Ordinanza n. 424/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 73965/2025, datata 23.09.2025 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata; - ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché - ove occorra - della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19 luglio 2019, recante la “Disciplina trasferimenti e passaggi”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 22 luglio 2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020; del D.R. n. 932/2020 del 24 luglio 2020, pubblicato sul sito in data 28 luglio 2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021; nonché, sempre ove occorra e nei limiti di interesse, dei Manifesti degli Studi - con relativi allegati - per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026; - ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 771/2024 prot. n. 25449 del 28.03.2024 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia; - ove occorra, dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>; - ove occorra, del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che <<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>; - ove occorra, dell'Avviso, prot. n. 90821, del 18.11.2024, a firma della Responsabile della Segreteria, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si rende nota, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurimi giudicati, <<L'impossibilità di procedere alla pubblicazione di un apposito avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento - passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili, come evidenziato nella seguente tabella>>; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo e per l'adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina, insieme agli atti relativi ai trasferimenti e ai criteri di ammissione; con motivi aggiunti, graduatoria per l’ammissione all’a.a. 2025/2026 e relativi scorrimenti
Esito
La controversia
Il ricorrente impugna la nota del 23 settembre 2025 con cui l’Università ha negato l’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di Medicina, richiamando la mancata pubblicazione di un avviso per i trasferimenti e deducendo il contrasto con precedenti statuizioni del TAR passate in giudicato. Impugna inoltre, nei limiti dell’interesse, atti universitari concernenti i trasferimenti e i criteri di selezione per l’ammissione agli anni successivi, nonché avvisi che dichiaravano l’indisponibilità di posti o l’impossibilità di accogliere domande, censurati per carenza di istruttoria e contrasto con giudicati. Chiede l’annullamento degli atti e l’ammissione, anche cautelare, con riserva e in soprannumero, nonché l’accertamento del diritto al nulla osta previa valutazione del curriculum studiorum. Con memoria del 19 aprile 2026, qualificata anche come motivi aggiunti, contesta il verbale del 17 febbraio 2026 di approvazione della graduatoria per l’a.a. 2025/2026, pubblicata il 20 febbraio, e i successivi scorrimenti. In questa ordinanza il TAR esamina soltanto le richieste processuali relative all’integrazione del contraddittorio: il ricorrente ha chiesto la notificazione per pubblici proclami ai soggetti inseriti nella graduatoria e la rinnovazione della notifica all’unico ammesso al secondo anno, dopo che il primo tentativo era fallito per irreperibilità senza l’espletamento delle formalità previste.
La decisione
Il TAR non decide il merito del ricorso né dei motivi aggiunti. Considera gli inseriti nella graduatoria potenziali controinteressati e dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata in ragione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti. L’avviso deve contenere gli elementi indicati in motivazione, inclusi il testo integrale del ricorso e della memoria per motivi aggiunti, e l’Università deve pubblicarlo sul proprio sito istituzionale entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; il ricorrente deve depositare la prova entro i successivi 5 giorni. Autorizza inoltre la rinnovazione della notificazione all’unico soggetto ammesso al secondo anno: il ricorrente deve eseguirla entro 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e depositarne la prova entro 5 giorni dal compimento. La trattazione è rinviata alla seconda udienza pubblica del giugno 2027.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Ravvisata quindi l’esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, co. 2, e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati, ritenendo altresì sul punto di poter autorizzare ex art. 49, co. 3, c.p.a. la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti;
L’integrazione del contraddittorio è necessaria nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria, individuati come potenziali controinteressati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Ravvisata quindi l’esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, co. 2, e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati, ritenendo altresì sul punto di poter autorizzare ex art. 49, co. 3, c.p.a. la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti;
La disposizione è richiamata per la richiesta di notificazione per pubblici proclami; l’ordinanza autorizza tale modalità in ragione dell’elevato numero dei potenziali controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Ravvisata quindi l’esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, co. 2, e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati, ritenendo altresì sul punto di poter autorizzare ex art. 49, co. 3, c.p.a. la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti;
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio quando il numero dei soggetti coinvolti è elevato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, Sig. De Maio Daniel, a carico di parte ricorrente, che dovrà provvedere in tal senso entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e dovrà depositare in giudizio la prova dell’avvenuta notificazione nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal compimento della notificazione,
Il TAR autorizza la rinnovazione della notificazione al controinteressato non raggiunto dal primo tentativo e assegna termini perentori per eseguirla e provarne il compimento.
art. 49 c.p.a.
Ravvisata quindi l’esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, co. 2, e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati, ritenendo altresì sul punto di poter autorizzare ex art. 49, co. 3, c.p.a. la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti;
Il contraddittorio va integrato nei confronti dei soggetti che, per la loro posizione in graduatoria, sono potenziali controinteressati; il numero elevato consente di ricorrere ai pubblici proclami.
art. 140 c.p.c.
Vista la successiva memoria in pari data 19 aprile 2026 con cui parte ricorrente rappresenta che la memoria sopra richiamata è stata notificata anche all’unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, Sig. De Maio Daniel, presso l’indirizzo fisico comunicato dall’Amministrazione resistente in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 23 febbraio 2026 e che, tuttavia, la notifica non è andata a buon fine per asserita irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato nel plico, senza che il messo notificatore abbia dato corso alle incombenze previste dagli artt. 140 o 143 c.p.c.;
L’articolo è richiamato in relazione alle formalità che, secondo quanto riferito dal ricorrente, il messo notificatore avrebbe dovuto espletare dopo l’esito negativo della notificazione per irreperibilità; il TAR dispone la rinnovazione della notifica.
art. 143 c.p.c.
Vista la successiva memoria in pari data 19 aprile 2026 con cui parte ricorrente rappresenta che la memoria sopra richiamata è stata notificata anche all’unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, Sig. De Maio Daniel, presso l’indirizzo fisico comunicato dall’Amministrazione resistente in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 23 febbraio 2026 e che, tuttavia, la notifica non è andata a buon fine per asserita irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato nel plico, senza che il messo notificatore abbia dato corso alle incombenze previste dagli artt. 140 o 143 c.p.c.;
L’articolo è richiamato per le formalità di notificazione connesse all’irreperibilità del destinatario, ma l’ordinanza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Quando un ricorso investe una graduatoria e i suoi effetti possono pregiudicare i soggetti utilmente inseriti, questi vanno considerati potenziali controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- Se i potenziali controinteressati sono numerosi, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, specificandone contenuti e modalità di pubblicazione.
- Se la notificazione a un controinteressato non è andata a buon fine per irreperibilità, il giudice può autorizzarne la rinnovazione, fissando termini perentori per l’adempimento e il deposito della relativa prova.
Come è indicizzato
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