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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22055/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per associazione a delinquere e numerosi furti in abitazione lamentando: 1) uso illegittimo o travisamento probatorio dei tabulati telefonici alla luce dell'art.1-bis d.l. n.132/2021 conv. L. n.178/2021 (si contesta l'assenza di riscontri specifici per ciascun episodio e la falsa attribuzione di geolocalizzazione alle celle); 2) travisamento e carenza probatoria con riferimento alle intercettazioni e al riconoscimento vocale operato dal maresciallo Russo (problemi di trascrizione per idioma Romani, assenza di interpreti); 3) mancanza dei requisiti dell'art.416 c.p. per l'associazione a delinquere (assenza di vincolo stabile, programma criminoso indeterminato, breve periodo temporale, mancanza di gerarchia interna); 4) insufficienza e fragilità degli indizi per ciascun furto contestato (eccessiva valorizzazione di dati come celle telefoniche, assenza di riconoscimenti certi dalle vittime); 5) vizi nel trattamento sanzionatorio (motivazione insufficiente per il discostamento dal minimo edittale, mancato riconoscimento di attenuanti generiche e contestazione della recidiva). Sono inoltre contestate modalità di motivazione "per relationem" e l'utilizzo di dichiarazioni irreperibili senza adeguati riscontri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui i tabulati telefonici acquisiti prima della riforma sono stati utilizzati correttamente poiché "unitamente ad altri elementi di prova" (quadro indiziario complessivo: attivazione sincrona delle SIM intestate a terzi, uso esclusivo durante i furti, chiamate reciproche nell'orario dei furti, spostamenti di gruppo a distanza dalle residenze, presenza dell'auto Fiat Punto con arnesi da scasso, ritrovamento delle SIM/apparecchi in possesso degli imputati al momento dell'arresto, refurtiva e contanti a bordo). Ha ritenuto ammissibile e correttamente valutato il riconoscimento vocale informale del maresciallo Russo come dato fattuale storico, non essendo stato chiesto di usarne il contenuto trascritto in senso dichiarativo. Ha confermato la qualificazione di associazione a delinquere (art.416 c.p.) sulla base della ripetizione seriale del medesimo modus operandi, della suddivisione di ruoli, degli strumenti predisposti (SIM fittizie, auto intestata a terzi, arnesi, camici/cappellino/agenda) e della continuità operativa. Ha altresì ritenuto sufficienti, per ciascun furto condannato, gli indizi valutati singolarmente e nel loro complesso secondo i criteri della prova indiziaria (esame della gravità di ciascun indizio, verifica dell'univocità della ricostruzione e prova contraria). In relazione alle questioni sanzionatorie la Corte ha giudicato adeguata la motivazione sul discostamento dal minimo edittale, sul diniego delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva per i casi motivati. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto‑Legge 30 settembre 2021, n.132, convertito con modificazioni nella Legge 23 novembre 2021, n.178

    "i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato, solo unitamente ad altri elementi di prova"

    La Corte ha ritenuto che la norma transitoria costituisce una regola di valutazione della prova: i tabulati acquisiti prima della riforma sono utilizzabili a carico solo se corroborati da altri elementi. Nel caso concreto i tabulati sono stati valutati insieme a molteplici riscontri esterni (spostamenti, ritrovamento SIM/apparecchi, modalità operative, conversazioni tra le utenze).

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte ha interpretato la fattispecie richiedendo indici di stabilità organizzativa e indeterminatezza del programma criminoso; ha ritenuto che elementi quali ripetizione seriale dei reati, divisione di ruoli, strumenti dedicati e continuità operativa possano dimostrare il vincolo associativo.

  • art. 192 c.p.p. (onere della motivazione nella valutazione degli indizi) e art. 546 c.p.p. (motivazione della sentenza di appello)

    La Corte ha applicato i principi sulla valutazione degli indizi: esame singolo e unitario degli elementi, verifica della gravità/tenuta logica, e necessità di escludere ricostruzioni alternative ragionevoli prima di ritenere la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    La Corte d'appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale con riferimento alla gravità concreta dei fatti (vittime anziane, sottrazione dei risparmi, danno morale e allarme sociale) e alla pericolosità dimostrata dai precedenti e dalla serialità del comportamento.

  • art. 512 c.p.p. (acquisizione e valore delle dichiarazioni rese fuori udienza; utilizzabilità in caso di irripetibilità)

    La Cassazione ha confermato che dichiarazioni rese in istruttoria senza oralità possono essere utilizzate se adeguatamente corroborate da elementi esterni che ne avvalorino l'attendibilità; nel caso specifico si è ritenuto che vi fossero riscontri (attivazioni SIM, coincidenza modus operandi, prossimità della cella).

Massime di principio

  • I tabulati telefonici acquisiti antecedentemente alla riforma del 2021 sono utilizzabili a carico dell'imputato solo se valutati unitamente ad altri elementi di prova: non bastano da soli, ma possono avere efficacia se inseriti in un quadro indiziario articolato e corroborato.
  • La cella di aggancio di un'utenza non geolocalizza in senso preciso il dispositivo: va intesa come indicazione di macro‑area e va valutata in correlazione con altri riscontri (spostamenti, orari, ritrovamento SIM, video, refurtiva).
  • Il riconoscimento informale della voce da parte di un ufficiale di p.g. è utilizzabile come dato fattuale purché il giudice motivi la valutazione e lo utilizzi come elemento storico, non come trascrizione dichiarativa non verificata.
  • Per configurare l'associazione per delinquere è necessario dimostrare indici di stabilità organizzativa (ruoli ripartiti, strumenti predisposti, reiterazione e continuità delle condotte); la semplice partecipazione a reati comuni può non essere sufficiente.
  • La prova indiziaria richiede valutazione puntuale: esame della gravità e della tenuta logica di ciascun indizio, loro integrazione globale e la verifica che non esista una ricostruzione alternativa ragionevole; il giudice del merito ha ampia discrezionalità e la cassazione non sostituisce il giudizio sulle risultanze di fatto.
  • Le dichiarazioni acquisite per irripetibilità devono essere corroborate da elementi esterni che ne confermino l'attendibilità prima di essere determinanti per una condanna.
  • Nel determinare la pena e nell'eventuale discostamento dal minimo edittale il giudice deve motivare puntualmente le circostanze concrete che giustificano l'aggravamento o il diniego delle attenuanti; le attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici per essere riconosciute.

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