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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata chiedeva il pagamento di euro 127.602,73 oltre interessi moratori, qualificando la somma come incremento tariffario e differenze per prestazioni sanitarie rese nell'anno 2011. Ottenuto un decreto ingiuntivo e rigettata l'opposizione in primo grado, l'azienda sanitaria proponeva appello sostenendo, tra l'altro, la mancanza dei presupposti di legge per il credito, in particolare in relazione al rapporto di accreditamento e al rispetto dei tetti di spesa. La Corte d'appello accoglieva l'appello ritenendo non provata l'esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale e di accreditamento, anche per carenza di documentazione e per inidoneità del contratto prodotto, stipulato successivamente rispetto ad alcune prestazioni. In cassazione la struttura privata deduceva: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto senza assegnare il termine per memorie e ulteriori prove; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. perché il primo giudice avrebbe già affermato, con accertamento non impugnato, la sussistenza del rapporto di accreditamento; 3) violazione di varie norme in materia di accreditamento e di forma del contratto, sostenendo che il contratto dovesse ritenersi valido alla luce della disciplina dei tetti di spesa e della giurisprudenza amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sul contraddittorio endoprocessuale, osservando che la nullità del contratto e la questione dell'accreditamento erano questioni miste di fatto e di diritto, rilevate d'ufficio in appello senza concedere alle parti il termine per memorie previsto dall'art. 101, secondo comma, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; ciò ha determinato nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Ha inoltre accolto il motivo sul giudicato interno, affermando che il tribunale aveva già espressamente riconosciuto, almeno in via implicita, la sussistenza del rapporto di accreditamento e che, pertanto, su tale punto si era formato giudicato interno, impedendo al giudice d'appello di rilevare d'ufficio la nullità del contratto per difetto di forma. Il terzo motivo, relativo alla validità del contratto rispetto alle prestazioni anteriori e alla disciplina dei tetti di spesa, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    "il giudice [s]e ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"

    La rilevazione officiosa di una questione mista di fatto e di diritto impone, a pena di nullità, la previa assegnazione del termine per il contraddittorio scritto e per eventuali ulteriori attività difensive e istruttorie.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno preclude la riesame di una questione quando il primo giudice l'abbia espressamente decisa, oppure quando la decisione implicita di rigetto non sia stata specificamente impugnata.

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    L'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto della struttura privata a percepire i corrispettivi.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    L'accreditamento istituzionale è elemento costitutivo del diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura privata.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Il contratto tra struttura privata e azienda sanitaria è parte della disciplina del rapporto, ma il diritto ai corrispettivi dipende anche dagli ulteriori provvedimenti di autorizzazione e accreditamento.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Le modifiche introdotte non erano applicabili ratione temporis al giudizio in esame.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla validità e conformazione del contratto.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'efficacia vincolante del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 32, comma 8, legge 27 dicembre 1997

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo come norma rilevante per la disciplina dei rapporti e dei tetti di spesa in materia sanitaria.

  • art. 2, comma 5, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo.

  • art. 1, comma 32, legge 23 dicembre 1996, n. 662

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo.

Massime di principio

  • Quando una questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello è mista di fatto e di diritto, il contraddittorio va riaperto ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; la sua omissione comporta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
  • Il giudice non può rilevare d'ufficio una nullità contrattuale in appello se sul punto si è già formato giudicato interno, espressamente o implicitamente, per effetto della decisione di primo grado non specificamente impugnata.
  • Nel settore dell'erogazione sanitaria privata accreditata, il diritto al pagamento delle prestazioni non dipende solo dal contratto, ma richiede anche i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, quali elementi costitutivi del rapporto.
  • La questione della validità del contratto e della sussistenza dell'accreditamento deve essere esaminata alla luce del riparto dell'onere di allegazione e prova, ma tale esame è precluso se il giudicato interno ha già stabilito il punto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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