte di reddito. Sul quarto motivo la Corte ha confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p., ritenendo che la sentenza di patteggiamento si equipari a titolo idoneo per la revoca (in linea con giurisprudenza consolidata). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata motivazione; la Corte osserva che il vizio dedotto è invece assorbito/limitato dalla disciplina di ammissibilità del ricorso per cassazione (art. 448, comma 2-bis) e che il Tribunale ha comunque fornito motivazione sufficiente
art. 129 c.p.p.
Riferimento alla possibile pronuncia di esclusione delle cause di proscioglimento; la Corte ricorda che la verifica di tali cause nella cassazione è soggetta ai limiti di legge e che in concreto il Tribunale ha esaminato gli atti che escludono l'assoluzione
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Norma che limita la possibilità di dedurre in cassazione la violazione di legge relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; sulla base di tale previsione il primo motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 624-bis c.p.
Norma cui si ricondicono i reati contestati (furto); la qualificazione come reati della stessa specie e la loro serialità hanno inciso sulla valutazione della pericolosità sociale
art. 235 c.p.
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per lo straniero condannato a pena superiore a due anni; la Corte conferma l'applicazione della misura avendo sussistito la pena sopra la soglia e la prova della pericolosità sociale (serialità dei reati)
art. 168 c.p.
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, perché la commissione di nuovi delitti nel quinquennio successivo alla concessione integra il presupposto di revoca e perché la sentenza di patteggiamento è considerata titolo idoneo per la revoca
art. 445, comma 1 c.p.p.
Richiamato per il limite procedurale: la previsione secondo cui, se è stata inflitta una pena superiore a due anni, rilevano conseguenze procedurali (contestualizzato con l'applicazione dell'art. 235 c.p.)
Massime di principio
- La censura per mancata motivazione relativa all'esclusione delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) può essere dichiarata inammissibile in cassazione quando la legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) ne delimita la portata; inoltre la Corte verifica se la motivazione di merito sia già stata fornita dal giudice di primo grado
- Per gli stranieri, l'espulsione quale misura di sicurezza ex art. 235 c.p. è applicabile quando la pena inflitta supera i due anni e sussistono elementi concreti di pericolosità sociale (es. serialità dei reati, assenza di fonte di reddito lecita)
- La sentenza di patteggiamento è, secondo consolidata giurisprudenza citata, titolo idoneo a provocare la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p. quando sussistono i presupposti temporali e materiali (commissione di reati nel quinquennio)
- Nelle impugnazioni è fondamentale che la difesa compiutamente contrasti gli elementi probatori richiamati in motivazione: una carente argomentazione difensiva rende difficoltosa la riforma delle valutazioni del giudice di merito
- Per contestare misure di sicurezza o revoche di benefici (sospensione condizionale) occorre dimostrare l'assenza dei presupposti legali o l'arbitrarietà/illogicità della motivazione, non limitandosi a una mera affermazione contraria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →