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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27886/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La società ricorrente impugnava un avviso di pagamento relativo al canone per l'occupazione di spazi pubblici per l'anno 2009, chiedendone l'annullamento o, in subordine, la riduzione perché la richiesta avrebbe incluso anche aree di proprietà privata. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno fondato su una precedente sentenza del Tribunale di Roma relativa alla medesima area e a un'annualità diversa; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 327 c.p.c. per contrasto con quel giudicato, sostenendo che l'originario accertamento aveva riguardato l'intera area di mq. 96,84 e l'inesistenza di una servitù di passaggio; (3) ulteriore violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserita copertura del giudicato formatosi su altre sentenze rese tra le stesse parti su annualità diverse; (4) omesso esame di fatti decisivi, perché non si sarebbe considerato che l'area concessa si era ridotta a una sola particella per effetto del trasferimento dell'altra; (5) travisamento della prova, per non aver considerato una nota dell'ente che avrebbe determinato il canone sulla sola particella 630; (6) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, avendo la Corte d'appello affermato da un lato la proprietà pubblica della particella 630 e dall'altro escluso che la proprietà fosse il presupposto dell'obbligazione, individuandolo in una servitù di uso pubblico non adeguatamente dimostrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo fondato il rilievo relativo al giudicato esterno: la sentenza invocata dalla società, resa in un giudizio precedente tra le stesse parti e relativa alla medesima area, aveva accertato un elemento tendenzialmente permanente della fattispecie, idoneo a spiegare efficacia vincolante anche per l'annualità diversa oggetto del presente giudizio. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno, se formatosi su un elemento della fattispecie avente carattere tendenzialmente permanente, vincola anche nei giudizi successivi relativi ad annualità diverse, impedendo il riesame delle questioni già definite con decisione passata in giudicato.

  • art. 327 c.p.c.

    È stato evocato dalla ricorrente in collegamento con la dedotta efficacia vincolante della sentenza precedente, ma la Corte ha risolto la censura principalmente sul piano del giudicato esterno.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno/esterno su altre decisioni tra le stesse parti, ma i relativi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento dei primi due.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sul giudicato esterno non va censurata come violazione dell'art. 112 c.p.c., bensì come violazione di legge deducibile ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il corretto parametro di censura per dedurre in cassazione l'omessa considerazione del giudicato esterno.

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    La revocazione è dichiarata inammissibile quando il contrasto con il giudicato esterno era stato ritualmente eccepito nel giudizio, poiché in tal caso la tutela va richiesta con ricorso per cassazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel contesto documentale per attestare la mancata impugnazione della precedente decisione.

  • art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997

    Il canone per l'occupazione di spazi pubblici è ricondotto alla disciplina applicabile e la precedente decisione aveva escluso la debenza del canone per la parte di area sottratta all'asservimento pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la mancata considerazione del giudicato esterno dedotto dalla parte integra un vizio denunciabile come violazione di legge, poiché il giudicato è rilevabile anche d'ufficio e la sua esistenza e portata possono essere accertate direttamente dagli atti.
  • Il giudicato esterno formatosi su un elemento della fattispecie con carattere tendenzialmente permanente esplica efficacia vincolante anche nei giudizi successivi relativi a periodi diversi, specialmente nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino il rapporto.
  • Il principio di stabilità del giudicato si applica anche agli accertamenti relativi ai presupposti del canone per l'occupazione di spazi pubblici, nonostante la natura privatistica dell'entrata, quando la questione decisa concerne un elemento stabile dell'obbligazione.
  • Quando l'esistenza del giudicato esterno è stata ritualmente eccepita nel giudizio, l'eventuale decisione difforme non è emendabile con revocazione per errore di fatto, ma deve essere fatta valere con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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