Cassazione Penale, Sentenza n. 12488/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e divieto di allontanarsi senza avviso. Il difensore deduceva: 1) violazione di legge e motivazione apparente perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto il ricorrente "socialmente pericoloso" senza adeguata motivazione, basandosi soltanto su procedimenti penali pendenti e su un'assoluzione per reato associativo, senza valutare l'effettività e l'incidenza dei proventi illeciti sulle entrate del proposto; 2) violazione di legge per non avere rideterminato modalità e durata della misura (escludendo l'obbligo di soggiorno o riducendo la durata) e per mancata motivazione sull'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art.10 comma 3 D.Lgs. 159/2011, in sede di legittimità sia sindacabile la sola violazione di legge o la mancanza della minima motivazione (motivazione apparente), non la rivalutazione del merito. Ha quindi ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione articolata e logica: plurimi procedimenti per truffa con modalità analoghe e anche in forma associata, segnalazioni di reato con elementi indizianti significativi, continuità temporale (almeno 2017-2018) che giustifica prognosi di probabile reiterazione e che giustificava la durata biennale e l'obbligo di soggiorno per prevenire ulteriori reati e agevolare il controllo di polizia. Per tali ragioni i motivi erano infondati o generici e il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Testo unico in materia di misure di prevenzione), art.10 comma 3
Limita il ricorso per cassazione ai soli vizi di legge, escludendo la verifica sui profili di contraddittorietà e sulla manifesta illogicità della motivazione; in pratica la Cassazione può controllare l'assenza o l'insufficienza minima della motivazione, non il merito delle valutazioni di fatto.
D.Lgs. 159/2011 (Testo unico), art.1, lettera b
La nozione di pericolosità sociale può fondarsi su elementi che indicano una condotta abituale delinquenziale, anche mediante presunzioni e segnalazioni, purché fondate su elementi specifici; la Corte ha applicato tale nozione ritenendo provata continuità e centralità dei proventi illeciti.
Codice di procedura penale, art.125 comma 3
Imposizione dell'obbligo di motivazione: la Corte ha valutato che la motivazione del giudice di merito fosse completa, coerente e logica, evitando la declaratoria di motivazione apparente.
Codice di procedura penale, art.616
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa.
Codice di procedura penale, art.611
Riferimento alla celebrazione dell'udienza camerale; procedura correttamente seguita nel caso (udienza camerale ex art.611 c.p.p.).
Legge 17 ottobre 2017, n.161 (modifiche al TU antimafia)
Rilevante per le modifiche normative al D.Lgs. 159/2011 che disciplinano i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186 (richiamata)
Richiamata in relazione al principio che un ricorso privo di fondamento può comportare responsabilità/sanzioni; la Corte di legittimità ha ritenuto sussistente la colpa del ricorrente nel proporre un ricorso che ha determinato l'inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Cassazione verifica principalmente la regolarità giuridica e la presenza di una motivazione minima: non è sede per rivedere la valutazione di merito basata su elementi probatori.
- Perché una misura di prevenzione sia confermata è sufficiente che il giudice di merito fornisca una motivazione coerente che colleghi, con elementi specifici, la condotta del soggetto alla pericolosità sociale (anche attraverso procedimenti pendenti e segnalazioni atte a dimostrare continuità e metodo criminale).
- Le doglianze generiche o la semplice richiesta di rivalutazione dell'incidenza economica dei proventi illeciti difficilmente sono idonee a far dichiarare inammissibile o a far cassare il provvedimento, se esiste una motivazione argomentata sul punto.
- La determinazione di modalità (es. obbligo di soggiorno) e durata della misura è rimessa al giudice del merito e viene sindacata in Cassazione solo se sussistono vizi di legge o totale mancanza di motivazione.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o non specifici espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per improcedibilità o inammissibilità per colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12229/2022 del 04/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →