Sentenza n. 453/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - previa sospensione - dell’ordinanza-ingiunzione n.105 del 10.09.2021 - N. Reg. Gen. 312 del 10.09.2021, notificata in data 16.09.2021, con cui la Polizia Municipale del Comune di Cava de’ Tirreni ha ingiunto alla ricorrente di provvedere al pagamento della somma di €.10.005,88 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la pretesa violazione dell’articolo 4 della delibera di G.R.C. n.89/2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale che ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 10.005,88 per pubblicità ritenuta non conforme dell'insegna di un'impresa funebre
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa funebre)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, in riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, l'ordinanza-ingiunzione n. 105/2021 con la quale il Comune aveva sanzionato l'insegna recante, tra l'altro, il nominativo del direttore tecnico, evidenziato con caratteri di dimensioni maggiori rispetto alla restante dicitura. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 8-bis, lett. e), l.r. Campania n. 12/2001, in relazione all'art. 4 dell'allegato alla d.G.R.C. n. 731/2017, nonché eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità e travisamento. Il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, dell'allegato alla d.G.R.C. n. 731/2017, introdotto dalla l.r. Campania n. 27/2019, in relazione all'art. 15 delle preleggi e all'art. 3 l. n. 241/1990, oltre ai medesimi vizi di eccesso di potere. La società sosteneva che, tra l'accertamento del 2018 e l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione del 2021, fosse intervenuta una modifica normativa che aveva espressamente consentito alle imprese funebri di indicare nelle forme pubblicitarie il direttore tecnico. Il Comune eccepiva il giudicato formatosi sulla precedente controversia relativa alla sospensione dell'attività e contestava nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di giudicato, rilevando che dal medesimo verbale di accertamento erano scaturiti due procedimenti distinti: uno sanzionatorio, concluso con l'ordinanza-ingiunzione impugnata, e uno relativo alla sospensione dell'attività, definito con altro provvedimento e oggetto di separato giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha applicato il principio tempus regit actum, ritenendo che il procedimento sanzionatorio si perfezioni con l'ordinanza-ingiunzione e che, quando essa è adottata, l'amministrazione debba applicare la disciplina vigente in quel momento. La normativa regionale sopravvenuta aveva inserito tra le informazioni pubblicitarie consentite anche il riferimento al direttore tecnico, eliminando quindi il divieto posto a fondamento dell'accertamento. Il Comune avrebbe dovuto considerare tale modifica e verificare nuovamente l'eventuale sussistenza di una pubblicità ingannevole o decettiva; non poteva limitarsi a recepire la valutazione compiuta al momento del verbale. L'ordinanza è stata annullata perché adottata in assenza, o comunque senza adeguata rivalutazione, del presupposto del potere sanzionatorio, con difetto di istruttoria e motivazione. Il TAR ha inoltre escluso che la motivazione potesse essere integrata mediante le difese processuali, ravvisando una motivazione postuma inammissibile. Il richiamo alla lex mitior è stato ritenuto non pertinente, poiché la questione riguardava l'applicazione della disciplina vigente al momento della conclusione del procedimento, non la retroattività della disciplina più favorevole. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza-ingiunzione doveva esporre una motivazione coerente con la disciplina vigente al momento della sua adozione e con la rivalutazione dei presupposti della sanzione.
art. 8-bis, lett. e), l.r. Campania n. 12/2001
fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli
La disposizione costituiva la base sanzionatoria della contestazione relativa alla pubblicità ritenuta ingannevole o disdicevole.
art. 4 dell'allegato alla d.G.R.C. n. 731/2017
E’ consentita la pubblicità, in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominate solo ed esclusivamente se riferita a "pubblicità informativa" riportanti solo le seguenti informazioni: logo, ubicazione- descrizione servizi- recapiti telefonici
Nella formulazione originaria, la disposizione non includeva il direttore tecnico tra le informazioni pubblicitarie consentite.
art. 1, comma 55, lett. c), l.r. Campania n. 27/2019
2 bis. E' consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a “pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo - ubicazione - descrizione servizi - recapiti telefonici - direttore tecnico”.
La novella ha ampliato le informazioni pubblicitarie consentite, includendo espressamente il riferimento al direttore tecnico.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
l. 689/1981
Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, il verbale di accertamento avvia il procedimento, mentre l'ordinanza-ingiunzione lo conclude, salvo specifiche eccezioni.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, quando tra l'accertamento dell'illecito e l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione interviene una modifica normativa rilevante per la configurazione dell'illecito o per i presupposti del potere sanzionatorio, l'amministrazione deve applicare la disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto conclusivo, secondo il principio tempus regit actum.
- La sopravvenuta eliminazione o attenuazione del divieto posto a fondamento dell'accertamento impone all'amministrazione di rivalutare, prima dell'ordinanza-ingiunzione, la sussistenza dell'illecito e degli ulteriori presupposti della sanzione; non è sufficiente recepire automaticamente la valutazione compiuta nel verbale.
- L'ordinanza-ingiunzione è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando fonda la valutazione di pubblicità ingannevole su un elemento che, al momento della conclusione del procedimento, è stato espressamente ammesso dalla disciplina sopravvenuta, senza verificare autonomamente la persistente decettività della condotta.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata mediante le difese formulate dall'amministrazione nel giudizio, quando l'atto impugnato non contiene la necessaria rivalutazione dei presupposti sostanziali della sanzione.
- La formazione del giudicato su un provvedimento relativo a un procedimento non impedisce l'esame di un distinto provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento autonomo, anche se entrambi derivano dal medesimo verbale di accertamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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