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Sentenza

Sentenza n. 9299/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30 giugno 2023, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria provvisoria inerente ai programmi presentati nell''ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 1° agosto 2023, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 5 dicembre 2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30 giugno 2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30 giugno 2023, le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 38 della graduatoria; - quali atti presupposti, dello stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022 e dei relativi allegati; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente il 27 novembre 2023: per l’annullamento, - della Circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all''art. 10 dell''Avviso n. 182458 del 22.04.2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21/07/2022 prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente il 15 gennaio 2024: per l’annullamento - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI - DG PQA prot. n. 0633056 del 15 novembre 2023, pubblicato in data 12 gennaio 2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 5 dicembre 2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30 giugno 2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30 giugno 2023, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19 ottobre 2023 e la relativa nota di trasmissione del 20 ottobre 2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all''ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell''istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022 e dei relativi allegati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificato dal Consorzio ricorrente il 23 dicembre 2024: per l’annullamento - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 0569071 del 28 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale l’Amministrazione intimata disponeva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Decreto del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024 e nei limiti delle risorse indicate dall’art. 2 comma 1 lettere i) e ii), lo scorrimento delle graduatorie di cui ai decreti direttoriali n. 399082 del 28 luglio 2023, n. 633056 del 15 novembre 2023 e n. 559310 del 23 ottobre 2024, definendo le relative modalità; - di tutti gli allegati al decreto di cui al punto che precede, ivi compreso il modello di dichiarazione di interesse ed il modello di matrice di autovalutazione; - anche quale atto presupposto, del Decreto del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 novembre 2024; - delle istruzioni operative per l’applicazione della nuova misura 2.1 inv. 3.4 predisposte da I.S.M.E.A. - Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare in data 6 dicembre 2024 e pubblicate in pari data; -di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi comprese le lettere di invito alla presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera inviate da I.S.M.E.A. ai soggetti proponenti ed ivi compresi tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, nel frattempo posti in essere da I.S.M.E.A. ai fini dello scorrimento della graduatoria allegata al citato decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023;

Giustizia amministrativa202313475

Sintesi

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TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie provvisoria e definitiva e ulteriori atti della procedura per l'accesso ai contratti di filiera e ai relativi contributi, nonché circolari, atti di scorrimento e istruzioni operative sopravvenuti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il Consorzio aveva partecipato al V bando per i contratti di filiera presentando il programma denominato "Grana 4.0". Il programma era stato collocato inizialmente al 131° posto, con un punteggio di 84,82 e un contributo ammesso di 18.634.000 euro, mentre risultavano immediatamente finanziabili soltanto i primi 39 programmi. Il ricorrente contestava, in sintesi, l'illegittima esclusione dalla prosecuzione dell'iter pur avendo superato l'istruttoria e conseguito i requisiti minimi; l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui avrebbe impedito la prosecuzione ai progetti non rientranti nel budget iniziale; l'erronea e illogica attribuzione dei punteggi al proprio programma e ad altri programmi concorrenti; la violazione dei principi di trasparenza e competenza nella nomina della commissione; l'insufficienza dei tempi e la violazione della collegialità nella valutazione; il difetto di motivazione dei punteggi numerici; l'insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990. Con motivi aggiunti venivano inoltre impugnate una circolare esplicativa ritenuta innovativa rispetto alla disciplina del bando e del decreto ministeriale, la graduatoria definitiva, nonché gli atti successivi di scorrimento della graduatoria e le relative istruzioni operative, deducendo violazione della lex specialis e della disciplina ministeriale, incompetenza del Direttore generale e di I.S.M.E.A., difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. Nel corso del giudizio il Consorzio ha rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti la valutazione e l'attribuzione dei punteggi. Successivamente, a seguito dello scorrimento della graduatoria, è stato invitato a presentare la proposta definitiva e ha stipulato il contratto di filiera, ottenendo il beneficio economico, dichiarando quindi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico abbiano integralmente soddisfatto, in via extragiudiziale, la pretesa sostanziale fatta valere dal Consorzio, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio e privo di ulteriore utilità concreta l'eventuale annullamento degli atti impugnati. Il giudice ha richiamato la necessità, per la pronuncia di merito prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a., del pieno soddisfacimento della pretesa originaria e del conseguimento del bene della vita cui il ricorrente aspirava. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni e del comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente

    La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento extragiudiziale della pretesa azionata e il conseguimento del bene della vita, tale da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 12 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per contestare la predeterminazione dei criteri di valutazione e di erogazione dei contributi; la sentenza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 9 D.M. n. 0673777/2021

    Richiamato quale disciplina dei criteri e delle modalità di valutazione dei programmi nell'ambito dei contratti di filiera; le relative censure non sono state esaminate nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 10 D.M. n. 0673777/2021

    Richiamato quale disciplina della fase di presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera; la sentenza non decide le contestazioni relative alla sua applicazione.

  • art. 66 l. n. 289/2002

    Richiamato quale base normativa della disciplina dei contratti di filiera e delle competenze ministeriali; la sentenza non ne esamina l'asserita violazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che, per fatto dell'amministrazione e in via extragiudiziale, il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito con l'azione, sicché non residui alcuna utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
  • La stipula del contratto di filiera accompagnata dal riconoscimento del beneficio economico integra il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale relativa all'ammissione al finanziamento e rende inutile la prosecuzione del giudizio sugli atti della graduatoria e sugli atti procedurali presupposti.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non costituisce un accoglimento nel merito delle censure dedotte: il giudice definisce il processo perché l'interesse concreto alla decisione è venuto meno dopo il conseguimento del risultato sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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